14/12/2006 17:15:54

L'avvocato Antonio Dello Preite cura la rubrica dedicata all’analisi di problemi di natura legale per Luceraweb

Gentilissimo avvocato,
tra amici, commentavamo la legge sull'indulto entrata in vigore questa estate.
Dopo aver letto l'articolo 1 ci è venuto un dubbio: chi ha avuto sanzioni per aver contravvenuto al codice della strada (eccesso di velocità, guida senza cintura, senza casco sulla moto, ecc) può godere dell'indulto e non pagare le ammende comminate?
Può scioglierci questo dubbio?
La saluto cordialmente,

Vincenzo O.

 

Egregi lettori,

la recente “Concessione di indulto” – emanata con la legge 31.07.06 n. 241 – prevede, all’art. 1 il condono delle pene detentive non superiori a tre anni e delle pene pecuniarie non superiori ad euro 10.000, per tutti i reati commessi fino a tutto il 02.05.06.

Anche se le violazioni al Codice della Strada prevedono sanzioni pecuniarie, come da Lei segnalato, queste non rientrano nel suddetto provvedimento di clemenza, anche se commesse anteriormente al 02.05.06. 

Perché?

La legge italiana (e non solo quella italiana) prevede comportamenti assolutamente vietati, la cui trasgressione comporta una sanzione (chi uccide è condannato a 21 anni di reclusione, chi corre a 200 km/h su una strada extraurbana è sanzionato con il pagamento di una somma di euro 1.500, con la perdita di dieci punti dalla patente e con la sospensione della patente da uno a tre mesi, ecc.).

 

All’interno del nostro sistema punitivo esistono due grandi famiglie di comportamenti vietati: a) i reati veri e propri e b) gli illeciti amministrativi.

La prima grande famiglia è composta dai reati veri e propri che sono quelli previsti e puniti dal Codice Penale (ad es. l’omicidio, il furto, la rapina, il sequestro di persona, ecc.) o dalle leggi penali speciali (ad. es. il DPR 09.10.90 n° 309 – testo unico sugli stupefacenti – D.L.vo 03.04.06 n 152 – norme ambientali in tema di inquinamento, ecc.): l’accertamento dei reati è materia di competenza tassativamente esclusiva dell’Autorità Giudiziaria (le Procure delle Repubbliche presso i Tribunali che procedono e la Magistratura Ordinaria per l’accertamento in contraddittorio con l’imputato e l’emissione delle relative sentenze di condanna o di assoluzione).

 

Per i reati più gravi (i c.d. delitti) la legge prevede sanzioni restrittive della libertà personale (ergastolo e reclusione) e di natura pecuniaria (multa), così come per quelli meno gravi (le c.d. contravvenzioni) prevede sanzioni restrittive della libertà personale (arresto) e di natura pecuniaria (ammenda).

Accanto a queste figure “maggiori” di illecito si affiancano altre “minori” che vengono tecnicamente individuate come “illeciti amministrativi” e costituiscono la seconda grande famiglia.

 

E’ bene dire subito che questo nuovo sistema sanzionatorio, promulgato con la L. 24.11.81 n° 689 (Modifiche al sistema penale), per la prima volta introdusse il concetto di “depenalizzazione”.

Da quel momento numerosissime violazioni (tra le quali le infrazioni al CdS) furono “depenalizzate”, cioè non furono più previste dalla Legge come reato e furono punite con delle sanzioni pecuniarie amministrative costituite per lo più dal pagamento di somme di danaro e da sanzioni accessorie quali sequestri, revoche, sospensioni, ecc..  Non solo.  Da allora – ed ancora oggi – molte figure di illecito sono di natura solo amministrativa.

Ecco perché ancora oggi, quando veniamo sanzionati per un divieto di sosta (tipico illecito amministrativo), diciamo con linguaggio improprio che il vigile ci ha fatto la multa o la contravvenzione (prima del 1981, infatti, per un divieto di sosta – che era una contravvenzione – bisognava fare una vera e propria causa penale innanzi al Pretore, perché si trattava di reato vero e proprio).

Ciò che differisce questo secondo tipo di illeciti dal primo è che l’accertamento della violazione, il procedimento e l’irrogazione della sanzione non si svolgono davanti all’Autorità Giudiziaria, ma davanti all’Autorità Amministrativa competente, per cui una violazione di tipo sanitario, ad esempio, sarà accertata dalla competente ASL che provvederà ad infliggere la sanzione pecuniaria amministrativa e le eventuali sanzioni accessorie (ad es. la chiusura amministrativa del locale commerciale dove è stato fatto l’accertamento).

La fase giudiziaria vera e propria è soltanto eventuale ed avviene quando il soggetto colpito ritiene di opporsi con ricorso da proporre entro termini perentori innanzi al Giudice di Pace o Tribunale territorialmente competenti.

L’indulto (che per definizione condona in tutto od in parte la solo la pena), pertanto, interviene solo per i fatti costituenti reato (e neanche per tutti, perché sono previste delle esclusioni) e non per quelli costituenti illeciti amministrativi.

Ecco perché le ipotesi che Lei indicate nella lettera non rientrano nell’indulto e le relative somme irrogate nei verbali dovranno essere pagate o, se ancora nei termini, impugnate nelle forme di Legge.

Cordiali saluti,

 

Avv. Antonio Dello Preite

 

Per sottoporre domande scrivere a: a.dellopreite@luceraweb.com

 

Periodicamente i lettori potranno trovare risposta a quesiti generici curati dall’avvocato Antonio Dello Preite.

Questa rubrica, che ha anche uno spazio fisso nella colonna di sinistra della home page, tuttavia, non rappresenta in alcun modo una consulenza legale, ma soltanto una divulgazione ed un chiarimento di argomenti giuridici generali ed impersonali. I lettori non possono formulare quesiti che, per specificità più o meno complessa, richiedano uno studio approfondito e, quindi, una vera e propria consultazione professionale.

Maggiori dettagli riguardanti i quesiti proposti in questa rubrica si trovano anche alla pagina “Il diritto per tutti” all'indirizzo: http://www.avvdellopreite.it/il_diritto_per_tutti.htm, sezione monografie, dove l’argomento è trattato con maggiore approfondimento.

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