08/03/2007 09:32:22

L'avvocato Antonio Dello Preite cura la rubrica dedicata all’analisi di problemi di natura legale per Luceraweb

Egregio Avvocato,

seguo sempre la sua rubrica che trovo molto utile. In ufficio, con dei colleghi si parlava degli spinelli ed in particolare del fatto che in galera ci vanno comunque gli spacciatori e non i semplici consumatori. Uno di noi, in particolare, sosteneva che gli spinelli sono come le sigarette e che, se al limite i carabinieri dovessero trovarcelo addosso, non possono farci niente perché è per uso personale. In effetti anch’io sapevo che per uso personale la legge non punisce e che punisce solo chi spaccia  o fa uso delle droghe pesanti tipo eroina o cocaina, ma un altro mio collega ha detto che da poco la legge è cambiata ed è più severa sia con chi spaccia che con chi consuma. E’ vero?

Cordiali saluti.

Giuseppe

 

E’ verissimo, signor Giuseppe. E’ molto più severa di quanto si possa credere, anche se in quello che Lei mi riferisce vi sono diverse inesattezze.

Circa un anno fa con il DL 30.12.2005 n° 272, convertito con modificazioni nella L.21.02.06 n° 49, il Testo Unico sugli stupefacenti (DPR 09.10.90 n° 309) ha subito radicali modifiche per ciò che riguarda il trattamento sanzionatorio, sia per chi spaccia (cioè cede a qualsiasi titolo a terzi sostanza stupefacente) e sia per chi detiene (chi non cede ma ha nella propria disponibilità sostanza stupefacente o anche determinate categorie di farmaci).

Nella mia rubrica ho già risposto ad un quesito simile circa un anno fa e, per rendersene conto, potrà paragonare la presente risposta con quella che diedi (“..Spinelli, cosa rischia mio figlio penalmente? ..”) su Luceraweb il 25.02.06.

In buona sostanza, sotto il profilo sanzionatorio, la legge (art.73), non fa più differenza tra droghe leggere (ad es. l’hashish) e droghe pesanti (ad es. la cocaina): per tutte le ipotesi di spaccio o di illecita detenzione (cioè di detenzione di un quantitativo personale superiore a quello rigidamente stabilito dalle tabelle) la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da € 26.000 ad € 260.000.

Prima non era così: per le ipotesi di droga leggera era prevista la reclusione da uno a sei anni e per quelle pesanti la reclusione da otto a venti anni.

Gravissime, poi (scatta la speciale competenza della direzione distrettuale antimafia), sono le sanzioni per chi promuove e partecipa ad un associazione per delinquere finalizzata allo spaccio degli stupefacenti (il semplice partecipante è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, il capo con la reclusione non inferiore a venti anni).

Anche il semplice consumatore, tuttavia, deve stare molto attento.

C’è la brutta abitudine di sottovalutare l’uso personale, in primo luogo perché uno spinello – anche a volerlo paragonare alla innocua sigaretta, come taluni personaggi “illuminati” fanno in TV - non fa certamente bene alla salute: provoca, nella migliore delle ipotesi, i gravissimi danni di una sigaretta e faccio grazia degli effetti depressivi sul sistema nervoso centrale.

In secondo luogo, sotto il profilo legale, le nuove disposizioni non sono certamente tenere con l’assuntore che, se scoperto ad un controllo delle Forze di Polizia con un minimo quantitativo non eccedente quello tabellare, non viene arrestato, ma viene denunciato ai sensi degli art.75 e 75-bis. di cui inserisco il link per la consultazione.

Il nostro fumatore subirà: 1) la sospensione della patente di guida, 2) la sospensione della licenza di porto d’armi, 3) la sospensione del passaporto e 4) del permesso di soggiorno, nonché altre sanzioni accessorie che potrà leggere direttamente dalla norma.

Se poi il nostro fumatore di “canne” è recidivo e commette anche determinati reati o contravviene ad es. il Codice della Strada, scattano misure ancora più restrittive che, incidendo sulla libertà personale (art.75-bis), si concretizzano, praticamente, in una sorta di regime di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (si veda il link).

Non solo. Il nostro dovrà immediatamente sottoporsi a programma socio riabilitativo presso il SERT territorialmente competente.

Lei comprende come il nostro ordinamento, rispetto al passato, guardi con maggiore sfavore a chi fa uso di sostanze stupefacenti (leggere o pesanti che siano) e pone in essere reazioni sanzionatorie, soprattutto di carattere amministrativo, tendenti a dissuadere l’uso di tali sostanze che, rappresentano – soprattutto tra i giovani – il vero flagello (con l’abuso dell’alcool) dei nostri tempi.

Soprattutto i giovani, al di là delle valutazioni che facevo poc’anzi, farebbero bene ad allontanarsi da queste abitudini, sia per la salute e sia perché essere schedati come assuntori di stupefacenti o, peggio, come tossicodipendenti, non è certamente un bel biglietto da visita per entrare nella società e nel mondo del lavoro.

Cordiali saluti.

 

Avv. Antonio Dello Preite

 

Per sottoporre domande scrivere a: a.dellopreite@luceraweb.com

 

Periodicamente i lettori potranno trovare risposta a quesiti legali generici che rappresentano una divulgazione ed un chiarimento di argomenti giuridici generali ed impersonali.

Laddove si voglia richiedere una vera e propria consultazione professionale on-line, il caso va rimesso direttamente, all’indirizzo consulenza@avvdellopreite.it.

L’avv. Antonio Dello Preite (sito Internet www.avvdellopreite.it) riceve tutti i giorni, sabato escluso, nel suo studio di Lucera alla via Indipendenza n° 21 dalle ore 18 alle ore 20 ed è raggiungibile ai numeri telefonici 0881-520993 e 347-2548204.

 

 

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