
L'avvocato Antonio Dello Preite cura la rubrica dedicata all’analisi di problemi di natura legale per Luceraweb
Gentile Avvocato Dello Preite,
le scrivo a proposito di un dubbio che spero lei possa sciogliere. Qualche tempo fa sono stata assente da casa per un fine settimana. Io abito da sola in un condominio e alla mia vicina di pianerottolo avevo detto che sarei andata a trovare mia figlia che vive in un’altra città.
Probabilmente questa informazione, in buona fede suppongo, è stata divulgata a qualche altro condomino, e deve essere giunta a un’inquilina in particolare. Questa signora, in uno dei giorni che ero assente, incontrando nell’ingresso del palazzo il postino gli ha detto che non c’ero e che avrebbe ritirato lei la mia posta. Il postino, immagino in buona fede, gliel'ha consegnata.
Quando sono tornata, la condomina in questione mi ha raggiunto nel mio appartamento e mi ha portato la posta, guardandosi bene dal dirmi che aveva chiesto lei al postino di dargliela, ma anzi sottolineando il favore che mi aveva fatto poiché essendoci anche un paio di riviste il postino aveva difficoltà a inserire tutto nella casetta.
A parte il fatto che tra la posta c’era una comunicazione della banca e che nessuno mi garantisce che quella consegnatami dalla vicina sia tutta, quello che mi domando è: il postino poteva consegnare a lei la mia posta?
La ringrazio,
Antonietta
Assolutamente no. Le Poste hanno l’obbligo di garantire il segreto epistolare che esiste tra mittente e destinatario, garantendo l’esatta consegna di quanto loro affidato come si può leggere nell’ art. 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655 (Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni - norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi) che le trascrivo qui di seguito:
(art.35 - Consegna degli oggetti affidati alla posta) - Gli oggetti affidati all'Amministrazione possono essere consegnati soltanto ai destinatari, salvo il disposto dei successivi articoli 37, 38 e 42 ed i casi che seguono: 1) gli oggetti diretti: a) ad imprenditori in stato di fallimento debbono essere consegnati ai curatori, se già nominati, oppure essere tenuti a disposizione dell'autorità giudiziaria; b) a persone in stato di infermità mentale debbono essere consegnati ai tutori, se già nominati, od essere trattenuti, a richiesta di chiunque possa avervi interesse, fino a che l'autorità giudiziaria competente abbia provveduto; c) a persone che risultino decedute debbono essere consegnati ai rispettivi eredi, se d'accordo tra loro, oppure essere trattenuti finché qualcuno degli eredi medesimi abbia ottenuto un provvedimento di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria; d) a militari di truppa dell'Esercito e assimilati delle altre forze armate debbono essere consegnati alle persone all'uopo delegate dai rispettivi comandanti; e) a detenuti in stabilimenti carcerari od in case di correzione, a ricoverati in istituti di beneficenza, o ad alunni in istituti educativi debbono essere consegnati alle persone all'uopo delegate dai rispettivi direttori; 2) gli oggetti che siano sequestrati o per i quali sia stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 24 del codice postale, debbono essere consegnati alle persone all'uopo indicate nelle ordinanze delle autorità sequestranti; 3) gli oggetti assicurati e raccomandati, diretti a minorenni non emancipati, debbono essere consegnati ai rispettivi rappresentanti legali, quando questi ne facciano formale richiesta. Salvo il disposto del comma precedente, è vietato agli uffici postali di ritardare, ad istanza di chiunque, la spedizione o la consegna di qualsiasi oggetto.
Cordiali saluti.
Avv. Antonio Dello Preite
Per sottoporre domande scrivere a: a.dellopreite@luceraweb.com
Periodicamente i lettori potranno trovare risposta a quesiti legali generici che rappresentano una divulgazione ed un chiarimento di argomenti giuridici generali ed impersonali.
Laddove si voglia richiedere una vera e propria consultazione professionale on-line, il caso va rimesso direttamente all’indirizzo consulenza@avvdellopreite.it
L’avv. Antonio Dello Preite (sito Internet www.avvdellopreite.it) riceve tutti i giorni, sabato escluso, nel suo studio di Lucera alla via Indipendenza n° 21 dalle ore 18 alle ore 20 ed è raggiungibile ai numeri telefonici 0881-520993 e 347-2548204.