25/10/2007 17:00:08

L'avvocato Antonio Dello Preite cura la rubrica dedicata all’analisi di problemi di natura legale per Luceraweb

Egregio avvocato,

siamo cinque fratelli e tra di noi c’è il penultimo che, purtroppo, con degli handicap mentali non molto gravi, non è del tutto autosufficiente, tant’è che riscuote la pensione. Finché erano vivi i nostri genitori, non c’erano particolari problemi perché erano loro ad occuparsene, ma da quando è morta anche nostra madre tre mesi fa, tutto è diventato molto complicato. Nell’eredità vi sono dei titoli intestati anche a lui e vorremmo anche definire la situazione immobiliare perché lui vive nella casa paterna. Aggiungo che non possiamo occuparci di lui in quanto nessuno di noi risiede sul posto. Cosa prevede la legge al riguardo?

(Nicola)

 

Da quanto mi dice c’è innanzitutto un problema ereditario che va sistemato, in quanto sia i titoli che i beni immobili, nonché gli eventuali debiti (il cosiddetto asse ereditario) debbono dividersi per cinque.

La legge prevede degli istituti a tutela delle persone totalmente o parzialmente incapaci (i cosiddetti tutori o curatori).

Nel caso di specie, poiché mi pare di capire che suo fratello non è del tutto incapace, su ricorso anche solo di uno di voi fratelli al Giudice Tutelare del luogo dove risiede la persona interessata, viene nominato un amministratore di sostegno.

Questa nuova figura è stata introdotta dall’ art. 3 della Legge 09.01.04 n° 6 negli articoli 404 e seguenti del Codice Civile che recita “Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia”.

In particolare l’art. 404 del codice civile così statuisce: “ … La persona che per effetto di un infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio…”.

Facciamo l’esempio che sia lei ad assumere l’iniziativa.

Il suo avvocato redigerà un ricorso al Giudice Tutelare, il quale fisserà un’udienza nella quale tutti e cinque sarete convocati.

Il Giudice verificherà dapprima se vostro fratello è nelle condizioni di menomazione psichica ed in quella sede, se nessuno dei quattro è disponibile, nominerà una terza persona come amministratore di sostegno.

Questa persona ha ovviamente dei doveri perché deve informare sia il beneficiario che il Giudice degli atti che sta per compiere, deve perseguire, anche in contrasto con il beneficiario, le scelte nel suo interesse e soddisfare i suoi bisogni (nei limiti ovviamente delle risorse finanziarie a disposizione).

Se l’amministratore non fa il suo dovere o compie atti contrari all’interesse del beneficiario, si richiesta di uno di voi quattro fratelli o anche del Pubblico Ministero, può essere revocato.

L’amministratore, inoltre, deve rendere il conto della sua gestione sia periodica che finale al Giudice Tutelare.

In quest’ottica possono essere prese anche le decisioni riguardanti l’ asse ereditario.

Queste, per grandissime linee, possono essere le possibili soluzioni al vostro problema. 

 

Avv. Antonio Dello Preite 

 

Per sottoporre domande scrivere a: a.dellopreite@luceraweb.com  

 

Periodicamente i lettori potranno trovare risposta a quesiti legali generici che rappresentano una divulgazione ed un chiarimento di argomenti giuridici generali ed impersonali.

Laddove si voglia richiedere una vera e propria consultazione professionale on-line, il caso va rimesso direttamente all’indirizzo consulenza@avvdellopreite.it   

L’avv. Antonio Dello Preite (sito Internet www.avvdellopreite.it) riceve tutti i giorni, sabato escluso, nel suo studio di Lucera alla via Indipendenza n° 21 dalle ore 18 alle ore 20 ed è raggiungibile ai numeri telefonici 0881-520993 e 347-2548204

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