15/01/2008 09:20:39

L'avvocato Antonio Dello Preite cura la rubrica dedicata all’analisi di problemi di natura legale per Luceraweb

Gentile Avvocato Dello Preite,
le scrivo a proposito di un dubbio che spero Lei mi possa togliere. Due anni fa circa ho avuto un sinistro: ero in macchina con un mio amico, non guidavo io ma ero trasportato ed una persona ci è venuta addosso con un automobile mentre noi eravamo fermi al semaforo.  Questa persona ha riconosciuto il suo torto, abbiamo compilato il CID, ma poiché ho riportato un trauma rachide cervicale ed una lussazione della mandibola ho incaricato un legale per tutelarmi nel risarcimento. Dopo due anni, ho ricevuto un assegno dall'assicurazione di controparte che mi liquidava per le spese mediche e per il trauma rachide cervicale, mentre hanno fatto sapere che le spese odontoiatriche per la lussazione le valuteranno in seguito, in quanto il loro medico legale non concorda sulla cifra  presentata con la perizia dell'odontoiatra che mi tiene tuttora in cura. Dopodichè il silenzio. Ora il mio avvocato li citerà in giudizio e a me viene un dubbio: ci saranno delle ulteriori spese che il mio legale mi chiederà per la citazione in giudizio? E se si, siccome sono disoccupato, devo obbligatoriamente pagarle ora? C'è qualche altra soluzione? La ringrazio vivamente.
Davide

Gentile signor Davide,
nella Sua richiesta vi sono molte cose che andrebbero chiarite.  In primo luogo, noto che Lei parla di un sinistro avvenuto due anni fa, a seguito del quale il Suo Legale ha inoltrato una richiesta di risarcimento danni - mi pare di capire - all’Istituto Assicurativo dell’autovettura che ha tamponato l’altra dove Lei si trovava come passeggero.
La cifra corrisposta può considerarla come un acconto sul maggior avere, per il quale, mi pare anche di capire, Lei dovrà iniziare una causa civile.
Tuttavia, poiché mi parla di… silenzio da parte dell’Assicurazione, stia attento ad una possibile prescrizione dei Suoi diritti.
Il risarcimento del danno derivante dalla circolazione degli autoveicoli si prescrive in soli due anni (art. 2947, 2° comma del Codice Civile), per cui, se questo termine non è ancora spirato (dalla data della raccomandata inviata dal Suo Legale), datevi da fare perché… non è rimasto molto tempo.
Però, non comprendo perché la richiesta sia stata fatta all’Istituto Assicurativo dell’autovettura “tamponante”: andava inoltrata, a mio avviso, all’Istituto Assicurativo dell’ autovettura dove Lei era trasportato. La cosa avrebbe avuto sviluppi più rapidi…
Ancora più rapidi sarebbero stati gli sviluppi se Lei, entro i tre mesi dall’incidente, con una speciale procedura diretta al Giudice di Pace in sede penale, querelava l’investitore per il reato di lesioni colpose (art. 590 del Codice Penale).  Trattandosi di reato perseguibile a querela, il Suo Legale, nel giro di 3/4 mesi, avrebbe immediatamente celebrato il processo come parte civile, chiedendo la citazione del responsabile civile (l’Istituto Assicurativo): poiché il Giudice avrebbe dato un rinvio alla prima udienza per la conciliazione delle parti ed essendo la Sua posizione oggettivamente indiscutibile dal punto di vista del risarcimento (Lei era trasportato), ritengo che avreste raggiunto molto velocemente un accordo totale, all’esito del quale Lei avrebbe rimesso (cioè avrebbe tolto) la querela all’ investitore–imputato che, in tal modo, non avrebbe avuto neanche più strascichi penali, con risoluzione anche di tutte le questioni civili.
In caso contrario (ma non credo) avrebbe avuto in tempi brevi una sentenza a suo favore.
In quella sede, nell’importo globale del risarcimento, si sarebbero ovviamente aggiunte le competenze legali spettanti al Suo Legale.
Vede, con i tempi certamente non brevi della Giustizia civile, fare certe scelte iniziali è importante, perché si risparmiano anni di udienze che, giustamente, mettono a dura prova i nervi ed il portafoglio dei cittadini.
Ora si deve affrontare il giudizio civile e, purtroppo, ci sono dei costi iniziali che, ovviamente, non può anticipare il Difensore e che debbono essere sopportati da chi inizia il Giudizio: l’Avvocato deve essere remunerato per il lavoro che si appresta a fare e per le spese che deve sostenere, con idoneo e congruo acconto.
Tuttavia, questo non mi pare un problema per chi, come Lei, versa in situazioni di disoccupazione: molte persone sono assistite in sede civile e penale con le recenti disposizioni del Patrocinio a spese dello Stato per i cittadini non abbienti (D.P.R. 30.05.02 n° 115), il cui requisito è quello di avere un reddito imponibile annuo familiare (cioè al netto) non superiore ad euro 9.723,84.
L’ istanza è semplice e si ottiene il beneficio in pochi giorni: non si paga un centesimo per tutte le spese vive (marche, iscrizione a ruolo, registrazione, spese di consulenza ecc. ecc.) e l’onorario al proprio avvocato viene pagato dallo Stato alla fine della procedura.
Saluti ed auguri non tanto per il felice esito della controversia (non dovrebbero esserci problemi), quanto per i tempi necessari.

Avv. Antonio Dello Preite

Per sottoporre domande scrivere a: a.dellopreite@luceraweb.com
Periodicamente i lettori potranno trovare risposta a quesiti legali generici che rappresentano una divulgazione ed un chiarimento di argomenti giuridici generali ed impersonali.
Laddove si voglia richiedere una vera e propria consultazione professionale on-line, il caso va rimesso direttamente all’indirizzo consulenza@avvdellopreite.it
L’avv. Antonio Dello Preite (sito Internet www.avvdellopreite.it) riceve tutti i giorni, sabato escluso, nel suo studio di Lucera alla via Indipendenza n° 21 dalle ore 18 alle ore 20 ed è raggiungibile ai numeri telefonici 0881-520993 e 347-2548204

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