29/01/2008 19:50:51

L'avvocato Antonio Dello Preite cura la rubrica dedicata all’analisi di problemi di natura legale per Luceraweb

Salve Avvocato,
mi chiamo Riccardo ed ho un quesito da farLe. A marzo 2006 mi hanno ritirato la patente per guida in stato di ebbrezza. Il successivo decreto penale dichiarava che grazie all'indulto non dovevo pagare la multa. E fin qui tutto bene, anzi benissimo. Ad oggi non ho ancora ricevuto la lettera di decurtazione dei dieci punti. Mi sono informato ed è venuto fuori che è andato in prescrizione e non me li decurtano più. Oppure con l'indulto mi hanno graziato anche i punti, cosa che d'altronde si evince anche dalla lettera che ho ricevuto (quella dell'indulto) visto che, non dovendo scontare la pena amministrativa della multa, va da sè che anche i punti sarebbero stati graziati. Ma di ciò non ne sono ancora sicuro. E questa sarebbe una mia prima domanda: l'indulto prevedeva anche la grazia per quanto riguarda i punti? E poi passerei ad un altro quesito. Pochi giorni fa sono, ahimè, incappato nello stesso reato. Tra le “istruzioni” dell'indulto vi era scritto che il reato si sarebbe estinto trascorsi due anni senza commettere la stessa contravvenzione. Due anni non sono passati ed eccomi a chiedermi: adesso che, come credo, accerteranno che l'indulto non è servito, mi faranno pagare ciò che mi hanno risparmiato e soprattutto mi toglieranno i dieci punti? Una piccola postilla: parlare di prescrizione (che per la decurtazione punti è di 180 giorni) è ancora una cosa a cui potrei eventualmente aggrapparmi? RingraziandoLa in anticipo, Le porgo i miei più cordiali saluti.
Riccardo

 

Esimio signor Riccardo,
Lei sta facendo un po’ di confusione.  La guida in stato di ebbrezza è un reato vero  e proprio.  Nella fattispecie trattasi di contravvenzione per la quale il Giudice per le Indagini Preliminari competente Le ha irrogato una ammenda tramite il citato decreto penale. Trattandosi di reato commesso prima del 2 maggio 2006 (l’indulto, concesso con legge 31.07.06 n° 241, spiega la sua efficacia per quasi tutti i reati commessi sino a quella data) quella pena è stata interamente condonata, perché il provvedimento prevede il limite massimo di tre anni per le pene detentive e di euro 10.000 per quelle pecuniarie.
Tenga presente che quel decreto penale, tuttavia, è un precedente che ora si trova iscritto nel Suo certificato penale: questo significa che la nuova violazione da lei commessa farà si che sia instaurato un nuovo processo a suo carico che la vede recidivo specifico “infraquinquennale”.  Questo significa che lei ha già commesso un reato nel quinquennio, che è della stessa specie.
La citata legge, tuttavia, prevede che il condono viene revocato se, nel quinquennio successivo, chi ne ha beneficiato riporta una nuova condanna per delitto non colposo non inferiore a due anni: almeno per questo stia tranquillo perché il suo caso non rientra in quest’ipotesi.
Non sottovaluti questo aspetto perché se Lei è giovane e deve fare dei concorsi pubblici, la cosa può assumere rilevanza negativa a Suo carico in quanto risulta già un precedente penale e un carico pendente (il nuovo processo che dovrà celebrarsi). Per una stupidaggine, purtroppo, Lei “ha la condotta macchiata”, come si dice dalle nostre parti.
Questo è solo l’aspetto giudiziario della vicenda, perché, poi, c’è quello amministrativo (i punti da decurtare alla patente, la sua sospensione ecc. ecc.). Sulle differenze tra sanzioni penali e sanzioni amministrative ho già dato una esauriente risposta in un mio precedente intervento che troverà in archivio (“ …L’indulto mi salva dalle multe dei vigili? …”).
I punti sono un tipico risvolto amministrativo e non hanno nulla a che vedere con l’indulto.
Per essere più precisi: il fatto che il primo reato sia stato condonato non è di ostacolo alla decurtazione dei punti e se ciò non è avvenuto, questo non è per effetto dell’indulto ma del decorso dei termini amministrativi di accertamento e contestazione (non ho sottomano i suoi verbali e do’ per buono quello che Lei mi dice).
Tenga presente che, per il secondo episodio, per quanto riguarda la prescrizione, purtroppo, la cosa non dipende da Lei ma da chi dovrà eseguire e notificare il provvedimento.
Se proprio vuole aggrapparsi a qualcosa, per il futuro, eviti di guidare dopo una cenetta con gli amici.
Ad ogni modo le allego in link, le disposizioni dell’art.186 del Codice della strada.
Auguri e cordiali saluti.
Avv. Antonio Dello Preite


Per sottoporre domande scrivere a: a.dellopreite@luceraweb.com
Periodicamente i lettori potranno trovare risposta a quesiti legali generici che rappresentano una divulgazione ed un chiarimento di argomenti giuridici generali ed impersonali.
Laddove si voglia richiedere una vera e propria consultazione professionale on-line, il caso va rimesso direttamente all’indirizzo consulenza@avvdellopreite.it
L’avv. Antonio Dello Preite (sito Internet www.avvdellopreite.it) riceve tutti i giorni, sabato escluso, nel suo studio di Lucera alla via Indipendenza n° 21 dalle ore 18 alle ore 20 ed è raggiungibile ai numeri telefonici 0881-520993 e 347-2548204

 

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