05/03/2008 11:16:43

L'avvocato Antonio Dello Preite cura la rubrica dedicata all’analisi di problemi di natura legale per Luceraweb

Egregio Avvocato,
i due omicidi avvenuti a Lucera negli ultimi giorni mi hanno lasciato letteralmente sconvolto. Due famiglie sono sprofondate nel baratro della più cupa disperazione senza che nessuno possa spiegare loro il perché di quanto è avvenuto. Ci sono persone squilibrate che sono libere di fare ciò che vogliono senza che ci sia qualcuno che debba rispondere o che sia preposto alla loro vigilanza. Già siamo a rischio per i crimini comuni, ma oggi, più che mai, mi sento del tutto insicuro per l’incolumità fisica mia e dei miei cari. Da un punto di vista legale come possiamo difenderci? A chi possiamo rivolgerci? 
Mario

Egregio signor Mario,
la Sua è una domanda dalle difficili, ma non impossibili risposte.
La rassegnazione può subentrare se sono avvenuti fatti che prescindono più o meno del tutto dalla volontà umana: così, una grave malattia o anche un grave incidente.
Ma in un caso come questo c’è la rassegnazione? La tragedia che si è consumata con così facile ed imprevedibile rapidità poteva essere evitata? Chi, oltre all’assassino, è o potrebbe essere responsabile di questa vicenda, per superficiale o insufficiente sorveglianza su di lui, perché malato di mente?  E’ questa la domanda che si agiterà per sempre nella mente di chi è stato direttamente colpito e che si pone chiunque in termini di pubblica sicurezza.

LE VICENDE GIUDIZIARIE DELLE PERSONE MENTALMENTE INSTABILI

Non dobbiamo mai dimenticare che, quando affrontiamo problematiche attinenti a soggetti con patologie mentali, parliamo di persone che, purtroppo, sono state colpite nella loro “umanità” e cioè in quell’unico elemento che ci differenzia dal resto degli esseri viventi: la capacità di ragionare, di intendere e di volere, di distinguere il bene dal male, il lecito dall’illecito.
Per la Legge (art.85 del Codice Penale) “…. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. E’ imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere …”
Poiché, nel caso di specie, si tratta del reato di omicidio volontario (artt. 575 e ss. del Codice penale con una pena che va da un minimo di anni 21 di reclusione sino all’ergastolo) occorre verificare se il soggetto, al momento in cui ha compiuto l’insano gesto, era capace di intendere e di volere.
Se non lo era e se  …l’evento dannoso o pericoloso che è il risultato dell’azione od omissione … è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione … (art. 43 del Codice Penale), allora ben si comprende come nessuna sanzione potrà infliggersi a quel soggetto per mancanza della capacità di prevedere e di volere ciò che stava facendo: il soggetto non era imputabile.
A questo punto la legge, però, si pone un altro problema che nasce contestualmente dall’accertamento del reato commesso da persona non imputabile e cioè quello della sua pericolosità sociale: l’art.203 del Codice Penale prevede che “…agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso dei fatti indicati nell’articolo precedente (e cioè fatti preveduti dalla legge come reato), quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reato …”
Per le persone non imputabili trovano applicazione le misure di sicurezza personali e, nel caso di specie, anche immediatamente in via provvisoria, quella del ricovero in un Ospedale Psichiatrico Giudiziario (OPG) per un periodo non inferiore a dieci anni (art.222 del Codice Penale): tenga presente, tuttavia, che, a seguito di numerosi interventi della Corte Costituzionale, questa misura può essere sostituita, anche prima dello spirare di quel termine, da quella della libertà vigilata, se i Sanitari di quella struttura attestano al Giudice che la pericolosità sociale si è attenuata a seguito delle terapie psicologiche e farmacologiche sul soggetto.
Queste sono, per grandissime linee, le vicende giudiziarie di un soggetto mentalmente instabile che commette un reato quando è incapace di intendere e di volere.

LA VIGILANZA SULLE PERSONE MENTALMENTE INSTABILI

La domanda che non solo Lei, ma tutti si pongono, è in che modo NON arrivare al processo: in poche parole, se questi soggetti così pericolosi fossero stati tenuti meglio sotto controllo, i loro impulsi  non sarebbero esplosi con tale intensità omicidiaria e due madri e mogli, oggi, sarebbero ancora nell’affetto delle loro famiglie.
Prevenire è sempre meglio che correggere e ciò chiama in causa la famiglia del soggetto interessato e, necessariamente, le Istituzioni.
E’ ovvio che la prima vigilanza è affidata alla famiglia del soggetto in questione.
Se la patologia è cronica e non può esservi guarigione, sarebbe opportuno, se non indispensabile, che la famiglia attivi le procedure dell’amministrazione di sostegno (artt. 404 e ss. del Codice Civile) nei casi più lievi, e di interdizione o inabilitazione (artt.414 e ss. Codice Civile) nei casi più gravi.
In questi casi il Tribunale, con la direzione di un Giudice Tutelare, nomina un  amministratore, tutore o curatore che ha la responsabilità legale sul soggetto, nel senso che ha degli obblighi di sorveglianza e dei doveri di agire nell’interesse della persona affidata alla sua custodia (ad es. amministrazione dei beni, cura personale del soggetto, somministrazione della terapia prescritta dai medici ecc. ecc.) e, laddove, venga meno ai suoi doveri, ne risponde personalmente.
Può tuttavia avvenire che le famiglie – per un naturale disagio – siano poco propense a parlare degli squilibri psichici del loro congiunto.
Se questo soggetto viene abbandonato a se stesso o le famiglie non intervengono, quelle procedure di cui sopra sono attivate d’ufficio dal Magistrato del Pubblico Ministero (art.70 n°3 del Codice di Procedura Civile): basta, quindi un semplice esposto alla Procura della Repubblica e ci sarà qualcuno che, volente o nolente, dovrà essere nominato per quel soggetto e risponderne legalmente.

LA CURA DELLE PERSONE MENTALMENTE INSTABILI E LA PREVENZIONE

Qui il discorso diventa un po’ complesso perché le strutture e le persone per curare  e prevenire ci sono, ma il loro funzionamento è appesantito da leggi che, a mio sommesso parere, dovrebbero essere modificate.
Un ruolo fondamentale è svolto dai C.I.M. (Centri di Igiene Mentale) che si trova presso ogni A.S.L.: quello lucerino si trova presso il locale presidio ospedaliero “F. Lastaria” in cui un'equipe tratta direttamente le patologie mentali con le dovute terapie psicologiche e farmacologiche.
Le persone mentalmente instabili, al di là della cura e della vigilanza che dicevamo prima, necessitano di terapie, come un qualsiasi malato.
Orbene, il problema, a mio sommesso parere, risiede nel fatto di far dipendere (la legge è così, purtroppo) l’accettazione e la somministrazione della terapia dalla volontà del soggetto da curare: in altre parole, se uno di questi soggetti, ad un certo punto, a causa degli alti e bassi nella sua psiche malata, decide di non volere più andare al CIM, nessuno lo può obbligare.
A questo punto la Legge prevede i cosiddetti Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO), ma come un fatto limitatissimo e residuale, perché potenzialmente lesivi della dignità umana.
La materia è regolata dalla legge 23.12.78 n°833, in particolare dagli artt. 33, 34 e 35 (li può leggere nel link in alto nella pagina).
La competenza a richiedere i TSO è del Sindaco.

IN CONCLUSIONE
Per esperienza professionale (ho difeso molte persone incapaci di intendere e di volere), tutti i medici che sono stati nominati nel Giudizio per accertare questo requisito e la pericolosità del soggetto, hanno concluso che non esistono persone da tenere rinchiuse con la camicia di forza ma soltanto persone malate che, sottoposte attentamente e costantemente ad adeguata terapia psicologica e farmacologia, sono perfettamente sotto controllo e possono stare tra gli altri senza particolari problemi.
Lei comprenderà, quindi, che solo un severo e costante monitoraggio del soggetto in famiglia (eventualmente con tutori) e nelle istituzioni (con puntuale presenza del soggetto nei CIM per la terapia, accompagnato dai familiari o dal tutore) può prevenire parecchi comportamenti sconsiderati.
Si aggiunga a ciò l’eventuale ricorso ai TSO e l’augurio di una modifica della loro normativa in senso ampliativo – e cioè di dare maggiore autonomia ai Sanitari per la loro prescrizione e materiale attuazione (anche i bambini piangono se debbono fare la puntura, ma, quando ci vuole, la si fa senza tanti complimenti) –  il quadro è quasi chiuso.

Concludo aggiungendo che qualcosa, se non molto, dipende anche da noi singoli cittadini, molto bravi a parlarci addosso sull’argomento, ma molto meno se si tratta di agire.  
Qualche volta se vediamo persone che appaiono avere evidenti problemi mentali e sembrano abbandonati o non sufficientemente seguiti, perché non li segnaliamo all’Autorità, magari scrivendo ed invitando a verificare ed a prendere gli opportuni provvedimenti (con domanda protocollata o spedita con raccomandata)?
Se la lettera verrà cestinata e dopo accadranno fatti spiacevoli, vedrete che il responsabile non se la passerà tanto liscia…
Una società civile si comporta anche e soprattutto così.
Cordiali saluti.
avv. Antonio Dello Preite

Per sottoporre domande scrivere a: a.dellopreite@luceraweb.com
Periodicamente i lettori potranno trovare risposta a quesiti legali generici che rappresentano una divulgazione ed un chiarimento di argomenti giuridici generali ed impersonali.
Laddove si voglia richiedere una vera e propria consultazione professionale on-line, il caso va rimesso direttamente all’indirizzo consulenza@avvdellopreite.it
L’avv. Antonio Dello Preite (sito Internet www.avvdellopreite.it) riceve tutti i giorni, sabato escluso, nel suo studio di Lucera alla via Indipendenza n° 21 dalle ore 18 alle ore 20 ed è raggiungibile ai numeri telefonici 0881-520993 e 347-2548204

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