24/06/2008 10:13:22

L'avvocato Antonio Dello Preite cura la rubrica dedicata all’analisi di problemi di natura legale per Luceraweb

Egregio Avvocato,
leggo sempre con molto interesse la sua rubrica e volevo chiedere qualche delucidazione sui recentissimi provvedimenti adottati dal nuovo Governo col “pacchetto sicurezza” , In cosa consiste questo pacchetto?  Mi pare di capire che vi siano pene più gravi … E’ così?
La ringrazio per la risposta.
(un lettore di Luceraweb)

Spiegarlo così … in due parole non è facile, ma cercherò di farlo.
Il decreto–legge 23 maggio 2008 n°92 (cd. “pacchetto sicurezza”), attualmente vigente e che, entro 60 giorni, a pena di decadenza, deve essere convertito in Legge, agisce su diversi fronti sui quali il Governo ha ritenuto di agire con urgenza (ecco perché l’adozione del provvedimento con decreto–legge). Altri provvedimenti, com’è noto, arriveranno ma seguendo altre strade, quindi è più corretto dire che questo decreto legge è la prima fase del “pacchetto sicurezza”.
Questo primo provvedimento apporta modifiche immediate al codice penale, al codice di procedura penale e ad altre leggi speciali, dal giorno stesso della sua promulgazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Consiglio di essere molto attenti alle modifiche apportate al Codice della Strada, soprattutto ai più giovani (ma non solo loro), per le gravi conseguenze a cui potrebbero incorrere come automobilisti ed alla cessione degli immobili (ad esempio in locazione) agli stranieri senza permesso di soggiorno (perché, oltre alla sanzione penale, si perde l’immobile perché viene confiscato).
Qui di seguito segnalo gli interventi più importanti.

Modifiche al codice penale
1 - viene introdotta una nuova aggravante comune se il fatto costituente reato è commesso da un soggetto che si trova illegalmente sul territorio nazionale;
2 - lo straniero o il cittadino appartenente all’Unione Europea che venga condannato ad una pena detentiva superiore a due anni, viene espulso (prima il limite era di dieci anni);
3 - lo straniero o il cittadino appartenente all’Unione Europea che trasgredisce all’ordine di espulsione, per ciò solo viene punito con la reclusione da uno a quattro anni (prima non c’era alcuna sanzione);
4 - nell’ipotesi dell’omicidio colposo con violazione del codice della strada si applica la reclusione da tre a dieci anni se il soggetto è in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (prima quest’ipotesi non esisteva e la pena era da due a cinque anni);
5 - nell’ipotesi di lesioni colpose con violazione al codice della strada per le lesioni gravi la pena è della reclusione da sei mesi a due anni (prima era da tre mesi ad un anno) e per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni (prima era da uno a tre anni);

Modifiche al codice di procedura penale
1 - si ampliano i casi del giudizio direttissimo, oltre che nei casi di flagranza, anche nei casi in cui l’imputato ha reso confessione, salvo che non vi sia pregiudizio per le indagini del PM;
2 - si ampliano i casi del giudizio immediato, e cioè si salta l’udienza preliminare davanti al GUP e si va direttamente al dibattimento, se l’imputato si trova in stato di custodia cautelare, salvo che non vi sia pregiudizio per le indagini del PM;
3 - viene abrogato il cd. “patteggiamento in appello” (cioè l’accordo tra Difesa e PM innanzi al Giudice dell’Appello su rinuncia ad alcuni o tutti i motivi d’appello o di rideterminazione della pena);
4 - viene ampliata la previsione dei reati in cui l’imputato viene immediatamente incarcerato senza poter attendere da libero la decisione del Tribunale di Sorveglianza sulle misure alternative richieste (la cd. “legge Gozzini”) prevedendosi, oltre ai pre-vigenti reati di mafia, associazione per delinquere, estorsione, rapina aggravata e reati sessuali, adesso anche l’incendio, il favoreggiamento della prostituzione minorile, il furto in appartamento e la rapina semplice;

Modifiche al codice della strada
1 - nella guida in stato d’ebbrezza con valore alcolemico da 0,8 a 1,5 g/l la pena è dell’ammenda da euro 800 ad euro 3.200 e dell’arresto sino a sei mesi (prima era fino a tre mesi);
2 - nella guida in stato d’ebbrezza con valore alcolemico superiore a 1,5 g/l la pena è dell’ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e dell’arresto da tre mesi ad un anno (prima era sino a sei mesi); la novità è che, con la sentenza di condanna o anche di patteggiamento, anche in presenza di applicazione dei benefici di legge (sospensione condizionale della pena e non menzione) è sempre disposta la confisca del veicolo e questo anche se il conducente provoca un incidente stradale ed in questo caso le pene sono raddoppiate; in caso di sequestro del veicolo, se nessuno è in grado di guidare, il veicolo viene fatto trasportare presso la più vicina autorimessa per la custodia, a spese del trasgressore (disposizioni prima non esistenti);
3 - laddove il conducente non voglia sottoporsi all’accertamento dell’ebbrezza alcolica (il test del palloncino o altro accertamento legalmente valido) e salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo stesso è punito, per ciò solo, con l’ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e con l’arresto da tre mesi ad un anno, oltre alla sanzione accessoria della sospensione della patente da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni (salvo che il veicolo non appartenga ad altri): se il fatto è commesso da persona già condannata nei due anni precedenti per il medesimo reato è sempre disposta la sanzione amministrativa della revoca della patente;
4 - tutto quanto detto prima vale per chi si trova sotto l’influenza delle sostanze stupefacenti;
5 - chi, provocando un incidente dove vi sono danni alle persone non si ferma, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (prima era da tre mesi a tre anni);
6 - nel caso di condanna per omicidio colposo per ebbrezza alcolica con valore alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, il giudice applica sempre la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida.

Modifiche al altre leggi
1 - chiunque ceda a titolo oneroso un immobile (vendita o locazione) a cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la sentenza di condanna viene disposta la confisca dell’immobile in favore dello Stato (sanzione accessoria dolorosissima per chi incorre in questo nuovo reato);
2 - vengono potenziati i poteri dei Sindaci in materia di sicurezza pubblica e delle Polizie Municipali;
3 - vengono resi più penetranti i poteri dei PM dell’Antimafia.

Come può vedere, le disposizioni più “interessanti” riguardano, forse, i comuni cittadini quando guidano un’automobile o “fittano” una casa a cittadini stranieri senza permesso di soggiorno. 
Ovviamente, a luglio, in sede di conversione del decreto, alcune norme potrebbero essere modificate, più o meno significativamente, o addirittura essere soppresse.
Staremo a vedere. Spero di essere stato breve ed esauriente.
Saluti.
Avv. Antonio Dello Preite

Per sottoporre domande scrivere a: a.dellopreite@luceraweb.com
Periodicamente i lettori potranno trovare risposta a quesiti legali generici che rappresentano una divulgazione ed un chiarimento di argomenti giuridici generali ed impersonali.
Laddove si voglia richiedere una vera e propria consultazione professionale on-line, il caso va rimesso direttamente all’indirizzo consulenza@avvdellopreite.it
L’avv. Antonio Dello Preite (sito Internet www.avvdellopreite.it) riceve tutti i giorni, sabato escluso, nel suo studio di Lucera alla via Indipendenza n° 21 dalle ore 18 alle ore 20 ed è raggiungibile ai numeri telefonici 0881-520993 e 347-2548204

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