
L'avvocato Antonio Dello Preite cura la rubrica dedicata all’analisi di problemi di natura legale per Luceraweb
Egregio Avvocato Dello Preite,
le scrivo per spiegare in breve la mia situazione. Da un mese sono separata legalmente a seguito di una separazione consensuale (non senza strascichi tra coniugi). Il mio ex marito mi ha mandato una lettera di uno studio legale (tribunali amministrativo civile ecclesiastico) con la quale mi chiede l'annullamento del matrimonio e che io risponda alla suddetta lettera entro sette giorni. Nella stessa lettera c'è scritto che nel caso io non contatti la sede legale l'annullamento comunque sarà automatico. Mi sono rivolta al mio avvocato il quale mi ha detto che lui non si occupa di queste cause e che comunque il mio ex marito raggiungerebbe il suo scopo in ogni caso. Poiché io ho usufruito del gratuito patrocinio per la separazione civile, posso affidarmi ad un altro legale ed usufruire di nuovo del suddetto servizio? E nel caso io non volessi rispondere a questa lettera, presentandomi, a cosa vado incontro? La ringrazio anticipatamente. Distinti saluti.
Una lettrice
Gentile Signora,
quanto richiesto da suo marito rientra nella giurisdizione dei Tribunali Ecclesiastici della Chiesa Cattolica (noti comunemente con il nome di Sacra Rota) che seguono i dettami del diritto canonico, vale a dire che l'azione proposta tende a far dichiarare nullo il matrimonio sotto il profilo religioso.
Questo vuol dire che suo marito, sulla base di un suo ricorso (di cui, però, non conosco né i motivi né i presupposti) al Tribunale Ecclesiastico, vuole fare dichiarare nullo il matrimonio per potersi risposare nuovamente in chiesa (in genere chi adisce i Tribunali Ecclesiastici è un cattolico convinto).
E' bene chiarire subito che per lo Stato Italiano è del tutto indifferente che uno ricorra al Tribunale Ecclesiastico. Per l'annullamento del matrimonio civile o per il divorzio occorre seguire le regole della procedura ordinaria innanzi ad un Giudice di un Tribunale Italiano.
Perché ?
Il tutto nasce dalla duplice figura del matrimonio "concordatario" che è quello da noi conosciuto e praticato il cui rito "complesso" trae le sue origini dal Concordato posto in essere tra la Santa Sede ed il Governo Italiano nel lontano 1922.
Lei ricorderà, per scolastica memoria, che all'indomani della breccia di porta Pia, quando i bersaglieri italiani presero Roma per farla Capitale d'Italia, il Pontefice, capo dello Stato della Chiesa (di cui oggi è ancora testimonianza il piccolo Stato del Vaticano), interruppe ogni rapporto con neo Stato Italiano.
Prima del 1922 bisognava sposarsi prima in Chiesa e poi in Municipio con due distinte procedure.
L'allora capo del Governo, Benito Mussolini, “fece la pace” con la Chiesa con il Concordato e tra le varie disposizioni fu varato il c.d. “matrimonio concordatario” che si celebra tutt'oggi , nel quale il sacerdote cumula in sé le due figure di ministro della chiesa cattolica officiante il rito e dell'ufficiale dello Stato Civile che celebra il matrimonio civile: in altre parole il sacerdote compie due atti distinti contemporaneamente, un atto sacro ed un atto amministrativo.
I due atti, però sono e rimangono separati, perché la Chiesa riconosce l'indissolubilità del matrimonio, fatti salvi i soli casi e modi contemplati da diritto canonico, mentre lo Stato Italiano prevede le scioglimento del matrimonio per casi e modi che solo in parte coincidono con quelli del diritto canonico.
Come avvocato le rispondo che lei non va incontro a nulla e le minacce di suo marito non hanno alcuna valenza.
Così come pure il gratuito patrocinio vale per la giurisdizione civile italiana, ma non per quella canonica, per cui innanzi alla giurisdizione ecclesiastica lei dovrà pagare l'avvocato che la assiste.
Ribadisco che gli unici provvedimenti riconosciuti che hanno tutela sono quelli emessi dal Giudice Italiano e non da quello Ecclesiastico che, basandosi su presupposti puramente religiosi, può avere significato morale soltanto per chi è in tal senso credente.
Saluti
avv. Antonio Dello Preite
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Periodicamente i lettori potranno trovare risposta a quesiti legali generici che rappresentano una divulgazione ed un chiarimento di argomenti giuridici generali ed impersonali.
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