
L'avvocato Antonio Dello Preite cura la rubrica dedicata all’analisi di problemi di natura legale per Luceraweb
Caro avvocato avrei bisogno di sapere se, per un bambino nato al di fuori del matrimonio e non riconosciuto legalmente dal padre, ci sono pretese che la madre può vantare di diritto per il figlio.
Ha diritto all'assegno di mantenimento anche se non riconosciuto?
La madre può richiedere la patria potestà al padre anche se quest’ultimo non vuole riconoscere il bambino?
In conclusione, se il padre non riconosce il bambino legalmente, a cosa va incontro?
Grazie.
Lettera firmata
Un vecchio brocardo così recita: MATER SEMPER CERTA, PATER NUMQUAM (la madre è sempre certa, il padre no).
Fino a qualche tempo fa non era agevole verificare chi fosse il padre, ma oggi con l’esame del DNA questa circostanza può essere accertata senza difficoltà.
Al momento questo bambino, non essendo stato riconosciuto dal padre (che non è noto alla Legge), è sotto l’esclusiva potestà della madre, di cui porta anche il cognome: alla madre quindi, e ad essa sola, sono attribuiti i correlativi diritti e doveri.
Nel matrimonio si presume che il padre del bambino sia il marito della madre, fuori del matrimonio, il padre deve fare un atto unilaterale di riconoscimento del figlio.
Se non lo fa, lo disconosce come suo figlio e non ha alcun dovere nei suoi riguardi, in quanto la persona in questione è obbligata a somministrare gli alimenti solo se è il padre, altrimenti ogni domanda ed azione nei suoi confronti è inammissibile.
Cosa fare in questo caso?
La madre (che al momento esercita la potestà sul minore) può chiedere al Tribunale che venga accertata giudizialmente la paternità di Tizio (art.269 e ss. del Codice Civile) e deve instaurare una causa vera e propria, all’esito della quale, viene emessa una sentenza con la quale Tizio viene (o non viene) dichiarato padre naturale del bambino.
Una volta diventata definitiva la sentenza (e cioè fatto il giudizio di 1° grado, di appello ed eventualmente di Cassazione), se Tizio è riconosciuto padre naturale del bambino, lo è a tutti gli effetti legali, in vita ed in morte.
Successivamente a quel momento, infatti, la madre potrà rivolgersi nuovamente al Tribunale per ottenere, questa volta, gli alimenti per il bambino, secondo le norme consuete che disciplinano tali rapporti.
Tenga presente, poi, che l’azioni di riconoscimento della paternità non spetta solo alla madre (che può farlo solo se il figlio è minore), ma anche ed a buon diritto, al bambino quando compie la maggiore età.
L’azione è imprescrittibile e può essere promossa in qualsiasi tempo e se il soggetto muore, viene proseguita dai suoi eredi (art.270 del Codice Civile).
Le iniziative e le pretese della madre, quindi, sono subordinate all’accertamento della paternità.
Saluti.
avv. Antonio Dello Preite
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Periodicamente i lettori potranno trovare risposta a quesiti legali generici che rappresentano una divulgazione ed un chiarimento di argomenti giuridici generali ed impersonali.
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