07/10/2008 13:08:54

L'avvocato Antonio Dello Preite cura la rubrica dedicata all’analisi di problemi di natura legale per Luceraweb

Egregio Avvocato,
con alcuni amici abbiamo letto su Luceraweb dell’uccisione di alcuni cani randagi e che la cosa, a detta dell’Associazione Empatia, sarebbe configurabile addirittura come reato vero e proprio. E’ vero?  Uccidere gli animali è un fatto che la legge punisce? Ci sembra eccessivo…
(alcuni lettori di Luceraweb)

No, gentili Lettori, non è eccessivo ed è vero ciò che avete letto. Per la legge è un reato. E non è neppure una contravvenzione, ma un delitto.
L’ art. 544-bis del codice penale prevede che “…chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale, è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi …”.
Questa disposizione, unitamente ad altre, è stata emanata con la Legge 20 luglio 2004 n° 189, art.1, che ha introdotto il Titolo IX – bis (Dei delitti contro il sentimento per gli animali) nel Libro II del Codice Penale.
In questo Titolo, oltre al citato art. 544-bis, sono stati introdotti gli articoli:
-a) 544-ter (maltrattamento di animali) che punisce con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 e 15.000 euro “…chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche…”. Si pensi, ad esempio, a coloro che sono abituati a mozzare la coda o le orecchie a cuccioli di particolari razze, perché sono convinti che così siano più belli. Pene aumentate se l’animale muore.
-b) 544-quater (spettacoli o manifestazioni vietate) che punisce con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.0000 euro “…chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali, salvo che il fatto costituisca più grave reato…” . Pene aumentate da un terzo alla metà se si tratta di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri o se ne deriva la morte dell’ animale;
-c) 544-quinquies (divieto di combattimento tra animali) che punisce con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro “…chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica…”.  Pene aumentate da un terzo alla metà se queste attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate e se sono promosse con video riproduzione. Pene inferiori per chi addestra gli animali al combattimento e per coloro che vi scommettono.
-d) 544-sexies (confisca e pene accessorie). E’ poi sempre prevista la confisca dell’animale e la sospensione dell’attività commerciale di trasporto ed allevamento di animali per un periodo che va da tre a mesi a tre anni.
Inoltre, l’ art.2 della L. 20 luglio 2004 n° 189 sopra citata, punisce con l’ arresto da tre mesi ad un anno o con l’ ammenda da 5.000 a 100.000 euro l’ utilizzo a fini commerciali delle pelli di cani e gatti per il confezionamento di capi d’abbigliamento.
Come potete vedere, la Legge ha cominciato a vedere con occhio diverso gli animali, considerandoli comunque come esseri viventi, giustamente meritevoli di dignità e tutela.
Saluti.
avv. Antonio Dello Preite

Per sottoporre domande scrivere a: a.dellopreite@luceraweb.com
Periodicamente i lettori potranno trovare risposta a quesiti legali generici che rappresentano una divulgazione ed un chiarimento di argomenti giuridici generali ed impersonali.
Laddove si voglia richiedere una vera e propria consultazione professionale on-line, il caso va rimesso direttamente all’indirizzo consulenza@avvdellopreite.it
L’avv. Antonio Dello Preite (sito Internet www.avvdellopreite.it) riceve tutti i giorni, sabato escluso, nel suo studio di Lucera alla via Indipendenza n° 21 dalle ore 18 alle ore 20 ed è raggiungibile ai numeri telefonici 0881-520993 e 347-2548204

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