05/11/2008 09:48:05

L'avvocato Antonio Dello Preite cura la rubrica dedicata all’analisi di problemi di natura legale per Luceraweb

Salve. Mi sono separata legalmente e, al momento degli atti, mio marito abitava da due mesi con la mamma, lasciando il tetto coniugale. Dopo 2 giorni dalla separazione io e mio marito siamo tornati a vivere insieme, ci siamo riconciliati a tutti gli effetti. Ora mi chiedo: la separazione, in questo caso, è decaduta o bisogna rivolgersi a non so chi per annullarla? Ora andiamo d’accordissimo, ci amiamo più di prima e non mi va che su un pezzo di carta risulti la separazione. Grazia

Gentile Signora,
molti coniugi separati sono convinti che, dopo la riconciliazione, debbano agire in giudizio nuovamente per fare la strada inversa che avevano percorso, al fine di fare annullare la loro separazione. La legge, tuttavia, ha previsto questa ipotesi e, giustamente, agevola in tutti i modi la riconciliazione tra i coniugi separati, senza particolari formalità.
L’art.157 del Codice Civile così recita: “... (Cessazione degli effetti della separazione) I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l’intervento del Giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. La separazione può essere pronunciata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione …”.
In buona sostanza, riprendendo la semplice coabitazione, così come avete fatto, avete legalmente posto nel nulla il provvedimento di separazione emesso dal Magistrato competente per la relativa fase di competenza (Presidente del Tribunale o Collegio), perché, come dice il codice, questo è un classico comportamento non equivoco, incompatibile con lo stato di separazione (che prevede la non coabitazione).
Per la Legge, quindi, non siete più separati.
Auguri ad entrambi.

avv. Antonio Dello Preite

Per sottoporre domande scrivere a: a.dellopreite@luceraweb.it  
Periodicamente i lettori potranno trovare risposta a quesiti legali generici che rappresentano una divulgazione ed un chiarimento di argomenti giuridici generali ed impersonali.
Laddove si voglia richiedere una vera e propria consultazione professionale on-line, il caso va rimesso direttamente all’indirizzo consulenza@avvdellopreite.it
L’avv. Antonio Dello Preite (sito Internet www.avvdellopreite.it) riceve tutti i giorni, sabato escluso, nel suo studio di Lucera alla via Indipendenza n° 21 dalle ore 18 alle ore 20 ed è raggiungibile ai numeri telefonici 0881-520993 e 347-2548204

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