10/01/2009 10:56:33

Il dottor Michele D'Apote che cura la rubrica di Luceraweb dedicata al Lavoro e alla Sicurezza

Buongiorno, sono dipendente di un agriturismo che organizza feste e ricevimenti nuziali, siamo 18 dipendenti fra cuochi camerieri ed un cassiere. Io sono quello con un titolo di studio un po’ più elevato (sono geometra) e i miei colleghi mi hanno eletto responsabile dei lavoratori per la sicurezza, nel 2005 ho anche fatto un corso per la 626 pagato dal datore di lavoro.
I miei complimenti per il sito LuceraWeb e per la rubrica Lavoro e Sicurezza, che è utile ai responsabili per la sicurezza come il sottoscritto che a volte non sanno a chi rivolgersi per risolvere alcuni problemi.
La mia domanda è questa: in questi giorni di feste sono finiti i guanti in gomma che si usano per le pulizie dei bagni e non li hanno comprati. L'imprenditore dice che sono chiusi i negozi e dobbiamo arrangiarci senza, facendo attenzione a non sporcarci le mani. Anche le scarpe antiscivolo per lavare a terra molti non le hanno ricevute.
Però possiamo prenderci una malattia sul lavoro o infortunarci, senza i guanti (dispositivi di protezione) la mia domanda è: 1) se possiamo rifiutarci di fare i lavori che comportano questi rischi; 2) oppure in che modo posso tutelare i lavoratori che rappresento per la sicurezza per ottenere dal titolare dell'azienda i dispositivi di protezione sul lavoro. (guanti, cuffie, scarpe idonee con suola antiscivolo, eccetera).
Grazie.
Marco


Buongiorno Marco, ti ringrazio per i quesiti da te posti,  attuali e di interesse generale.
In sintesi tu sei un RLS, cioè un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, (la corretta denominazione è Rappresentante, e non Responsabile dei lavoratori, come riferisci) dipendente di una struttura in cui a fine anno si è verificata la mancata consegna ai lavoratori dipendenti dei guanti in gomma e delle scarpe con suola antiscivolo, (i cosiddetti DPI, cioè Dispositivi di Protezione Individuali).
Chiedi pertanto:
1. cosa fare per tutelare i lavoratori che rappresenti,
2. se la mancanza di questi DPI può giustificare un vostro rifiuto di erogare la prestazione lavorativa.

Occorre precisare, a beneficio di tutti gli utenti di Luceraweb, cosa si intende per “Dispositivo di Protezione Individuale”, anche denominato “DPI”, un’attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Sono quindi DPI gli elmetti o caschi utilizzati dai muratori, le scarpe con suola antiforatura che proteggono i piedi dei carpentieri dai chiodi disseminati nei cantieri, i guantini in maglia fine di acciaio antitaglio che dovrebbero utilizzare i macellai quando usano i coltelli, le mascherine antipolvere degli operatori ecologici ecc.
Nel tuo caso specifico i guanti in gomma vengono utilizzati per impedire, durante la pulizia dei servizi igienici, l’esposizione al cosiddetto “rischio biologico” e le calzature con suola antiscivolo vi proteggono, nello stesso frangente, dal rischio di scivolamenti e cadute sui pavimenti bagnati.
In veste di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sei stato eletto “per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”, definizione data dal recente decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all’articolo 2, comma 1-i. Per agevolare la comprensione dell’organigramma dei soggetti della sicurezza sul lavoro nel link in alto c’è uno schemino valido per tutte le aziende, qualsiasi attività svolgano.
Il datore di lavoro che non fornisce ai propri dipendenti i necessari DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) incorre nel reato previsto all’articolo 18 comma 1-d del D.Lgs. n. 81/2008 e può essere sanzionato con la pena alternativa disposta dall’art.55 comma 4-b della stessa norma, consistente nell’arresto tre a sei mesi o nell’ammenda da 2.000 a 5.000 euro.
Bene hai fatto quindi a rappresentare al tuo datore di lavoro la necessità di integrare la dotazione di guanti in gomma e calzature antinfortunistiche, perché omettendo di segnalare la cosa saresti incorso tu stesso, come lavoratore, in un comportamento omissivo, anche questo sanzionato dal cosiddetto “Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro” con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro.
Detto questo, veniamo al tuo quesito: come indurre il datore di lavoro “riottoso” a fornire i dovuti DPI.
Per prima cosa occorre chiederli quando la dotazione ricevuta si è deteriorata, e tu l’hai fatto, ma con esito negativo; a questo punto la legge ti consente di fare ricorso alle “autorità competenti” (ASL) in questo caso ed ogni volta che tu ritenga che “le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro”. (D.Lgs. n. 81/2008, art. 50 comma 1-o).
Ti consiglio, prima di effettuare l’esposto alla ASL (o all’Ispettorato provinciale del Lavoro), di consegnare per iscritto al datore di lavoro la richiesta dei DPI (guanti e calzature antiscivolo) chiedendogli di sottoscrivere una copia per ricevuta; in caso di diniego dovrai inviarla per raccomandata A.R..
La tua segnalazione alla ASL non potrà avere effetti deleteri nei tuoi confronti, in quanto la figura dell’RLS è tutelata dal dettato dell’ art. 50 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008: “il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali”. In sostanza hai un parafulmine contro eventuali azioni (licenziamento) del datore di lavoro.  Sull’intera vicenda, ti rimando però ad una mia successiva considerazione personale.

Il “diritto di resistenza del lavoratore”
Ho volutamente lasciato per ultimo il tuo primo quesito, con cui chiedi “se tu ed i tuoi colleghi potete legittimamente rifiutarvi di lavorare ove non vi siano stati forniti guanti in gomma e calzature antiscivolo”. La giurisprudenza si è espressa in senso favorevole, in particolare, con sentenza del 7 novembre 20051,  la Cassazione sez. Lavoro ha stabilito che tale comportamento, denominato “diritto di resistenza del lavoratore” è consentito nel caso “si configuri quale eccezione di inadempimento, trovando giustificazione nella mancata adozione da parte del datore di lavoro delle misure di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c. che, pur in mancanza di disposizioni specifiche, il datore è tenuto ad osservare a tutela dell’integrità fisio-psichica del lavoratore dipendente, tanto più se questi, prima dell’inadempimento, secondo gli obblighi di correttezza abbia informato il datore di lavoro circa le misure necessarie da adottare, sempre che tale necessità sia evidente o, comunque accettata o accettabile”.
Nota bene come la Suprema Corte abbia richiamato, nel rapporto fra dipendenti e imprenditore, gli “obblighi di correttezza” per cui il lavoratore deve aver preventivamente ed inutilmente segnalato al datore di lavoro i pericoli riscontrati nel corso dello svolgimento della propria prestazione. In questo caso, astenendosi dal lavorare in assenza delle dovute protezioni il dipendente eserciterà il diritto di autotutela alla propria salute.
In un caso molto simile al tuo, (vedi nota) la Suprema Corte si è pronunciata2 nel maggio 2005, ritenendo legittima la “astensione per condizioni pregiudizievoli alla salute” del lavoratore dal compiere determinate prestazioni, e motivando: “In caso di non adeguata adozione da parte del datore di lavoro delle misure necessarie, a norma dell’art. 2087 codice civile, a tutelare l’integrità fisica e le condizioni di salute dei prestatori di lavoro, il lavoratore ha la facoltà di astenersi dalle specifiche prestazioni la cui esecuzione possa arrecare pregiudizio alla salute e, conseguentemente se il lavoratore prova la sussistenza di tale presupposto, deve ritenersi ingiustificato il licenziamento intimato a causa del relativo inadempimento”.
Nota bene, la Cassazione3 sottolinea come il “diritto di resistenza” si configuri come facoltà del lavoratore e non come obbligo di astenersi.

Una considerazione personale
Allora, Marco, questo è quanto la Legge ti consente di fare per garantire il legittimo diritto alla salute e sicurezza sul lavoro tuo e dei tuoi colleghi, valori tutelati dalla nostra Costituzione. Vorrei però chiudere questa mini-consulenza con una considerazione personale: in una piccola realtà lavorativa come la tua i fatti che riporti non giustificano, a mio avviso, la messa in atto di azioni le cui conseguenze potrebbero comportare per il datore di lavoro sanzioni elevatissime, mettendo forse anche in pericolo la stabilità dell’azienda e, di conseguenza, dei vostri posti di lavoro.
Il tutto mi pare invece sintomatico di una carenza organizzativa e di comunicazione, quest’ultima da ambo le parti: se consideri che un paio di guanti in gomma non costa più di 2-3 euro ed un paio di scarpe con suola antiscivolo non più di 35 euro, e che ciò si è verificato per la prima volta in un periodo particolare (le recenti festività natalizie) non credi che la cosa possa essere ricondotta più ad una defaillance organizzativa che alla volontà di risparmiare pochi euro? Non credi che si possa fare qualcosa (da ambo le parti) per migliore il clima lavorativo nella tua azienda ?
Ho visto vincere molte più battaglie a favore dei lavoratori usando il buon senso, il dialogo fra le parti ed il reciproco rispetto, di quante se ne siano vinte con i “bracci di ferro”.
Sarà quindi sensato da parte tua utilizzare il ricorso alle Autorità Competenti come ultima ratio, dopo aver approcciato in maniera proattiva il datore di lavoro. Magari puoi fargli trovare “casualmente” in ufficio una stampa di questa mia risposta oppure mostrargliela e riferirgli che è stata data per un caso analogo al tuo… (come richiesto abbiamo cambiato il tuo nome)

Sono certo comunque che, trascorso il periodo di super lavoro delle festività, la cosa si è già risolta, facci sapere, e…  buon lavoro !

Dr. Michele D’Apote
www.626foggia.com

Per sottoporre domande per la rubrica “Lavoro & Sicurezza” scrivere a: dapote@luceraweb.it
Per consulenze private si può contattare il dottor D’Apote al seguente indirizzo e-mail: dapote@626foggia.com

 
Note

1 -Cass civ, sez. lavoro, 7 novembre 2005, n. 21479, rel. Capitanio in: il diritto di resistenza del lavoratore, Ambiente&Sicurezza, il Sole24ORE n.3 del 7 febbraio 2006 p. 76, nella fattispecie in cui il lavoratore, addetto al casello di un’autostrada, era stato licenziato essendosi astenuto dal lavoro dopo aver subito alcune rapine a mano armata, e aver diffidato l’azienda ad adottare adeguate misure di protezione.
 
2 -Caso in cui Giuseppe P., dipendente della società Pulisan come addetto all’attività di pulizia e sanificazione nell’ambito di una struttura ospedaliera, è stato sottoposto a procedimento disciplinare con l’addebito di avere lasciato incompiuto il lavoro per quattro giorni consecutivi omettendo di collocare nell’apposito container i cartoni contenenti i rifiuti dell’ospedale. Egli si è difeso affermando di non aver potuto completare le operazioni affidategli a causa delle pessime condizioni del container, sporco per il contatto con il materiale fisiologico infetto e maleodorante proveniente dalle sale operatorie. Sentenza Cassazione civile, sez. lavoro, 9 maggio 2005, n. 9576, rel Toffoli in astensione legittima per condizioni pregiudizievoli alla salute  Ambiente&Sicurezza, p. 92, il Sole 24ORE n. 2 del 3 gennaio 2006. 

3 -Cass. pen. sez. 4, 19/05/2004 n. 32925

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