06/02/2009 10:43:22

L'avvocato Antonio Dello Preite cura la rubrica dedicata all’analisi di problemi di natura legale per Luceraweb

Caro Avvocato,   
sono in una situazione molto critica: ho avuto una convivenza con la mia ragazza di circa 18 mesi, non c'è matrimonio e neanche registrazione come coppia di fatto, non residenti nello stesso indirizzo, lei è di cittadinanza colombiana con regolare permesso di soggiorno.
Due mesi fa abbiamo avuto la sorpresa della gravidanza: tutto andava bene, poi con piccole precisazioni e altri problemi vari, ci sono stati dei litigi e con essi lei ha chiesto di andare via di casa per una pausa, avendo io ricevuto minacce di poter essere denunciato se ostacolavo la sua decisione. Con tanta tristezza l’ho portata dai suoi parenti.
E' circa una settimana che provo a rintracciarla via telefono ma non risponde, andarla a cercare non me la sento per non rischiare qualche denuncia e adesso vengo al dunque:
1) come mi posso muovere per sapere se questa persona tiene il bambino o no?
2) I miei diritti quali sono?
3) Se questa persona porta la gravidanza al termine, e visto che non mi vuole dare notizia di niente, magari facendosi viva solo per il riconoscimento, a cosa vado incontro?   
4) Visti i suoi atteggiamenti e i tanti ricatti morali che ho sentito, se volessi non riconoscere il figlio a cosa vado incontro?
5) Avendo una situazione economica di un normale lavoratore stagionale con periodi di disoccupazione di 7 mesi e quindi i soldi che si guadagnano bastano appena per arrivare a fine mese, qual è un miglior modo per risolvere questo problema?
6) L' intento era quello di poter vivere questa nuova esperienza insieme a lei, se così potesse essere con che precauzioni devo affrontare il futuro?
Spero che lei capisca la mia situazione e sicuramente mi può aiutare giuridicamente sulla mia vicenda…
La ringrazio in anticipo e con ansia attendo una sua risposta.
Grazie.  (un lettore affezionato) 


Egregio Lettore,
alle tante domande che mi pone, posso rispondere solo a quelle di natura strettamente legale: alle altre di natura personale e sentimentale, purtroppo, non posso esserLe di grande aiuto, se non raccomandare di agire con giudizio e ponderazione perché la nascita di un figlio impone sempre riflessioni e decisioni molto accurate.
Dal punto di vista legale tenga innanzitutto presente che nello Stato Italiano non esiste ancora una legge che abbia regolamentato le “coppie di fatto”, per cui coloro che convivono “more uxorio” (cioè come se fossero marito e moglie), regolano i loro rapporti secondo atti del diritto privato.
Faccio un esempio: se sono sposato e compro l’automobile, questa è anche di mia moglie perché il matrimonio presume la comunione legale; se, invece, convivo con una donna e acquisto l’automobile, questa rimane solo mia, ma posso renderla comune cointestandola alla donna con cui convivo, così raggiungendo lo stesso effetto.
Questo vale per il contratto di locazione, per le bollette delle utenze e via discorrendo.
Analogo discorso vale per i figli.
Mentre per la donna sposata il figlio si presume essere del marito e ne porta automaticamente il cognome (art. 231 Cod. Civ.), nella coppia non sposata il figlio porta il cognome della madre (che è sempre certa, perché lo ha generato) e perché acquisti il nome del padre, occorre che questi faccia un atto unilaterale di riconoscimento, nei modi previsti dalla Legge, anche con testamento (art. 254 Cod. Civ.).
Proprio per questo i figli nel matrimonio si chiamano legittimi (perché è la legge a disciplinare il loro stato) mentre quelli nati fuori del matrimonio si chiamano naturali (perché è un fatto naturale a disciplinare il loro stato e non la legge): attenzione però, giuridicamente figli legittimi e naturali hanno gli stessi diritti e non vi è alcuna differenza tra loro (art. 30, 3° comma  Costituzione – L . 19.05.75 n° 151 c.d. Riforma del diritto di famiglia).
Venendo al suo caso, se la madre ritiene di non tenere il bambino e, quindi, di interrompere la gravidanza, può farlo liberamente, senza interpellarLa minimamente (Legge 22.05.78 n° 194, Norme per la tutela della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza).
Se lo tiene e si fa viva per il riconoscimento, Lei può riconoscerlo o meno, ma la Legge prevede che possa essere intentata una speciale azione giudiziaria di riconoscimento (o disconoscimento) della paternità (o maternità) naturale che può essere esperita in qualsiasi tempo da chi ne abbia interesse (dal figlio o dal padre ed addirittura anche dagli eredi – artt. 269 e ss. Cod. Civ.).
Nell’ipotesi di riconoscimento, Lei acquisterà tutti i diritti ed assumerà tutti gli obblighi nei confronti del bambino che porterà il Suo cognome.
Il primo obbligo, ovviamente, sarà quello di contribuire al suo mantenimento materiale, in ragione della Sua capacità reddituale.
Circa i Suoi timori per la futura sorte della relazione con la madre del bambino, non è facile dare un consiglio, perché ciò implica giudizi e valutazioni di natura psicologica e personale che, come tali, esulano dalle mie competenze.
Tenga però presente che una volta riconosciuto il bambino, lei deve contribuire a mantenerlo (ripeto, nei limiti del Suo reddito) e ha il diritto di stare con lui anche se la relazione con la madre termina, così come per una coppia sposata.
Se non lo riconosce, la madre, nell’interesse del bambino, o il bambino, non appena compie la maggiore età, può agire per farsi riconoscere come Suo figlio (ed oggi con l’esame del DNA, la cosa si fa agevolmente).
Viceversa se la Sua convivente non si fa sentire e dà il suo nome al bambino, sarà Lei, se lo ritiene giusto, che potrà agire per farsi riconoscere come padre.
Queste, a grandi linee, le risposte che posso dare al Suo caso.
Saluti.
Avv. Antonio Dello Preite

Per sottoporre domande scrivere a: a.dellopreite@luceraweb.it 
Periodicamente i lettori potranno trovare risposta a quesiti legali generici che rappresentano una divulgazione ed un chiarimento di argomenti giuridici generali ed impersonali.
Laddove si voglia richiedere una vera e propria consultazione professionale on-line, il caso va rimesso direttamente all’indirizzo consulenza@avvdellopreite.it
L’avv. Antonio Dello Preite (sito Internet www.avvdellopreite.it) riceve tutti i giorni, sabato escluso, nel suo studio di Lucera alla via Indipendenza n° 21 dalle ore 18 alle ore 20 ed è raggiungibile ai numeri telefonici 0881-520993 e 347-2548204

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