L'avvocato Antonio Dello Preite cura la rubrica dedicata all’analisi di problemi di natura legale per Luceraweb
Gentile Avvocato, per pochi mesi ho lavorato con contratto a tempo indeterminato come Guardia Penitenziaria presso la Giudecca in Venezia. Dopo circa cinque mesi dovetti rassegnare le dimissioni per gravi motivi di famiglia. Circa dieci anni fa, tramite un legale, feci domanda di riammissione ma la sospensiva richiesta mi fu respinta. Successivamente ho impugnato ricorso al Tar del Lazio ma senza alcuna risposta. Con il legale che mi ha rappresentato ho saldato tutto ed ho ritirato tutto il fascicolo del caso. Le chiedo: se il Tar riapre il caso si rivolgerà al legale che mi rappresentava il quale, anche se ho chiuso, penso, dovrà informarmi e quanto tempo, secondo Lei, dovrò ancora aspettare per la definizione?
Ringrazio e saluto.
M. P.
Gentile Lettrice,
non mi ha descritto con molta chiarezza l’attività svolta dal Collega che L’ha assistita, per cui cercherò di ricostruire un po’ quello che, presumibilmente, è avvenuto.
Mi pare di capire che, per motivi personali, Lei abbia unilateralmente risolto il contratto di lavoro a tempo indeterminato con la Pubblica Amministrazione (nella fattispecie il Ministero della Giustizia), rassegnando formali dimissioni.
Orbene, a seguito di ciò, è ragionevole ritenere che il posto da Lei rifiutato e rimasto vacante, sia stato coperto, mediante le procedure di legge, da altra persona.
Al di là di questo, la Sua domanda, a mio avviso, non mi appare molto fondata perché non hanno rilevanza le motivazioni per cui Lei ha deciso, con un atto formale, di lasciare il servizio.
Se è giusto che la Legge consenta ad un soggetto il potere di “sciogliere” un contratto e che l’altra parte nulla può obiettare, è pur vero che, successivamente, quella parte non è minimamente obbligata a “riannodare” quel contratto precedentemente sciolto (ho fatto appunto l’esempio di una nuova assunzione al Suo posto che, con le dimissioni, si è reso vacante).
Ma a questo punto mi consenta di fare un po’ di chiarezza su quanto Lei mi espone.
Dopo che Lei ha fatto richiesta di essere “riassunta” (non “riammessa”, che è un concetto diverso), il Ministero, presumo, ha negato questa possibilità (Lei, cioè, doveva fare un nuovo concorso) ed il Legale ha impugnato questa posizione nel merito, chiedendo, preliminarmente ad ogni decisione sul caso, la sospensione degli effetti pregiudizievoli dell’opposto diniego (con la Sua provvisoria “riammissione” in servizio).
Il TAR Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva per trattare, poi, la Sua posizione per la decisione definitiva nel merito.
Quanto alla Sua conoscenza dell’esito, tenga presente che al momento della proposizione del ricorso, Lei conferì il mandato difensivo al Collega eleggendo domicilio presso di Lui ed ambedue, poi, Vi siete domiciliati un Roma presso lo Studio di altro Avvocato residente sul posto (il c.d. Domiciliatario), in quanto la Legge prevede che, quando si fa un processo, l’avvocato deve avere un domicilio per le notificazioni presso un Collega che risiede sul posto dove si fa la causa (nel Suo caso a Roma).
Il fatto che Lei abbia pagato l’onorario, non fa venire meno l’elezione di domicilio presso lo Studio del Legale e, quindi, le comunicazioni (se c’è stata una decisione) sono state fatte presso il Domiciliatario che le ha comunicate al Suo Avvocato, il quale, a sua volta doveva informarla dell’esito, salvo se ciò non sia stato specifico oggetto nella revoca del mandato e Lei l’ha esonerato da ciò (ma questo è un caso molto raro).
Se è avvenuto questo – e cioè nel definire il mandato con l’Avvocato ha revocato anche l’ elezione di domicilio – Lei risulta non avere avuto più alcun avvocato né un domicilio in Roma e le comunicazioni sono state fatte nella cancelleria del TAR (e quindi deve informarsi direttamente Lei).
Ma c’è un altro aspetto che è forse quello più probabile: se Lei ha definito i suoi rapporti sin dal rigetto della sospensiva, nessuno ha più curato la causa per il prosieguo e, quindi, nulla di più facile che questa sia stata cancellata dal ruolo per inattività di parte.
Circa i tempi della Giustizia Italiana, è una bella domanda da 1.000.000 di punti che mi viene rivolta sempre dai miei Clienti e sulla quale, per onestà e correttezza, non mi pronuncio mai…
Saluti.
Avv. Antonio Dello Preite
Per sottoporre domande scrivere a: a.dellopreite@luceraweb.it
Periodicamente i lettori potranno trovare risposta a quesiti legali generici che rappresentano una divulgazione ed un chiarimento di argomenti giuridici generali ed impersonali.
Laddove si voglia richiedere una vera e propria consultazione professionale on-line, il caso va rimesso direttamente all’indirizzo consulenza@avvdellopreite.it
L’avv. Antonio Dello Preite (sito Internet www.avvdellopreite.it) riceve tutti i giorni, sabato escluso, nel suo studio di Lucera alla via Indipendenza n° 21 dalle ore 18 alle ore 20 ed è raggiungibile ai numeri telefonici 0881-520993 e 347-2548204