18/06/2009 19:25:14

L'avvocato Antonio Dello Preite cura la rubrica dedicata all’analisi di problemi di natura legale per Luceraweb

Egregio avvocato,
leggo sempre i suoi interessanti interventi su Luceraweb e volevo chiederle dei chiarimenti su una notizia che ho appreso dai vari telegiornali. Sembra che ci sia una legge sulle persone che molestano o danno fastidio.  Le chiedo questo perché mia figlia si è lasciata da poco con il suo ragazzo e questo giovane non perde occasione per molestarla e minacciarla anche in pubblico. Dapprima io e mio marito abbiamo lasciato correre, ma adesso la cosa comincia a diventare pesante e siamo intenzionati a rivolgerci ad un legale per mettere fine a questa situazione. 
Che consiglio può darmi?
(una mamma in ansia)

Gentile Signora,
La ringrazio per la Sua attenzione ai miei articoli e rispondo subito al quesito che mi pone, perché quanto Le è stato riferito risponde al vero.
Recentemente il Decreto Legge 24.02.09 n° 11 è stato convertito nella Legge 23.04.09 n° 38 che ha introdotto alcune modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale.
Questa Legge, in particolare, ha introdotto nel codice penale il nuovo art.612-bis che prevede un nuovo reato di atti persecutori, più famoso nel gergo giornalistico con il nome di stalking (dal verbo inglese to stalk, termine venatorio, che tradotto letteralmente significa “fare la posta, seguire ossessivamente la preda”).
In cosa consista questo reato lo spiega lo stesso articolo 612-bis che così dispone : “… Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionarne un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita …“

L’articolo prosegue prevedendo aggravanti di pena se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa (credo che questo sia il caso di sua figlia), o contro un minore o donna in stato di gravidanza, o persona disabile.
La procedura, data l’implicazione di rapporti estremamente privatistici, non parte d’ufficio (cioè automaticamente), ma richiede uno specifico atto della persona offesa che si chiama querela, il cui termine speciale di proposizione è di sei mesi dal fatto–reato (generalmente la querela deve essere esercitata entro tre mesi).
Anche la procedura penale ha risentito di questo nuovo reato, tant’è vero che tra le misure cautelari, è stato introdotto l’art.282-ter che prevede immediatamente una serie di divieti ed interdizioni a chi è anche solo indagato per questa fattispecie: il Giudice può vietare all’imputato di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa o di mantenere una debita distanza dai suoi congiunti o dai suoi conviventi o legate da relazione affettiva e/o di comunicare in qualsiasi modo con essi.
Come vede, la nuova legge appare ben congegnata e realizza un importante passo avanti nella nostra legislazione penale che sempre di più deve mirare a tutelare i soggetti deboli. 

Ma questo soggetto persecutore – lo stalker – chi è?
Vi sono varie tipologie di stalkers, ma la più frequente è – come nel caso che mi sottopone –  quella dell’ex fidanzato o dell’ex coniuge che, lasciato dal partner, non riesce ad accettare la sua perdita e cerca, con condotte ossessive, di riconquistarlo: comincia la trasmissione continua di sms, di telefonate, di pedinamenti e sempre più penetranti invasioni nella vita privata della vittima, comprese le minacce e le violenze, in un’escalation sempre più ossessiva che, purtroppo, può portare, in alcuni casi ad eventi tragici (ad esempio l’aggressione fisica, lo stupro ed anche l’omicidio passionale).
La psichiatria forense ha individuato tutta una serie di comportamenti tipici dello stalker come ad esempio: invio ossessivo di fiori e/o doni, forature degli pneumatici, ritrovamento di animali vivi o morti, inserzioni di annunci pubblicitari con il nome della vittima (a sua insaputa), sovrapposizione dell’immagine della vittima su immagini pornografiche, messa in rete di immagini sessuali della vittima, accusa di pedofilia alla vittima ecc. ecc.
Come vede, qui non ci troviamo a che fare con un deviante classico (come il ladro, lo stupratore o il terrorista), ma con un soggetto tranquillo in tutti gli altri aspetti della vita quotidiana, ma potenzialmente o realmente pericoloso soltanto nei confronti di un soggetto e di chi gli è vicino (ad esempio il nuovo fidanzato).  
Fa bene, quindi, a preoccuparsi per Sua figlia ed a volersi avvalere di un Avvocato per il trattamento del caso: una decisa azione legale (magari diffidando preliminarmente e querelando dopo, se la persona non desiste dai suoi insani propositi), spesso stronca sul nascere situazioni che, potenzialmente, possono degenerare, se non sono “trattate adeguatamente” con un’efficace “terapia d’urto”.
Non indugi, quindi, ad agire.
Auguri per la felice risoluzione del Suo problema e cordiali saluti.
avv. Antonio Dello Preite

Per sottoporre domande scrivere a: a.dellopreite@luceraweb.it 
Periodicamente i lettori potranno trovare risposta a quesiti legali generici che rappresentano una divulgazione ed un chiarimento di argomenti giuridici generali ed impersonali.
Laddove si voglia richiedere una vera e propria consultazione professionale on-line, il caso va rimesso direttamente all’indirizzo consulenza@avvdellopreite.it
L’avv. Antonio Dello Preite (sito Internet www.avvdellopreite.it) riceve tutti i giorni, sabato escluso, nel suo studio di Lucera alla via Indipendenza n° 21 dalle ore 18 alle ore 20 ed è raggiungibile ai numeri telefonici 0881-520993 e 347-2548204

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