17/08/2009 11:43:19

L'avvocato Antonio Dello Preite cura la rubrica dedicata all’analisi di problemi di natura legale per Luceraweb

Avvocato buon giorno.
Sarò conciso e breve. Il giorno 5 aprile 2003 vengo coinvolto in una "presunta" rissa in un locale a circolo privato. Ne consegue nei miei confronti una denuncia da parte del gestore che apre una causa civile per danneggiamenti a suppellettili tendaggi e materiale vario presente nei locali del circolo.
Viene poi anche depositata dalla "presunta" parte lesa una querela che prenderà poi vie penali per "presunte" lesioni.
Dopo alcune preliminari udienze in sede civile dove dal mio avvocato non viene richiesta la mia presenza si arriva invece dopo due rinvii al dibattimento in sede penale in data 14 Giugno 2007 dove vengo assolto con formula piena perchè il fatto non sussiste.
Uscito dal tribunale in quel pomeriggio chiedo al mio avvocato logicamente cosa ne sarà ora del dibattimento civile riguardante i "presunti" danneggiamenti, lui ribadisce che non c'è da preoccuparsi e che il tutto verrà a decadere automaticamente per logici motivi visto il risultato appena ottenuto in sede penale.
Accade invece che il giorno 17 Luglio 2009 "ieri" mi vedo recapitare a casa un avviso di comparizione davanti al Giudice di pace da tenersi in data 10 Febbraio 2010 perchè al tempo 25 Novembre 2005 l'udienza era stata rinviata e quindi sospesa per indisponibilità del P.M.!!!
La domanda è quindi la seguente Avvocato: come è possibile che si debba ancora dibattimentare per una cosa che non è mai accaduta?!
E il mio avvocato che non si muove come dovrebbe?! Come posso chiudere senza ulteriori disagi questa assurda e inesistente faccenda senza dovermi prodigare ancora con presenze che per logico andamento dei fatti ritengo assolutamente ormai insensate visto che oltretutto questa baggianata "mi permetta il termine la prego" mi è già costata 2340 Euro e sei anni tra un pò di interminabile conclusione!
La ringrazio anticipatamente e rimango in incredula attesa di una sua cordiale risposta.
Distinti Saluti.
Ugo

Gentile signor Ugo,
anche se conciso e breve, Lei non mi fornisce elementi precisi ed univoci per una risposta esauriente, per cui cercherò di ricostruire “processualmente” quello che verosimilmente potrebbe essere accaduto.
I dati sono riferiti ad un processo penale per rissa (art.588 del Codice Penale) definito con la Sua assoluzione, ad uno civile per risarcimento a seguito di danneggiamento e ad un altro non meglio precisato innanzi al Giudice di Pace rinviato sin dal 25.11.05 per indisponibilità del PM, ragione per cui debbo ritenere che trattasi di altro procedimento penale (presumo quello della querela per lesioni).
Tenga presente che una cosa sono i fatti, altra cosa è il modo con cui la Legge accerta quei fatti e le relative responsabilità: io mi sforzerò di dare una mia possibile ricostruzione.
Se c’è stato un processo per rissa, dal quale è stato prosciolto, deve esserci almeno un'altra persona con la quale Lei l’avrebbe commessa: la rissa è un reato contro l’ordine pubblico è, come può agevolmente capire, non si commette da soli, perché ci deve essere almeno un'altra persona con la quale “si passa a vie di fatto”.
Questo reato, di competenza del Tribunale in composizione monocratica, è perseguibile d’ufficio: gli altri sono stati ugualmente assolti? Questo Lei non me lo dice.
Mi sembra di capire, poi, che il gestore abbia intrapreso autonoma azione civile per essere risarcito dei danni subiti, ma, al tempo stesso, Lei mi parla di un processo verosimilmente penale (si parla di indisponibilità del PM) ancora pendente innanzi al Giudice di Pace.
Può esser accaduto che vi siano state due distinte denunce all’ autorità giudiziaria, per cui un processo è stato deciso dal Tribunale che l’ha assolta per la rissa ed un‘altra davanti al Giudice di Pace con querela per il reato di lesioni (art. 585 del Codice Penale) che è ancora pendente, anche se il tutto – a mio avviso –  doveva essere unicamente deciso dal Tribunale, con riunione delle due denunce, perché la rissa in cui i soggetti riportano lesioni è una fattispecie aggravata di quel reato (art. 588, comma 2° del Codice Penale): ma questa doveva esser una specifica eccezione del Suo Legale e mi pare di capire che non è stata fatta.
Ad ogni modo, i reati sono diversi, tant’è che diverso è il Giudice: uno è contro l’ordine pubblico, l’altro contro la persona, per cui, non conoscendo bene l’esatta dinamica dei fatti, questo secondo giudizio deve avere il suo corso e la sua sentenza.
Sui tempi, sui costi e sull’ attività svolta non posso pronunciarmi, perché sono precise domande da rivolgere al Suo Avvocato che ha l’obbligo deontologico di darLe precise risposte: Lei mi ha fornito genericamente dei dati ed io mi sono sforzato, per quanto possibile, di “ricostruire” il Suo caso.
Giusto per fornire altre notizie, tenga presente che i fatti (lei mi dice commessi nel 2003) sono coperti da indulto (L. 31.07.06 n°241) ed è anche piuttosto vicina la prescrizione.
Auguri per la rapida e felice soluzione della Sua vicenda.

avv. Antonio Dello Preite

Per sottoporre domande scrivere a: a.dellopreite@luceraweb.it 
Periodicamente i lettori potranno trovare risposta a quesiti legali generici che rappresentano una divulgazione ed un chiarimento di argomenti giuridici generali ed impersonali.
Laddove si voglia richiedere una vera e propria consultazione professionale on-line, il caso va rimesso direttamente all’indirizzo consulenza@avvdellopreite.it
L’avv. Antonio Dello Preite (sito Internet www.avvdellopreite.it) riceve tutti i giorni, sabato escluso, nel suo studio di Lucera alla via Indipendenza n° 21 dalle ore 18 alle ore 20 ed è raggiungibile ai numeri telefonici 0881-520993 e 347-2548204

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