
L'avvocato Antonio Dello Preite cura la rubrica dedicata all’analisi di problemi di natura legale per Luceraweb
Gentile Avvocato,
mi trovo nella condizione di aspettare un figlio, ma so che il padre non lo vorrà riconoscere.
A questo proposito vorrei sapere:
1) quando posso avviare la richiesta di riconoscimento di paternità, prima o dopo la nascita?
2) a chi devo rivolgermi in prima istanza per intraprendere quest'azione legale?
3) in media, quanto possono durare questo tipo di cause e che costi hanno?
4) se, richiesto il test del DNA, Tizio rifiuta di sottoporvisi, il giudice potrebbe ragionevolmente presupporre che il padre sia Tizio e, dunque, riconoscerlo come tale?
La ringrazio per l'attenzione.
P.
Gentile Lettrice,
il caso da Lei segnalato rientra nelle previsioni degli artt.269 e ss. del Codice Civile che prevedono le ipotesi relative alla “dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale”.
Si tratta di un’azione giudiziaria da proporre nei confronti del padre del nascituro il cui scopo è quello di accertare il suo stato di genitore naturale del bambino, con tutti i diritti e doveri che ne scaturiscono (art.277 del codice civile).
Rispondo per ordine alle Sue domande:
1) l’art.270 del codice civile prevede che l’azione di riconoscimento di paternità naturale possa essere promossa dal genitore che ha la potestà sul minore. Questo significa che Lei può iniziare l’azione non appena nasce il bambino, in quanto è l’unica ad averne la legittima rappresentanza. L’azione è imprescrittibile e può essere promossa in qualsiasi tempo.
2) L’azione deve essere esercitata davanti al Tribunale territorialmente competente;
3) Date le note lungaggini della Giustizia civile, non sono in grado di poter definite i tempi, perché ciò dipende da molti fattori (ad esempio il livello di difficoltà delle prove, il carico pendente innanzi a questo o a quel Tribunale, le eccezioni sollevate dalla controparte ecc. ecc.). Per quanto riguarda i costi, per gli stessi motivi, anche qui non si può fare un preventivo certo, però tenga presente che il cittadino non abbiente (cioè con un reddito imponibile annuo inferiore ad euro 10.628,16), può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato: se Lei si trova in questa situazione, sceglie l’avvocato e la sua parcella sarà pagata dallo Stato, come tutte le spese occorrenti.
4) L’art.269, 2° comma, prevede che la prova della paternità o maternità naturale può essere data con qualsiasi mezzo, anche se la sola dichiarazione della madre e l’esistenza di rapporti tra questa ed il presunto padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale (art.269, ultimo comma del codice civile). La prova del DNA è quella che ultimamente ha assunto il rango di prova principe per l’accertamento della paternità o maternità naturale. Ovviamente, in mancanza di questa – che deve essere da Lei proposta quale 1° mezzo di prova – il rifiuto opposto dal soggetto che non intende sottoporsi, sarà ovviamente valutato dal Tribunale a suo sfavore, così come sancito da un recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione che qui di seguito segnalo: “ … Il comportamento processuale della parte può costituire anche unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento del giudice e non solo elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo. In partico-lare, a proposito della dichiarazione giudiziale di paternità, il rifiuto ingiustificato di sottoporsi a indagini genetico-ematologiche costituisce comportamento valutabile dal giudice, ai sensi dell'art.116, comma 2, c.p.c. e anche in assenza di prova certa, difficilmente acquisibile, di rapporti sessuali fra le parti, consente al giudice di desumere la prova della paternità da tale rifiuto, traendone la dimostrazione anche unicamente da detta condotta processuale del preteso padre, globalmente considerata e posta in correlazione con le dichiarazioni della madre…” (Cassazione civile , sez. I, 09 aprile 2009, n. 8733).
Saluti ed auguri per una felice risoluzione della Sua vicenda.
Avv. Antonio Dello Preite
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Periodicamente i lettori potranno trovare risposta a quesiti legali generici che rappresentano una divulgazione ed un chiarimento di argomenti giuridici ge-nerali ed impersonali.
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