
L'avvocato Antonio Dello Preite cura la rubrica dedicata all’analisi di problemi di natura legale per Luceraweb
Egregio Avvocato,
vorrei sottoporLe la mia vicenda semplicemente per avere qualche delucidazione.
Nel Giugno del 2002 sono stato coinvolto in un litigio condominiale: dopo pochi mesi ricevo una richiesta di risarcimento danni per lesioni che avrei procurato ad uno dei condomini.
Non sto a dirLe l' incompetenza dell'Avvocato che mi ha assistito in sede penale, tant'è che fui condannato.
La sentenza di condanna penale in primo grado risale all'ottobre del 2007 dove, il Giudice Unico Monocratico mi dichiara colpevole del reato e, qualificato il fatto di lesione personale nella forma semplice di cui all'art.582 cp, mi condanna alla pena di mesi due di reclusione e applicate le circostanze attenuanti generiche ex art.62 bis cp. pena sospesa.
Tengo a precisare che è stata la prima e spero anche ultima condanna della mia vita.
Ovviamente essendo tutta una montatura, entro i termini prestabiliti ho fatto ricorso in appello, purtroppo ad oggi tutto tace.
Alla luce di quanto sopra vorrei gentilmente sapere:
Visto che l'episodio risale al 2002, il reato è prescritto?
Se prescritto, si dovrà comunque rifare il processo d'appello oppure cadrà tutto in automatico per via della prescrizione?
Se cadrà in prescrizione, risulterà nel casellario giudiziario?
Se così non fosse, quando posso procedere con la riabilitazione presentando la domanda per la cancellazione dal casellario giudiziario presso il Tribunale di Sorveglianza?
RingraziandoLa anticipatamente per le informazioni che mi darà, cordialmente La saluto.
Antonio
Gentile signor Antonio,
per un imputato, il decorso del tempo è sempre un elemento favorevole, perché si maturano i termini di prescrizione, vengono varati i condoni, promulgate le amnistie ecc. (lei, ad esempio, rientra già nell’indulto del 2006).
Se poi quella stessa legge che ha causato la condanna viene modificata, si applica la disposizione (vigente o abrogata) più favorevole all’imputato.
La prescrizione in ambito penale (perché esiste anche quella nel diritto civile) consiste in un certo periodo di tempo nel quale deve essere celebrato il processo nei suoi tre gradi di giurisdizione (1° grado, appello e Cassazione), a pena dell’improcedibilità dell’azione penale.
La prescrizione è disciplinata nel codice penale (art.157 e ss.) e prevede suoi termini di decorrenza sulla base degli edittali massimi della pena (art.157), che non possono essere comunque inferiori a sei anni per i delitti e quattro anni per le contravvenzioni, nonché degli eventi che la sospendono (art.159) o interrompono (art.160).
Nel suo caso vi sono stati diversi eventi interruttivi, di tal che quei termini indicati sono ulteriormente prolungati di un quarto.
Sulla base di quanto mi dice, gli edittali massimi della pena per il reato di lesioni di cui all’art.582 (che è un delitto) è di tre anni (reclusione da tre mesi a tre anni), per cui, il termine prescrizionale è di anni sei + un quarto = anni sette e mesi sei.
Il reato si è quindi almeno formalmente prescritto (lei non mi dice la data esatta, ma facendo l’ipotesi del 31.12.02 il termine prescrizionale è scaduto il 30.06.10), ma il processo deve essere chiamato prima o poi innanzi alla Corte d’Appello per la sua celebrazione.
In ogni caso la prescrizione deve essere sempre pronunciata dal Giudice innanzi al quale essa si matura: non è mai automatica o implicita.
Glielo dico solo per una sua conoscenza: lei ha il diritto di rinunciare alla prescrizione e farsi processare (non so quanta gente si sia avvalsa di questa facoltà nella storia giudiziaria), per cui se davanti alla Corte il Procuratore Generale (che è il Pubblico Ministero) chiede una sentenza di “non doversi procedere per sopraggiunta prescrizione”, lei potrà opporsi e chiedere invece di essere comunque processato se, ad esempio, vuole che la verità trionfi e sia accertata senza alcun dubbio la sua innocenza.
Anche se non le consiglio di fare ciò, rammenti, tuttavia, che la sentenza di prescrizione non è equiparata ad una sentenza di assoluzione, per cui tutte le questioni civili restano in piedi per l’ulteriore accertamento (es. risarcimento del danno).
Se il processo si prescrive, nessuna annotazione può essere fatta nel Casellario Giudiziale, perché vengono trascritte solo le sentenze definitive (cioè regolarmente pronunciate nei termini di Legge) e, nel caso della prescrizione, nei termini di Legge non si è arrivati all’accertamento definitivo della penale responsabilità di un soggetto.
Proprio per questo motivo ogni Procuratore della Repubblica, quando inizia l’azione penale contro una persona, quale che sia il fatto contestato, per prima cosa annota il termine prescrizionale relativo a quel reato, per evitare che si consumino inutilmente i termini relativi.
Se poi il processo rispetterà i tempi e si concluderà definitivamente con una condanna, il codice penale prevede che (art.179) decorsi almeno tre anni dall’estinzione della pena principale, l’interessato possa richiedere la riabilitazione innanzi al Tribunale di Sorveglianza competente.
La pronuncia di riabilitazione, tuttavia, estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna ed è solo un’annotazione sul certificato, ma non la rimuove o cancella.
Mi spiego meglio, perché esistono diversi tipi di certificati: se lei richiede quello ad uso dei privati le verrà rilasciato un certificato dove non risulta alcunché (nulla), ma se lei viene sottoposto in futuro ad un nuovo procedimento penale, esiste un altro certificato (quello ad uso di giustizia penale) dove al giudice procedente risulta sia la vecchia condanna che la pronuncia di riabilitazione del Tribunale di Sorveglianza.
Saluti.
avv. Antonio Dello Preite
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