
L'avvocato Antonio Dello Preite cura la rubrica dedicata all’analisi di problemi di natura legale per Luceraweb
Salve avvocato,
vorrei farle un paio di domande a proposito di una situazione che si venuta a creare con il mio fidanzato: lui ha un figlio con un'altra donna e vive a Catania, mentre lei sta a Messina. Non si sono mai sposati ma lui ha riconosciuto il bambino. Entrambi non hanno mai chiarito nessun tipo di rapporto o altro davanti a un giudice. Un paio di giorni fa è arrivata una lettera dall'avvocato di lei che vuole i 5 anni di arretrati, il mantenimento mensile, non vuole più fargli vedere il bambino (cosa che ultimamente succedeva ogni 3-4 mesi per un massimo di 2 giorni) e in più gli ha detto che può andare incontro a una pena e che può risultare da questo fatto la fedina penale sporca. (Lui non avendo un lavoro fisso, ha sempre lavorato in nero con uno stipendio di 300 euro mensili, ora 200, e non ha mai potuto passare un granché, infatti vive ancora con i genitori). L'unica cosa che ha di proprietà è una casa, in questo momento in affitto a 500 euro mensili.
Vorrei sapere lui a cosa va incontro e cosa può "usare" a suo vantaggio. Ah dimenticavo, lei ora è sposata.
Attendo una Sua risposta e La ringrazio anticipatamente.
Gentile Lettrice,
il bambino del suo fidanzato è un figlio “naturale”, cioè nato fuori del vincolo matrimoniale.
Per il vigente sistema, i figli naturali sono equiparati ad ogni effetto a quelli “legittimi”, cioè nati nel vincolo matrimoniale.
Mentre nel matrimonio il marito si presume padre del bambino, al di fuori è l’uomo che deve compiere un atto con il quale riconosce il bambino come suo.
Ovviamente tra i primi doveri di un genitore rientra quello di educarlo e mantenerlo.
Scatta in primo luogo l’obbligo alimentare che deve essere proporzionato alla capacità reddituale del padre e, poi, quello di mantenere rapporti di tipo educativo ed affettivo con il minore.
Detto questo, sarà il Giudice a stabilire quale sarà la somma che il suo ragazzo dovrà versare, seppur minima, oppure dichiarare, se del caso, la sua incapacità a versare alimenti per insussistenza reddituale.
Diverso discorso, invece, vale per i rapporti affettivi ed educativi, la cui volontaria sottrazione, potrebbe integrare gli estremi del reato ed in particolare quelli dell’art.570 del Codice Penale che prevede la pena della reclusione fino ad un anno e la multa da euro 103 a 1032 “…nell’ipotesi in cui il soggetto si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti la potestà dei genitori…”
Più volte la Cassazione ha ribadito che per obbligo di assistenza non si intende la sola mera corresponsione degli alimenti, ma anche la vicinanza morale ed affettiva del genitore.
In altre parole se il giudice stabilirà che il suo ragazzo debba versare 100 euro al mese, (il cui mancato versamento costituisce già ipotesi di reato), anche il solo disinteressamento affettivo ed educativo per il minore potrebbe essere ritenuto di per sé reato, nonostante il puntuale versamento della predetta somma.
E’ ovvio che, se il padre non paga, la madre del bambino, in suo nome, può sottoporre ad esecuzione forzata le proprietà e le rendite del suo fidanzato.
Ovviamente, una persona nullatenente non ha questi “problemi”. Tuttavia, come potrà agevolmente comprendere, un figlio ed un genitore sono legati per sempre dal vincolo indissolubile che li unisce e, sottrarsi ad una qualsiasi forma di contatto morale e materiale, non è, a mio sommesso parere, la strategia vincente.
Nei confronti della madre del bambino, invece, non sussiste alcun obbligo alimentare, sia perché non coniuge e, a maggior ragione, perché la stessa, nel frattempo, si è sposata.
Saluti.
avv. Antonio Dello Preite
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