
L'avvocato Antonio Dello Preite cura la rubrica dedicata all’analisi di problemi di natura legale per Luceraweb
Egregio avvocato,
vorrei sapere come si pone la legge italiana nei confronti del Kubotan (bastoncino in legno o metallo per la difesa personale). Per farle capire di che cosa si tratta le mando un paio di foto che lo raffigurano.
Certo di una sua risposta, le invio distinti saluti.
Umberto
Gentile signor Umberto,
non conosco l’oggetto in questione che, presumo, sia più noto a chi pratica le arti marziali. La legge italiana, tuttavia, tratta con estrema cautela le situazioni di difesa della persona e più che parlare di “difesa personale”, parla di “legittima difesa”, concetto, questo, spesso legato all’uso di un “arma” che, in termini legali, è una fattispecie più ampia di quella comunemente intesa (armi da guerra, da fuoco, da punta, da taglio, armi improprie ed oggetti atti ad offendere).
In quest’ottica l’art.4 della legge 18.04.75 n°110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) prevede l’ipotesi del porto di armi od oggetti atti ad offendere e così recita “…Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere. Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona. Il contravventore è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 400.000. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda. La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive…”
Le deroghe previste dalla norma (senza giustificato motivo) non si riferiscono ovviamente alla difesa personale ma solo alle circostanze di tempo e di luogo (ad esempio un bastone portato da un pastore mentre pascola il gregge è cosa diversa dal portarlo in piazza per ascoltare un comizio politico).
Come vede, il problema non sorge se il kubotan resta a casa sua in un cassetto, ma solo nel caso in cui Lei lo porta con sé o, soprattutto, se lo usa (legittimamente o meno, questo poi è da verificarsi caso per caso).
Se è uno strumento per la difesa personale, non può negarsi che esso rientri nella categoria di “ …qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona...” ed il suo porto (cioè fuori di casa) è vietato.
A questo punto, l’uso del kubotan deve necessariamente rientrare in quei casi di difesa previsti dal Codice penale all’art.52 (Difesa legittima) che così recita: “…Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa…”
Facciamo l’ipotesi più ovvia: ammettiamo che lei sia stato oggetto di un tentativo di rapina a mano armata in casa sua e, per difendersi, fa uso del kubotan, ferendo o uccidendo il rapinatore.
In questo caso la sua arma impropria (il kubotan) ben può ritenersi proporzionata al coltello o alla pistola dell’altra persona.
Altra ipotesi è se, a seguito del trascendere della discussione con l’altra persona, siate passati a via di fatto e, tra reciproci pugni e sberle, lei abbia fatto poi uso del Kubotan, provocando lesioni o la morte della persona.
Nel primo caso Lei non è punibile, nel secondo si.
Tuttavia, se anche dovesse legittimamente detenerlo nella sua casa, nell’ipotesi di un suo utilizzo, si dovrà verificare caso per caso, se ciò rientra nell’ambito della difesa legittima (proporzione ed attualità fra azione e reazione).
Spero di essere stato esauriente.
Saluti.
Avv. Antonio Dello Preite
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