
L'avvocato Antonio Dello Preite cura la rubrica dedicata all’analisi di problemi di natura legale per Luceraweb
Egregio Avvocato,
nei recenti fatti giudiziari avvenuti nei confronti di politici lucerini, trovo la parola “concussione” che, credo, sia il reato ipotizzato per queste persone e che ha portato al loro arresto. Ma, al tempo stesso, leggo altri termini usati nei confronti dei politici quali, ad esempio, la “corruzione”, “l’abuso d’ufficio”, eccetera.
L’altro giorno, parlando con amici in ufficio, un mio collega sosteneva che questi reati sono più gravi rispetto ad altri, perché sono commessi in danno della Pubblica Amministrazione. Ma perché, rubare ad un privato è meno grave che rubare al Comune?
Non capisco queste strane differenze e perché esistono.
Le sarei grato se mi desse qualche chiarimento al riguardo.
Grazie.
Giuseppe
Egregio signor Giuseppe,
i reati di cui Lei sta parlando – purtroppo oggi tanto attuali – sono quelli commessi dai pubblici ufficiali nei confronti della pubblica amministrazione e sono quelli più gravi (anche un privato può commettere reati nei confronti della pubblica amministrazione), proprio perché commessi da un soggetto che riveste quella qualità (e, quindi, ad esempio, un assessore, un dirigente dell’ASL, un cancelliere o un carabiniere) avvalendosene per conseguire uno scopo illecito. Per commettere questo genere di reati, quindi, occorre essere un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni: questo esclude che il privato, per esempio, possa commettere il reato di concussione. In genere questi delitti vedono come soggetto agente non solo un pubblico ufficiale, ma anche un incaricato di pubblico servizio.
Ai fini della legge penale sono pubblici ufficiali coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa (ad es. il sindaco), mentre sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio (ad es. il medico dell’ospedale, l’insegnante).
Orbene, le leggi penali individuano un bene giuridico e prevedono un comportamento antigiuridico che offende quel bene, vietandolo e prevedendo delle pene (ad esempio, il bene della proprietà è tutelato con la previsione del furto o della rapina, in cui i soggetti s’impossessano del bene altrui in forme semplici (la sottrazione del bene nel furto) o più complesse (l’impossessamento del bene con violenza o minaccia alla persona offesa nella rapina).
Allo stesso modo, i reati dei pubblici ufficiali offendono la pubblica amministrazione. Ma come e soprattutto perché?
La pubblica amministrazione non è un soggetto fisico o un ente privato e deve essere ispirata, tramite i suoi funzionari (pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio) a numerosi criteri quali la legalità, l’efficienza, la probità, il buon andamento e l’imparzialità e ciò a tutela sia della libertà ed uguaglianza dei cittadini che ne vengono a contatto e sia del pubblico patrimonio.
Di volta in volta questi reati specifici offendono ora questo, ora quel criterio, o tutti insieme. Facendo una rapida e sommaria disamina dei reati più gravi, questo concetto sarà più chiaro.
Il peculato (art.314 Codice Penale): E’ punito con la reclusione da tre a dieci anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, la disponibilità di denaro o di cosa mobile altrui, se ne appropria.
La concussione (art.317): E’ punito con la reclusione da quattro a dodici anni, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità.
La corruzione (art.318–319): E’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta. La reclusione è da due a cinque anni di reclusione se l’ipotesi precedente è riferita all’omissione o al ritardo dell’atto o il compimento dell’atto viene fatto per contrarietà ai doveri d’ufficio.
L’Abuso d’ufficio (art.323): E’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di leggi o di regolamenti, oppure omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o arreca ad altri un danno ingiusto.
Ovviamente, come per tutti i reati, esiste l’ipotesi del tentativo ed una serie di circostanze attenuanti ed aggravanti. Esistono altre figure criminose, ma per brevità, ho voluto segnalare quelle più gravi e se vogliamo “più famose”, se riferite alla cronaca giudiziaria quotidiana. Questi delitti, ben codificati dagli antichi Romani, sono sempre stati tenuti presenti nelle società umane, proprio perché quei determinati soggetti, investiti di un grande potere ed avendo la disponibilità di enormi somme di denaro, potevano essere tentati di “usare” ambedue per il proprio tornaconto, arrecando quindi un danno alla collettività, concetto, questo, quanto mai giusto ed attuale.
Spero di essere stato esauriente.
Saluti.
avv. Antonio Dello Preite
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