06/09/2012 17:16:38

L'avvocato Antonio Dello Preite cura per Luceraweb la rubrica dedicata all’analisi di problemi di natura legale

Egregio avvocato,
vorrei conoscere da lei che è una fonte autorevole cosa prevede la legge in termini di schiamazzi. Fino a che ora è possibile sparare la musica ad alto volume o da che ora si deve sopportare il chiasso della strada?
Abito alla 167 e, tra il mercato del mercoledì e le feste serali, in questo periodo nella zona la situazione non è affatto piacevole per chi deve riposare.
Saluti e buon lavoro.
Mario (agosto 2012)

 
 
 
Gentile signor Mario,
le situazioni da Lei segnalate si verificano molto più frequentemente di quanto si possa immaginare  e rientrano nelle previsioni di un reato minore (è una contravvenzione), in particolare dell’art.659 del Codice Penale: “… (DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO DELLE PERSONE) Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro. Si applica l'ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità …”.
Cosa si intende per schiamazzo?
La Suprema Corte di Cassazione ha ben delineato i limiti di questo reato evidenziando che in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, i rumori e gli schiamazzi vietati, per essere penalmente sanzionati, devono incidere sulla tranquillità pubblica sicché gli stessi devono avere tale potenzialità diffusa che l'evento di disturbo abbia la potenzialità di essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se in concreto soltanto alcune persone se ne possano lamentare.
E’ stato, poi, precisato che: “…correttamente viene ravvisato il reato di cui all'art.659 c.p. a carico del gestore di un locale (nella specie, un bar-pizzeria) che contravvenga all'obbligo di controllare il volume delle emissioni sonore musicali e di impedire schiamazzi da parte degli avventori, specie in ora notturna destinata al riposo della massima parte dei cittadini, così disturbando la quiete pubblica …” (Cassazione penale, sez. I, 23/03/2011, n. 13599).
Come Lei può notare, il disturbo alle persone – nel senso sopra delineato – non è un fatto necessariamente notturno (che è un’ipotesi classica), perché se il proprietario del bar sotto casa alle 11 di mattina imposta il volume della radio in modo da essere molesto in tutta la strada, potrà essere denunciato ai sensi dell’art. 659 C.P. 
Inoltre, “… l'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, ma ben può il giudice fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità...” (Fattispecie relativa all'accertamento della natura molesta della musica riprodotta ad alto volume e di notte in un "disco pub", nonché degli schiamazzi degli avventori dello stesso, mediante la testimonianza resa dagli inquilini dello stabile in cui era sito il locale - Cassazione penale, sez. I, 18/01/2011, n. 20954).
In altre parole, signor Mario, esclusa l’ipotesi del frastuono proveniente dal mercato settimanale o delle feste, che sono attività lecite ed autorizzate, le altre situazioni sono facilmente individuabili, sia con perizia acustica che con testimonianza.
Occorrerà tuttavia che i fatti siano percepibili da molte persone, che le stesse siano disposte a testimoniare ed a mettere per iscritto le circostanze, le situazioni, gli orari ed il tipo di molestia, e che sia presentata una denuncia.
Spero di aver dissipato i suoi dubbi.
Saluti.
Avv. Antonio Dello Preite

Per sottoporre domande scrivere a: a.dellopreite@luceraweb.it 
Periodicamente i lettori potranno trovare risposta a quesiti legali generici che rappresentano una divulgazione ed un chiarimento di argomenti giuridici generali ed impersonali.
Laddove si voglia richiedere una vera e propria consultazione professionale on-line, il caso va rimesso direttamente all’indirizzo consulenza@avvdellopreite.it
L’avv. Antonio Dello Preite (sito Internet www.avvdellopreite.it) riceve tutti i giorni, sabato escluso, nel suo studio di Lucera alla via Indipendenza n° 21 dalle ore 18 alle ore 20 ed è raggiungibile ai numeri telefonici 0881-520993 e 347-2548204

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