29/05/2013 18:05:48

L'avvocato Antonio Dello Preite che per Luceraweb cura la rubrica di questioni legali

Egregio avvocato,
Le scrivo per avere un suo parere. Circa 20 anni fa mio padre mi donò una casa e, ovviamente, tutti erano d’accordo (io e mia sorella) tanto è vero che il notaio, al momento dell'atto, fece fare una dichiarazione su carta semplice a mia sorella dove scriveva che era d’accordo con questa donazione in quanto lei era pienamente soddisfatta dell'operato dei miei genitori i quali le avevano comprato per intero l'appartamento dove abita e, quindi, sin da allora, si impegnava a non impugnare questioni di legittima. Purtroppo i tempi e le cose cambiano: i miei sono morti ed ora mia sorella mi vuol fare causa. Come dovrò affrontare questa cosa?
La ringrazio anticipatamente
Andrea

Signor Andrea,
mi baso su quello che mi dice: in buona sostanza i vostri defunti genitori hanno dato due appartamenti, il suo con donazione e l’altro di sua sorella, non so con quale forma, ma presumo (dal comportamento di sua sorella) con una compravendita diretta a suo nome (ma con i soldi dei suoi genitori).
Se le cose stanno così (e temo che stiano così), i problemi sono due: uno formale e l’altro sostanziale.
Il nostro Codice civile, nel libro delle Donazioni e Successioni, prevede che dei soggetti subentrino nel patrimonio del defunto e che i suoi beni formino il c.d. “asse ereditario”. In questo asse rientrano i beni mobili, immobili, il denaro, i gioielli ed anche i debiti.
Nella successione debbono essere imputate anche le donazioni fatte in vita dal defunto. In buona sostanza le donazioni possono essere considerate un’anticipazione della successione.
Formalmente quindi, nel suo caso, risulterebbe che l’asse ereditario è formato soltanto dal suo appartamento che – essendo stato donato – deve essere a quello imputato. La casa di sua sorella, invece, non risulta donata, ma regolarmente da lei acquistata (con i soldi dei genitori, però) a suo nome e non rientra nell’asse ereditario.
Formalmente, quindi, costei rivendica la metà dell’appartamento a lei donato, o quantomeno il suo controvalore.
Sostanzialmente, però, lei possiede una dichiarazione scritta – anche se non solenne – dove sua sorella (cito testualmente) “... era d’ accordo con questa donazione in quanto lei era pienamente soddisfatta dell' operato dei miei genitori i quali le avevano comprato per intero l' appartamento dove abita e, quindi, sin da allora, si impegnava a non impugnare questioni di legittima…”.
Ebbene, se vogliamo, questa è probabilmente la via d’uscita, perché se la sua casa vale 100 ed i suoi genitori per sua sorella ne hanno spesi altrettanti 100, sua sorella non potrà nascondersi dietro la compravendita a suo nome, ma fatta con i soldi dati da papà e mamma (che erano anche i suoi e che, come spese straordinarie rientrano nella successione).
Se, poi, la sua casa vale 100 e per sua sorella ne sono stati spesi 40, allora ci sono 60 di differenza e, di questo, sua sorella può dolersi.
Inoltre, la rinuncia di sua sorella ad eventuali impugnazioni di legittima, a mio avviso, non ostante molti notai predispongano queste dichiarazioni a scopo “deterrente”, lascia il tempo che trova, in quanto i patti successori, quali che ne siano la portata e natura, sono vietati per legge ed attinti da nullità radicale (art. 458 CC). 
Per concludere, poiché do per scontato che l’asse ereditario sia solo questo (e non vi siano altri beni), gli scenari, per quanto dicevo prima, possono essere diversi.
E’ mia abitudine, in questi casi familiari, consigliare alle parti di tentare un accordo conciliativo, parlando francamente ed animatamente anche, facendo dei calcoli, più o meno precisi per formare le quote e, quindi, stabilire – possibilmente senza malafede – se un erede deve dare o anche avere.
Mi permetto di segnalarvi il nuovissimo istituto della media conciliazione dove, con poca spesa e un po’ di pazienza, la vostra vertenza potrà essere risolta.
Per farsene un idea vada al sito dedicato www.anparfoggia.it
Auguri per il felice esito della sua controversia.
Avv. Antonio Dello Preite

Per sottoporre quesiti legali scrivere a a.dellopreite@luceraweb.it
Periodicamente i lettori potranno trovare risposta a quesiti legali generici che rappresentano una divulgazione ed un chiarimento di argomenti giuridici generali ed impersonali.
Per avere direttamente un parere on-line, cliccare qui.
Per consultare domande e risposte (FAQ) di natura legale, cliccare qui.
Per leggere tutti i casi della rubrica “L’avvocato sul web”, cliccare qui.

Condividi con:

0,0470s.