19/07/2013 19:01:30

L'avvocato Antonio Dello Preite che per Luceraweb cura la rubrica di questioni legali

Buonasera avvocato. 
Scusi l'ora ma io e la mia famiglia siamo stati svegliati, o meglio, non riusciamo a dormire a causa di un gruppo di ragazzi che ogni sera, fino alle 1:30 di notte, giocano a pallacanestro ed esultano a voce molto alta in un cortile di una chiesetta dietro casa nostra. Ci svegliamo alle 5-6 la mattina per andare a lavorare e vorremmo avere le nostre ore notturne per risposare. Abbiamo chiamato già il 112, che è arrivato sul luogo e dopo 10 minuti che sono andati via, questi ragazzi continuano a giocare. Si può fare qualcosa? Non vorremo tutte le sere chiamare i carabinieri ma purtroppo disturbano la quiete pubblica che, come dice la legge, vieta dalle 22.00 alle 8.00 schiamazzi notturni. 
Distinti saluti, famiglia N.

Buongiorno avvocato, ho letto un suo articolo sull'argomento.
L'estate soggiorno in una nota località balneare laddove il passatempo notturno preferito dalla gioventù turistica è ubriacarsi fino a tardi e poi intonare (se di intonazione si può parlare) lungo il viale centrale, strada sulla quale affaccia il mio appartamento, cori di vari generi musicali e dai contenuti più disparati. Il tutto fino a sole alto.
La chiamata alle Forze dell' Ordine non sortisce alcun affetto ovvero, in caso di intervento, concede solo una tregua di pochi minuti, poi i cori ricominciano con nuovo vigore e centinaia di cantautori appassionati partecipanti.
Ora le chiedo, escludendo le reazioni violente, se produrre alle FF. OO. denuncia con video allegato a dimostrazione anche audio e riprese in primo piano degli autori degli schiamazzi a squarciagola può essere produttivo ed utile (magari anche con pubblicazione su Youtube alla faccia della privacy di chi non la merita).
Grazie e saluti. Lettera firmata P.G.

Le situazioni da voi segnalate si verificano molto più frequentemente di quanto si possa immaginare  e rientrano nelle previsioni dell’art.659 del Codice Penale (DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI E DEL RIPOSO DELLE PERSONE): “… Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro. Si applica l'ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità …”.
Cosa si intende per schiamazzo?
La Suprema Corte di Cassazione ha ben delineato i limiti di questo reato evidenziando che in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, i rumori e gli schiamazzi vietati, per essere penalmente sanzionati, devono incidere sulla tranquillità pubblica, sicché gli stessi devono avere tale potenzialità diffusa che l'evento di disturbo abbia la potenzialità di essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se in concreto soltanto alcune se ne possano lamentare.
Occorrerà, quindi, che i fatti siano percepibili da molte persone, che le stesse siano disposte a testimoniare ed a mettere per iscritto le circostanze, le situazioni, gli orari ed il tipo di molestia e che sia presentata una denuncia.
Nel caso che mi prospetta la famiglia N., tuttavia, poiché viene utilizzato il cortile di una chiesa, la responsabilità di ciò che vi accade è comunque ascrivibile al responsabile e cioè al suo parroco che ha il dovere di vigilare sull’utilizzo improprio dell’area di gioco in ore notturne.
Vi sono poi quelli che giocano: se sono maggiorenni rispondono del reato, se sono minori superiori all’età di 14 anni rispondono anch’essi penalmente e, civilmente, i loro genitori.
Io consiglierei di rivolgersi ad un Legale per notificare preventivamente una diffida – caso mai unitamente ad altre persone vicine che lamentano questo inconveniente – al parroco ed a questi ragazzi, se maggiorenni, e/o ai rispettivi genitori, se minorenni, previa loro identificazione.

Per ciò che riguarda la seconda missiva a firma di P.G., vale quanto ho detto prima, ma, se il video va bene come allegato della denuncia alle FF.OO. eviterei la pubblicazione su Youtube, perché se qualcuno dei “cantanti” ne viene a conoscenza, lei sarebbe passibile delle sanzioni previste dalla Legge: altro è un video che viene utilizzato dalla Procura per l’accertamento del reato, perché secretato per legge, altro è la pubblicazione di quel fatto su Youtube per mera divulgazione, perché deve rispettare le regole della privacy. Anche in questo caso, previa identificazione dei soggetti, una diffida preliminare dovrebbe già avere qualche effetto, poiché quest’attività “preventiva”, già di per sé, potrebbe intimorire gli interessati e, quindi, definire la vicenda.
Altrimenti, se questa non dovesse bastare, occorre presentare una denuncia all’Autorità Giudiziaria, con prove dei fatti e delle circostanze.
Un’altra strada, poi, scherzandoci sopra, potrebbe essere quella – classica e goliardica - di un bel “gavettone” di militaresca memoria, ma voi comprenderete che, come avvocato, non posso dare un consiglio del genere, per cui – anche se la voglia è grande – astenetevi dal farlo!
Auguri per la pronta soluzione delle vostre controversie.
Avv. Antonio Dello Preite

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