Testamenti e questioni ereditarie

Gent.mo Avv.to Dello Preite,
Le scrivo per sottoporle un quesito legato a un’eredità senza parenti nè legittimi sino al sesto grado. Avendo il de cuius lasciato un testamento olografo nel quale nominava erede universale la coniuge, dava indicazioni alla stessa circa la suddivisione del patrimonio immobiliare e non. La coniuge poi ha incaricato un caro amico di gestire le pratiche necessarie all'adempimento dei desideri del defunto, nominandolo esecutore testamentario. Sono a conoscenza del fatto che per poter ufficialmente gestire il tutto, l'amico avrebbe bisogno di un atto legislativo nel quale accetterebbe tale incarico. Ad oggi, a più di tre mesi dalla scomparsa del de cuius, nulla è stato effettuato e alle domande dei vari eredi, il soggetto risponde in maniera evasiva adducendo varie scuse, quando invece noi tutti siamo a conoscenza di vari movimenti riguardanti soprattutto depositi bancari e postali fatti in compagnia di una commercialista. Potrebbe esprimere un Suo competente parere su tutto ciò e quali potrebbero essere, nel caso in cui ci fossero, gli eventuali provvedimenti che il resto degli eredi potrebbero prendere nei confronti del medesimo.
Spero di averle esposto il tutto in modo chiaro, resto in spasmodica attesa di una Sua.
Ringrazio
Preliminarmente, mi consenta di spiegare ai Lettori che, con il termine latino “de cuius”, si indica gergalmente una persona defunta che ha lasciato un eredità: questo termine è estratto per brevità dalla frase “is de cuius hereditate agatur” che significa “colui della cui eredità si tratta”.
Fatta questa breve precisazione, debbo dirLe che non si capisce bene quale sia il ruolo della coniuge del “de cuius” (ora sua vedova).
Le ipotesi che sembrano essere prospettate sono tre: -a) o l’ erede è l’attuale vedova, oppure -b) gli eredi siete voi e la vedova è stata nominata esecutrice testamentaria, oppure -c) l’erede universale è anche la vedova che, entrata in possesso dell’intera eredità, ha disposto di quei beni, nominando un esecutore testamentario, perché a tanto autorizzata dal defunto coniuge.
I beni di questa successione, sono stati destinati agli eredi per volontà del defunto il quale ha così disposto con testamento olografo. Il testamento è “un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse” (art.587 Codice Civile); in particolare il “de cuius” si è avvalso della forma più comune, quella del testamento olografo (art.602 Codice Civile) che “deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore” .
La figura dell’esecutore testamentario, regolamentato dagli artt.700 e ss. del Codice Civile, sorge nel caso in cui il testatore nomini “uno o più esecutori testamentari” e che l’accettazione di tale incarico (o la sua rinuncia) debba risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria del Tribunale. Questi deve eseguire esattamente le volontà del testatore entro un anno dall’accettazione dell’incarico e amministrare la massa ereditaria nelle more della divisione che dovrà eseguire con la diligenza del buon padre di famiglia, chiedendo all’Autorità Giudiziaria il permesso di eseguire atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. Deve ovviamente consegnare tutti i beni agli eredi, rendere il conto della sua gestione con suo diritto ad ottenere una retribuzione per l’attività prestata.
Venendo al presente caso, il testamento in questione, non essendo stato fatto con atto solenne da un notaio, per essere efficace, deve essere stato pubblicato da un notaio e, pertanto, si potrà consultarlo e conoscere se l’erede è l’attuale sua vedova oppure se lo siete anche Voi e se il “de cuius” ha nominato in quella sede un esecutore testamentario.
Come vede, se l’erede universale è l’attuale vedova, tutti i beni sono suoi e può farne ciò che vuole.
Se, invece, il “de cuius” ha nominato il coniuge come esecutore testamentario con possibilità di farsi sostituire perché – nell’ambito della sua quota disponibile – ha destinato a voi parte dell’eredità, il “caro amico” può aver ricevuto tale nomina perché la vedova si è avvalsa della facoltà di scegliere persona tecnicamente più idonea.
Ovviamente, se il nominato non ha accettato l’incarico, non è autorizzato a compiere nulla.
Non sono in grado di poter dare un mio parere sulla vicenda perché non so se Lei è un erede o meno, ma questo si può capire facilmente solo con la lettura del testamento perché è in quell’atto che sono ben definite le posizioni di tutti i soggetti interessati e quindi anche quella successiva e conseguenziale del “caro amico”. Tutto questo ovviamente non pregiudica i diritti degli eredi che, in quanto tali, potranno agire di conseguenza.
Consiglierei, tuttavia, un incontro pacifico e chiarificatore dove fare il punto preciso della situazione e stabilire delle date e degli adempimenti precisi per l’esecuzione delle volontà testamentarie.
Trattandosi di materia successoria segnalo che, le eventuali azioni giudiziarie da intraprendere debbono essere precedute da un tentativo obbligatorio di conciliazione tra le parti, a pena di loro improcedibilità ai sensi del DL.vo 4 marzo 2010 n. 28.
Auguri per il felice sito della vicenda.
avv. Antonio Dello Preite
Per sottoporre quesiti legali scrivere a a.dellopreite@luceraweb.it
Periodicamente i lettori potranno trovare risposta a quesiti legali generici che rappresentano una divulgazione ed un chiarimento di argomenti giuridici generali ed impersonali.
Per avere direttamente un parere on-line, cliccare qui.
Per consultare domande e risposte (FAQ) di natura legale, cliccare qui.
Per leggere tutti i casi della rubrica “L’avvocato sul web”, cliccare qui.
(Luceraweb – Riproduzione riservata)