09/10/2017 22:25:23

Quando (non) nasce un bambino: scenari e conseguenze

Gentile avvocato,
Le scrivo per avere un consulto su una situazione che mi lascia un po' perplesso. Una ragazza con cui ho avuto un rapporto occasionale, dopo due mesi dal rapporto dice di essere incinta. Io non ho mai visto un test ne un'analisi che confermasse il suo stato, ma, credendoci, le ho detto che non avrei mai accettato un figlio, facendole capire che la mia soluzione preferita era l'aborto e così è stato fatto. La mia perplessità è dal punto di vista giuridico, dato che non ho mai avuto la certezza di essere io il padre e che non ho mai firmato nessun documento. Potrei avere ripercussioni da parte della ragazza? Potrebbe avanzare un'azione legale nei miei confronti perché "non mi sono assunto le mie responsabilità"? Dopo che viene praticata un'interruzione volontaria della gravidanza ci sono delle procedure legali o istituzionali da seguire?
La ringrazio anticipatamente per la risposta

La vigente legislazione in materia di interruzione volontaria della gravidanza è regolamentata dalla L. 22.05.78 n°194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza).   
Le norme prevedono che ogni potere decisionale spetti unicamente alla donna, tutelando anche sotto il profilo penale questa sua scelta, sia pure con la rigida osservanza di determinati tempi e modi. 
Poiché l’interruzione della gravidanza è stata portata a conclusione, non vi sono problemi di natura giuridica da affrontare, perché questi sorgono solo con la nascita del bambino.   
Per esempio, nel suo caso, se la sua ragazza avesse voluto procedere con la gravidanza e portare alla luce il figlio, sorgevano delicate ed importanti questioni preliminari e conseguenziali.   
In primo luogo il riconoscimento, perché non essendo sposati, occorreva un Suo atto di riconoscimento della paternità, altrimenti il bambino doveva assumere il cognome della madre.   
Se, viceversa, Lei l’avesse riconosciuto, da ciò sarebbero derivati tutti i Suoi diritti potestativi di padre (educazione, mantenimento, ecc.) e sarebbero sorti tutti i correlativi diritti primari del bambino, compresi quelli successori, e questo – si badi bene – indipendentemente dai Suoi futuri rapporti con la donna che lo ha concepito.  
I problemi sarebbero iniziati (ed in questo caso potevano sorgere azioni legali) se Lei – dubitando della Sua paternità – non avesse proceduto al riconoscimento, in quanto la madre o anche in futuro il bambino, non appena raggiunta la maggiore età, avrebbero potuto iniziare un’azione di riconoscimento in tal senso, cosa che oggi, con l’esame del DNA, è abbastanza agevole.   
Poiché non c’è nessun bambino, non ha alcuna rilevanza legale se sia Lei il padre o meno, né deve essere seguita alcuna procedura successiva.   
Come pure, proprio perché la citata legge individua nella donna l’unico soggetto legittimato a scegliere se interrompere o proseguire la gravidanza, non ha alcun senso temere una sua azione legale “per mancata assunzione delle proprie responsabilità”, in quanto queste sorgono, come ho brevemente esposto prima, solo se nasce un bambino.
Saluti.
avv. Antonio Dello Preite  

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