Ho messo il lampeggiante blu, cosa rischio?

Salve avvocato.
In data 24/06/2017 sono stato denunciato ai sensi dell'art.497 ter del codice penale per aver istallato un lampeggiante magnetico di colore blu sulla mia autovettura privata. Portato in caserma dai carabinieri mi è stato fatto firmare un foglio con l'elezione di domicilio e l'avvocato che mi è stato dato. Da allora io non ho saputo più niente. Non ho più ricevuto alcuna comunicazione e tanto meno alcun atto della vicenda.
Sono incensurato e, stando a quello che mi hanno detto i carabinieri e cercando in internet, ho appreso che le indagini preliminari hanno durata massima di 6 mesi prorogabili di altri 6 per i casi complessi eccetera. Ora nella fattispecie il reato è evidente e sono subito stato riconosciuto dai carabinieri.... Volevo sapere cosa mi aspetta ora ...ovvero se è automatico il processo o se potrebbe anche accadere che non succeda più niente e che quindi non abbia più notizie dell'accaduto.
La cosa mi preoccupa anche perché, quando sono stato fermato e portato in caserma, dopo 2 ore sono stato lasciato tornare a casa ma, dopo pochissimo tempo sono stato richiamato dai carabinieri per ritornare in caserma perché avevano sbagliato a farmi firmare un foglio e a metà strada mi hanno detto che non era più necessario perché mi avevano coperto loro.
Io in questo caso che cosa devo fare?
Il mio avvocato non sa niente e non ha ricevuto niente a mio nome.
Grazie
Il delitto previsto dall’ art. 497-ter del codice penale – introdotto dall’art.10-bis della L.31.07.05 n°155 – rientra tra quei reati che sanzionano varie ipotesi di falsità personale, punendo, in particolare, con la reclusione da due a cinque anni, chiunque “ …illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai corpi di Polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione …”.
Questa figura criminosa rientra tra i reati perseguibili d’ufficio: ciò vuol dire che una volta accertato il fatto, i Carabinieri debbono denunciarlo all’Autorità Giudiziaria e cioè al Procuratore della Repubblica (il Pubblico Ministero) il quale, a sua volta, citerà a giudizio l’imputato innanzi al Giudice competente che, nel caso di specie, è il Tribunale in composizione monocratica.
Voglio pensare che i Carabinieri intervenuti (che, pare, le abbiano fatto firmare comunque gli atti di contestazione e garanzia), per tranquillizzarla, abbiano detto solo una pietosa bugia nel fatto di “averla coperto”, perché, in caso contrario, un simile comportamento sarebbe gravemente contrario ai loro doveri (omissione di atti d’ufficio e di favoreggiamento personale – artt.328 e 378 del codice penale).
Detto questo, i termini intercorsi tra la commissione del fatto (24.06.17) e la chiusura delle indagini preliminari, di fatto, sono ancora “brevi” ed il prossimo passo, comunque, sarà l’avviso di conclusione delle indagini preliminari (art.415-bis del codice di procedura penale), con cui il Pubblico Ministero la informerà di tanto, invitandola e prendere visione del fascicolo ed a sottoporsi ad eventuale interrogatorio. Decorsi i successivi venti giorni – dato che non ricorre un ipotesi di archiviazione poiché il reato è stato accertato immediatamente – il Pubblico Ministero chiederà il suo rinvio a giudizio ed inizierà, quindi, il processo a suo carico.
In ogni caso, per conoscere lo stato del suo procedimento, il suo legale può già chiedere alla Procura della Repubblica, ai sensi dell’ art.335 del codice di procedura penale, di essere informato sul capo d’imputazione, sul nome del magistrato investito e sullo stato in cui si trova la sua posizione.
Venendo alla possibile linea difensiva da adottare – data la sua incensuratezza e l’evidenza del reato commesso – escluderei ragionevolmente l’ipotesi di un’assoluzione nel merito e valuterei, più concretamente, quella alternativa di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis del codice penale).
Quest’articolo, introdotto dall’ art. 1 del d. l.vo 16.03.15 n° 28, prevede che: “… nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate….”
Come può vedere, il reato da lei commesso rientra nelle previsioni normative (reclusione da due a cinque anni), oggettive (modalità della condotta ed esiguità del danno) e soggettive (incensuratezza e comportamento non abituale).
La relativa sentenza, se da un lato comporta l’accertamento del reato, allo stesso tempo, però, sussistendo tutte le circostanze previste, fa sì che il giudice valuti quei fatti come particolarmente tenui e, quindi non punibili.
Ovviamente questo tipo di proscioglimento può essere concesso una sola volta e non comporta il pagamento delle spese di giudizio. E’ un po’ come se la Giustizia le dicesse: “per questa volta passi, ma non farlo più!”
Inoltre, dato lo stato iniziale in cui si trova la procedura, suggerirei al suo legale di incontrare il PM designato e chiedere già congiuntamente in questa fase, con un’articolata istanza al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP), la definizione con una sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto e susseguente archiviazione degli atti.
Credo che questa sia la strada migliore da percorrere.
Auguri per il buon esito della sua vicenda.
avv. Antonio Dello Preite
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