Diffamazione sul web: quali rischi?

Buongiorno avvocato.
Purtroppo sul web ho dato del “ladro” a una persona mentre eravamo nel mezzo di una discussione in merito alla costruzione di una linea metropolitana e, preso dalla foga e non rendendomi conto di cosa potesse succedere, sono stato querelato: sono intervenuto nella discussione perché anni fa abitavo in quel comune.
Il quesito che le chiedo è il seguente: per diffamazione si va in carcere? Questa persona che si è sentita offesa è un sindaco.
Sono incensurato ed abito all’estero, mentre il sindaco a cui ho dato del ladro sta in Italia.
La ringrazio e attendo risposta
Commette il reato di diffamazione chiunque, comunicando con più persone, offende la reputazione di una persona non presente (art.595 del codice penale).
Già il diritto romano conosceva una serie di norme dirette alla tutela specifica dell’onore, decoro e reputazione: il termine iniuria possedeva un duplice significato, da un lato quello di ciò che è arbitrario ed ingiusto, mentre dall’altro quello di atto posto in essere in disprezzo di terze persone.
La reputazione di una persona è strettamente correlata con il suo onore che può definirsi come l’insieme delle doti morali (onestà, lealtà ecc. ecc.), intellettuali (intelligenza, istruzione, educazione ecc. ecc.), fisiche (sanità, prestanza ecc. ecc.) e delle altre qualità che concorrono a determinare il pregio dell’individuo nell’ambiente in cui vive.
Ciò che conta per l’ordinamento giuridico sono i due riflessi, soggettivo ed oggettivo, dell’onore stesso e cioè il sentimento del proprio valore sociale (riflesso soggettivo), nonché la reputazione di cui un soggetto gode nella comunità (riflesso oggettivo).
Questo delitto rientra tra quelli contro l’onore, è perseguibile a querela ed è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino ad € 1.032.
Il 3° comma dell’art. 595 del codice penale (questo è il suo caso) prevede un aumento di pena (reclusione da sei mesi a tre anni o multa non inferiore ad € 516) allorché l’offesa sia recata con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico.
Secondo la giurisprudenza di merito, all’interno dell’ampia nozione di stampa, occorre farvi rientrare la pubblicazioni di opinioni all’interno di siti web destinati a tale finalità (ad esempio il c.d. blog). In questi casi, il gestore di tale spazio su internet deve essere considerato, ai fini penali, come il direttore responsabile di una pubblicazione a stampa e, quindi, corresponsabile con l’autore dello scritto diffamatorio (Sentenza Tribunale di Aosta, 01.06.2006, n. 553 e numerose altre conformi).
Se da un lato vi è la più ampia tutela costituzionale della libertà di pensiero, anche tramite un mezzo di diffusione (televisivo, radiofonico, cartaceo o telematico) ed eventualmente esprimere una personale opinione su qualcuno, dall’ altro, però, vi sono anche i diritti di quest’ultimo, quali la sua onorabilità e la sua reputazione che debbono ricevere altrettanto uguale tutela.
Lei, più che esprimere una legittima opinione (diritto di critica), ha, piuttosto, offeso la reputazione del sindaco dandogli del “ladro”, riferendosi, presumo, ad un illegittimo impossessamento di pubblico danaro (tecnicamente si chiama peculato – art. 314 codice penale) ed accusandolo, quindi, di aver commesso un grave reato, punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi: la prova della diffamazione è il suo post letto da un numero indefinito di persone sul web.
Ritengo, inoltre, che, a tutto voler concedere, questo sindaco non sia stato posto neppure sotto indagine o processato o addirittura condannato per fatti riconducibili all’opinione da Lei espressa che, a maggior ragione, non può essere tutelata come diritto di critica perché assume connotati decisamente diffamatori.
E’ del tutto evidente che questa diffamazione ha colpito “a mezzo stampa” non solo la persona, ma anche la sua funzione – e quindi l’Istituzione – beneficiando di una diffusione in teoria illimitata, con una lesività maggiore rispetto alla fattispecie semplice
Escluderei una definizione processuale assolutoria, vista la parola “ladro” da lei usata senza mezzi termini.
Le possibili strategie difensive sono diverse ed in base alle successive reazioni processuali del sindaco che, quasi certamente, si costituirà parte civile per ottenere la Sua condanna ed il risarcimento dei danni innanzi al Tribunale in composizione monocratica, che è competente per questo tipo di reato nella sua forma aggravata.
Con l’assistenza di un Legale, contatterei personalmente il sindaco per una definizione bonaria della vicenda, inoltrando nel blog, se del caso, un post di scuse e di rettifica per l’infelice espressione adottata, al fine di concordare una remissione di querela e, quindi, l’ estinzione del giudizio.
Se ciò non fosse possibile, recenti istituti introdotti nel nostro sistema penale, quali le condotte riparatorie (art.162-ter del codice penale) e la richiesta di messa alla prova (art. 168-bis del codice penale), consentono una definizione anticipata ed estintiva del giudizio, senza alcuna conseguenza ulteriore, prevedendo delle attività a favore della parte offesa che vengono valutate dal giudice, indipendentemente dal consenso espresso da quest’ultima.
Ritengo che lei sia cittadino italiano e, anche se residente all’estero, come tale rientra nella giurisdizione penale della legge italiana, se non altro perché il reato si è consumato in Italia (nel luogo dove il sindaco ha avuto conoscenza della frase diffamatoria).
Inoltre se lei, come dice, è incensurato, la condanna eventualmente inflitta dal giudice potrà certamente essere contenuta entro limiti ragionevoli (min. sei mesi di reclusione o multa non inferiore ad € 516) in cui possono essere concessi i benefici di legge della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel casellario giudiziale: non vedo, quindi, il paventato rischio di “andare in carcere”.
Ritengo, tuttavia, che, nel suo caso, non si debba necessariamente arrivare ad una definizione così “drastica”, per cui coltiverei con la controparte una soluzione conciliativa o alternativa al giudizio nel senso che ho sopra indicato.
Auguri per il felice esito della Sua controversia.
avv. Antonio Dello Preite
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