02/09/2018 22:30:15

Semilibertà e dintorni, come funziona?

Buongiorno avvocato.
Vorrei un suo parere riguardante il mio caso. Sono stato arrestato in flagranza di reato nel dicembre 2015 con condanna (per gli art.73 comma 4 e 80 comma 2) a 3 anni e 8 mesi di reclusione. Ho scontato i primi 4 mesi in carcere, poi domiciliari per 9 mesi, poi obbligo di dimora e infine sono rientrato in via definitiva il 20 ottobre 2017 con una pena residua di 2 anni e 6 mesi. Il 30 aprile ho avuto l'udienza per l'affidamento in prova a lavoro con contratto a tempo indeterminato. Mi vedo rigettare l'istanza ma il magistrato di sorveglianza mi concede la semilibertà il cui programma prevede che io esca alle 5 di mattina e rientri alle 22 la sera in carcere. Questo già dal 26 maggio. 
Ora chiedevo a lei un parere in merito. Avendo la moglie in gravidanza a rischio, è possibile richiedere il cambio della misura con affidamento in prova e dormire a casa la sera, considerando che la pena residua è di 1 anno e 7 mesi, in quanto devono rispondere per 3 semestri di liberazione anticipata?
Cordiali saluti.
Un affezionato lettore

Gentile lettore,
da quanto mi riferisce genericamente, cerco di ricostruire tecnicamente quanto è successo al fine di poter rispondere al suo quesito.
Lei è stato condannato in base alla Legge sugli stupefacenti (DPR 09.10.90 n° 309) per spaccio illecito di medicinali psicofarmaci compresi nella tabella II allegata (art. 73, 4° comma), aggravato dall’ingente quantitativo (art. 80, comma 2°).
Il reato è di notevole gravità, tenuto conto che, nel suo caso, l’originaria pena della reclusione da sei a venti anni è stata diminuita nella misura da un terzo alla metà, ma aumentata, poi, dalla metà a due terzi a causa della citata aggravante.
Credo che il suo difensore – anche a causa della flagranza del reato – abbia definito il processo con rito abbreviato o con applicazione di pena (il c.d. patteggiamento) con equivalenti attenuanti generiche, al fine di contenere al massimo la pena poi in concreto irrogata dal magistrato. 
In alcuni casi è proprio quest’aggravante a creare dei problemi con la concessione delle misure alternative alla detenzione previste dalla L. 25.07.75 n° 354 (c.d. legge Gozzini).
Questa legge, all’art. 4-bis, comma 1-ter, prevede che non possano concedersi i benefici delle misure alternative alla detenzione per una serie di gravi reati, tra cui proprio l’ art. 73 DPR 309/90 aggravato dall’art. 80, comma 2°, laddove il giudice non verifichi preliminarmente l’esclusione di legami con la criminalità organizzata da parte del soggetto richiedente.
Nel suo caso, quest’indagine c’è stata ed è stata risolta favorevolmente, con la concessione della misura della semilibertà (art.48 L. 25.07.75 n° 354) che consiste nel permesso al detenuto di uscire dall’istituto penitenziario per tot ore al giorno al fine di svolgere attività lavorativa e, poi, di farvi rientro.
Nel suo caso è stato concesso un orario alquanto ampio (uscita alle 5:00 e rientro alle 22:00) che comprende tutti i giorni, anche quelli festivi o non lavorativi.
Venendo al suo specifico problema (dormire a casa per l’assistenza a sua moglie), la pena residua di anni due e mesi sei non è di ostacolo alla concessione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, però tenga presente che il magistrato ha già valutato negativamente quest’ipotesi per motivi di fatto e di diritto che non conosco (che lei potrà leggere nella relativa ordinanza), per cui insistere su quella strada potrebbe portare ad un rigetto dell’istanza, vista la recente decisione di circa tre mesi fa.
La liberazione anticipata (art. 54 L. 25.07.75 n° 354) non incide particolarmente su questa o quella misura alternativa, rappresentando solo un aspetto premiale alla condotta del detenuto che, se non ha riportato sanzioni disciplinari, ottiene una decurtazione di pena di quarantacinque giorni per ogni semestre già scontato, indipendentemente se è in carcere, o se è affidato o se è detenuto domiciliare.
Nel suo caso, quindi, si sono maturati già tre semestri per una liberazione anticipata di mesi quattro e giorni quindici.
Consiglierei in via urgente una richiesta di detenzione domiciliare (art. 47-ter L. 25.07.75 n° 354) con facoltà di allontanamento dall’abitazione per svolgere attività lavorativa (come fa adesso dal carcere) giustificato dalla attuale situazione di gravidanza a rischio di sua moglie, documentando tale stato e specificando rigorosamente, però, che la stessa può essere assistita solo da lei e che non c’è nessun altro congiunto che possa fare altrettanto e che quindi sussiste questa inderogabile necessità non altrimenti risolubile (questa situazione sarà oggetto di preventiva indagine da parte del magistrato).
Tenga presente, inoltre, che, sia nella semilibertà che nella detenzione domiciliare, vi sono obblighi specifici riguardo all’orario di permanenza in istituto o in casa e la loro inosservanza (mancato rientro o ingiustificato allontanamento) comporta condotta punibile equiparata all’evasione e quindi, oltre alla condanna per questo nuovo reato, l’immediata sospensione del beneficio ed il rientro in carcere per l’espiazione della pena residua, con divieto per il giudice, di concedere nuovamente il beneficio appena revocato. 
Saluti.

Avv. Antonio Dello Preite

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