16/09/2018 19:08:55

Cumuli di pene detentive, come funziona?

Salve avvocato, 
vorrei chiedere un parere riguardo una questione penale. Mio marito sta espiando in carcere una pena definitiva di 11 mesi. Il pubblico ministero ha chiesto la revoca della sospensione condizionale della pena di 1 anno e 8 mesi.   Inoltre, il 19 settembre prossimo ha un udienza preliminare e potrebbe essere condannato per cessione di droghe pesanti. In questo caso, avendo già alle spalle due pene da scontare, la terza la sospendono o... come funziona?  Grazie in anticipo.

Gentile Lettrice,
le disposizioni di legge al riguardo sono molto chiare in quanto l'art.163 del Codice Penale prevede che, all'imputato incensurato condannato per la prima volta, il giudice, tenuto conto di una serie di fattori e se ritiene che il colpevole per il futuro si asterrà dal commettere reati, può (non è un suo obbligo) sospendere l'esecuzione di una pena non superiore ai due anni di reclusione a condizione che il soggetto, nei cinque anni successivi, non commetta altro reato: ecco perché questa facoltà del giudice si chiama concessione della sospensione condizionale della pena (in gergo, la c.d. "condizionale").
Il successivo articolo 164 prevede che questo beneficio possa essere concesso una sola volta ma, se la persona riporta successiva condanna a pena detentiva che, sommata con la precedente, non supera i due anni di reclusione, il giudice può concedere una seconda sospensione condizionale della pena, anche se a determinate condizioni e con obblighi a carico del condannato.
Per i minori di età imputabili (dai 14 ai 18 anni) la sospensione condizionale della pena è nella misura massima di tre anni, mentre per gli infraventunenni (dai 18 ai 21 anni) e per gli ultrasettantenni, è nella misura massima di anni due e mesi sei di reclusione.
Cosa accade se si supera quel limite (è il caso di Suo marito) o, se non superandolo si riporta una terza condanna (come potrebbe succederle con il processo per stupefacenti al quale mi accennava)?
Anche in questo caso l'art.168 del Codice Penale è chiaro e prevede che, in questi casi, il giudice che procede oppure il giudice dell'esecuzione, su richiesta del PM, revocano il beneficio e la Procura della Repubblica, competente per l'esecuzione, emette un provvedimento di cumulo (cioè di somma) delle pene che erano sospese, e ne ordina l'esecuzione con un ordine di carcerazione.
Ovviamente, tutto questo vale se le condanne sono già definitive, altrimenti bisognerà attendere le pronunce dell'appello e dell'eventuale Cassazione.
Venendo, quindi, al caso di Suo marito, i limiti imposti dalla legge per la concessione di questo beneficio (undici mesi di pena in corso + anni uno e mesi otto da espiare = anni due e mesi sette di reclusione) sono stati ampiamente superati.
Possibili attenuazioni dello status carcerario, laddove la pena o il residuo non superino i quattro anni di reclusione e con esclusione di determinati reati, sono possibili solo con l’applicazione di alcuni istituti della L. 26.07.75 n° 354 (la c.d. legge "Gozzini") da richiedere alla Magistratura di Sorveglianza per la concessione delle misure alternative alla detenzione (e cioè l’affidamento in prova ai servizi sociali, la semilibertà oppure la detenzione domiciliare).
Spero di esser stato esauriente e, comunque, sul mio sito www.avvdellopreite.it c'è un menu (anche se ancora in fase di allestimento e di aggiornamento) dedicato alle problematiche delle persone detenute condannate in via definitiva.
Saluti.
Avv. Antonio Dello Preite

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