Il preposto di notte e la mancanza di guanti
Egregio dott. D’Apote,
ho bisogno di un'informazione...
Se la mia azienda non fornisce i dpi (dispositivi di protezione individuale) ai dipendenti, come mi devo comportare?
Visto che sono un preposto e siccome sto facendo le notti in turno, di solito la notte il 40% dei dipendenti è sprovvisto di guanti.
Io ho segnalato la cosa, ma se nei prossimi giorni non vengono forniti, come mi devo comportare?
Aspetto un vostro consiglio, grazie
(mail firmata)
Lei è un lavoratore che ha l’incarico di “preposto” nei turni notturni nella sua azienda. Il preposto è un lavoratore incaricato dal datore di lavoro, di coordinare alcuni colleghi, vigilando sulla loro sicurezza. In sintesi può essere un caposquadra, un capo reparto, un capo turno, un capocantiere, o semplicemente un lavoratore che in veste di una leadership naturale coordina un gruppo di colleghi. In questo caso si parla di “preposto di fatto”, in quanto opera in assenza di un incarico formale.
Secondo la definizione del Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro, il preposto deve “sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori sull’uso dei mezzi di protezione individuale messi a loro disposizione”.
Inoltre, “in caso di persistenza della inosservanza”, egli ha l’obbligo di “informare i loro diretti superiori” (articolo 19 comma 1.a del D.Lgs. 81/08).
Nel suo caso, lei ha già provveduto a segnalare la cosa, quindi ha assolto a questo primo obbligo, ma ha trovato nuovamente una parte dei colleghi intenti ad operare privi dei Dispositivi di Protezione (in questo caso si tratta dei guanti da lavoro). Lei evidenzia che la manchevolezza si è verificata non perché i suoi colleghi non li volessero utilizzare, ma perché non gli erano stati affatto consegnati dall’azienda.
Fatta questa premessa, la domanda è sul come bisogna comportarsi.
Per tranquillizzarla, occorre considerare che lei non ha potere di spesa, pertanto il suo compito non può che espletarsi nel comunicare ai responsabili della sicurezza in azienda che occorre fornire immediatamente i guanti ai lavoratori. Non avendo potere di spesa, infatti, non può acquistarli personalmente. La Cassazione Penale ha deciso in un caso simile, (ma attenzione, la sentenza emessa non vincola i giudici per i casi analoghi successivi) che, in caso di infortunio conseguente alla mancata fornitura dei dispositivi di protezione, “una responsabilità del preposto è inconcepibile allorché l'infortunio sia dipeso non da omessa o da insufficiente vigilanza nel senso suddetto, bensì dalla mancanza degli strumenti, misure, cautele e accorgimenti antinfortunistici la cui predisposizione ed attuazione spetta soltanto al datore di lavoro o al soggetto specificamente competente cui quest’ultimo abbia conferito apposita ed espressa delega”. (Cassazione Penale, Sez. IV, sent. 9592 del 14 settembre 1991, ud.5.3.1991).
Al di là della previsione di legge, è opportuno fare una considerazione personale: leggendo il quesito, si percepisce che il lavoratore, preposto nel turno notturno in fabbrica, ritenga che egli debba gestire da solo la problematica. In realtà, in materia di sicurezza sul lavoro, gli obblighi e le responsabilità non sono quasi mai posti in capo ad un singolo soggetto, ma riguardano spesso una serie di persone.
Applicando quanto appena detto al caso specifico, lei dovrà comunicare nuovamente ed immediatamente (anche più volte) la mancanza dei DPI al Datore di lavoro. Questi ha l’obbligo di fornire ai lavoratori i guanti adeguati, e non può obbligarli a lavorare in una situazione di pericolo. (art 18 comma 1 lett d-m del D.Lgs. 81/08). Se non fornisce i Dispostivi, l’imprenditore può incorrere nella sanzione alternativa dell’arresto da 2 a 4 mesi o della ammenda da € 1.500 a € 6.000, secondo il meccanismo previsto dal D.Lgs. 758/94. Il datore di lavoro risponderà inoltre per l’infortunio o la malattia professionale che dovessero insorgere a causa della mancata fornitura dei guanti o di altri DPI.
Lo stesso datore di lavoro, dopo aver fornito guanti, elmetti ecc., deve vigilare che questi vengano realmente utilizzati dai lavoratori. Non può dire, cioè, come si è portati a pensare erroneamente, “ti ho consegnato guanti, scarpe ed elmetto, e non posso starti dietro a verificare se li usi o no”, ma deve vigilare che i DPI vengano utilizzati sempre. Anche la mancata vigilanza è infatti sanzionata penalmente e comporta conseguenze penali se qualcuno dei lavoratori si fa male.
Oltre al datore di lavoro, di solito, nelle aziende di grosse dimensioni vi sono dei dirigenti, accomunati al datore di lavoro in obblighi e responsabilità, ma con poteri di entità inferiore. Quindi occorrerà investire della problematica anche questi soggetti.
Infine, poiché lei, oltre ad essere un preposto, è un lavoratore, ha la possibilità di investire della problematica anche il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), se eletto, oppure l’RLST, se è stato designato dagli organismi paritetici territoriali. L’RLS ha il potere di segnalare gravi inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro agli organi di vigilanza (Spesal, Ispettorato del Lavoro) “senza, per questo, subire pregiudizio”, cioè senza correre il rischio di essere sanzionato o licenziato dall’azienda. Questo potere deve essere gestito con giudizio come ultima ratio, ove ricorrano fondati motivi di rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori.
Occorre ricordare inoltre, che il lavoratore stesso ha l’obbligo di “segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei DPI, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”. La disposizione citata è quella dell’art. 20, comma 2, lett. e) D.Lgs. 81/2008.
Viene inoltre riconosciuto al lavoratore, nel caso in cui questi abbia preventivamente ed inutilmente segnalato al datore di lavoro i pericoli riscontrati nel corso dello svolgimento della propria prestazione (come la mancata consegna dei DPI), il diritto di astenersi da prestazioni lavorative che possano nuocergli.
Questo diritto del lavoratore è conosciuto come “diritto di resistenza”, di cui abbiamo già in passato parlato su queste pagine.
Come lei avrà avuto modo di leggere, egli non è il solo referente dei lavoratori in materia di sicurezza, ma una serie di figure, compresi gli stessi lavoratori, condividono obblighi e responsabilità. Questa caratteristica dell’attuale sistema prevenzionistico e del moderno diritto penale del lavoro fa sì che, investendo più soggetti di responsabilità penale, il rischio di infortuni e di malattie professionali diminuisca sensibilmente, a patto però che ciascuno degli attori della sicurezza faccia, nel proprio ambito, il suo dovere.
Questa condizione è il fondamento della interessante e dal nome simpatico “teoria dei buchi del formaggio” di J. Reason, la quale meriterebbe trattazione separata in una prossima occasione.
Dott. Michele D’Apote
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