Eredità, figli e ‘figliastri’
Buongiorno avvocato,
ho bisogno di un parere sull'eredità. Mia madre ha ricevuto in eredità un appartamento da mio padre defunto due anni fa. siamo tre figli più una figlia illegittima che ora chiede la metà della casa che mio padre e mia mamma hanno acquistato molti anni fa. Volevo sapere se può farlo, se gli spetta qualcosa, e cosa posso fare in modo di non darle nulla. C'è una legge che tutela me, mia madre e i miei fratelli che viviamo in questa casa e non abbiamo nessuna intenzione di darla via alla sorellastra?
Grazie
Le posso rispondere sulla base dei pochi dati che mi mette a disposizione.
Mi pare di capire che i suoi genitori abbiano acquistato in comunione la casa di cui trattasi e dove adesso abitate, ragione per cui, quando suo padre è mancato, la sua quota della casa (il 50%) si è devoluta per successione legittima.
La successione legittima prevede che l’asse ereditario del defunto (in questo caso il 50% di proprietà sulla casa) si devolva nella misura di 1/3 al coniuge superstite e di 2/3 ai figli (art.581 del Codice Civile).
Inoltre, a sua madre spetta per legge, vita natural durante, il diritto di abitazione in quella casa coniugale e di uso dei mobili che la corredano (art.540, 2° comma, del Codice Civile).
Debbo dirle subito che la sua sorellastra, per vantare diritti, è stata riconosciuta quale figlia da suo padre e rientra pienamente nei diritti successori del defunto genitore.
Tenga presente, poi, che la sua definizione di “figlia illegittima” non è più ammessa da tempo nel nostro ordinamento giuridico (art.573 del Codice Civile).
Sin dalla riforma del diritto di famiglia avvenuta 44 anni fa con la L.19.05.1975 n°151, il termine figlio “illegittimo” (cioè nato fuori dal matrimonio), fu modificato con quello di figlio “naturale”, differenza che, successivamente, è stata eliminata del tutto: i figli ora sono tali sia se nati nel matrimonio che fuori di esso e sono giuridicamente legati al loro genitore in tutti i diritti ed obblighi relativi (art.76 D.L.vo 28.12.12 n° 154).
L’evoluzione della società italiana ha visto l’istituto del matrimonio tradizionale perdere le caratteristiche di indissolubilità e centralità ed ha visto cedere il passo ad altre figure come il divorzio (Legge 01.12.70 n.898) e da ultimo, la famiglia di fatto, con la c.d legge Cirinnà (Legge 20 maggio 2016, n.76).
Questo spiega linguisticamente anche il tono dispregiativo che si usava attribuire a persone esistenti fuori del matrimonio (sorellastra, fratellastro, patrigno ecc. ecc.).
Pertanto voi figli di stessa madre e stesso padre siete fratelli germani, nel mentre con la vostra sorellastra siete fratelli consanguinei (cioè di stesso padre, ma di madri diverse).
Pertanto, la vostra sorella consanguinea (preferisco questa definizione a quella di sorellastra) ha pieni diritti successori pro quota sui 2/3 del 50% della casa devoluta in successione e quindi le quote di comproprietà attualmente sono nella misura del 67% a sua madre (più il diritto di abitazione e di uso dei mobili a corredo della casa) e dell’8,25% a ciascuno di voi quattro figli.
Ovviamente, stante il rapporto unilaterale con vostro padre, nel lontano momento in cui si aprirà la successione di vostra madre, la sorella consanguinea, ovviamente, non avrà alcun diritto su quel patrimonio in cui subentreranno solo i tre fratelli germani.
Pertanto, questa vostra sorella detiene di diritto sin d’ora l’ 8,25% del valore della casa.
Se sussistono già ora contrasti, la materia successoria deve essere preliminarmente affrontata con un tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi del D.L.vo. 4 marzo 2010, n.28: in quella sede, con un po’ di buona volontà, tempi rapidi (tre mesi) e costi contenuti, si potranno appianare definitivamente tutte le divergenze con la sorella e trovare un accordo sulla liquidazione della sua modesta quota con rinuncia ad ogni ulteriore pretesa.
Per farsi un’ idea su come funziona questo nuovo istituto vada al link www.anparfoggia.it.
Auguri per il felice esito della vicenda.
Saluti.
avv. Antonio Dello Preite
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