08/07/2019 08:24:06

Stalking in condominio, un caso concreto

Gentile Avvocato,
siamo una coppia con figli che abita a Roma e stiamo vivendo un vero incubo per colpa di un signore e consorte che abitano nello stesso stabile e sullo stesso pianerottolo, tanto che ultimamente, per loro colpa, abbiamo dovuto cambiare provvisoriamente abitazione.
Questo signore, unitamente alla moglie - non so dirle per quali motivi - ha iniziato a fare dei dispetti, invece di dormire fa rumori fortissimi e ci minaccia a gran voce, provocando in piena notte il risveglio e la paura di tutti noi, tant’è che mia moglie, a causa di questi fatti, si è sottoposta anche a psicoterapia.
Dopo questi eventi quasi quotidiani, questi coniugi, non accontentandosi più dei dispettucci che facevano, sono passati a vie di fatto danneggiando cose di nostra proprietà, ma questa volta ho provveduto a documentare tutte le loro malefatte. 
Oggi ci troviamo in una situazione drammatica perché, per quieto vivere, siamo dovuti andare via dalla nostra casa ed alloggiare provvisoriamente presso altra abitazione, il tutto con i disagi e gli esborsi che può immaginare.
Ed intanto questi individui continuano ancora indisturbati a fare dispetti 
Spero che con questa mia richiesta possa essere utile a tutte le vittime che si trovano nelle nostre condizioni e per fare un po’ di giustizia.
Grazie per i preziosi consigli che vorrà darci.
Un uomo disperato

Gentile signore,
comprendo molto bene il disagio e lo sconforto delle persone offese da tali assurdi comportamenti che portano purtroppo alla modifica ed alla limitazione di propri comportamenti e diritti, tant’è che già dieci anni fa risposi ad un quesito analogo al suo.
La situazione da lei rappresentata è un tipico reato di atti persecutori (art. 612-bis del Codice Penale) che, nel linguaggio comune, è più conosciuto con il nome di stalking, termine inglese che significa letteralmente “braccare” “inseguire la preda”.
Questa disposizione recita testualmente: “…..Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio...”.
Come avrà potuto notare, questo è un reato che il legislatore ha voluto inserire esplicitamente nel nostro ordinamento per poter fornire una risposta sanzionatoria a quei comportamenti che, prima dell’introduzione della novità normativa, venivano qualificati, meno gravemente, come semplici minacce (art.612 Codice Penale), inquadramenti che, in buona sostanza, non si dimostravano particolarmente efficaci per poter tutelare adeguatamente le vittime di questa grave condotta.
Proprio per questo, con la L.23.04.09 n°.38 e successive modificazioni che ha inasprito le pene, venne introdotto l’art. 612-bis del Codice Penale, con altre disposizioni di natura processuale, per rendere più incisiva la tutela contro situazioni come quelle da lei denunciate.
Il comportamento è caratterizzato dal fatto che lo stalking si manifesta in una serie di comportamenti basati sulla comunicazione e/o sul contatto e caratterizzati dalla ripetizione, insistenza e intrusività e che la pressione psicologica legata al comportamento dello stalker crea nella vittima uno stato di allerta, emergenza e stress psicologico, stati d’animo che possono essere sia percepiti come intrusivi, sgradevoli e fastidiosi, sia legati a sentimenti quali l’angoscia, la preoccupazione e la paura per la propria incolumità, tanto da modificare i propri comportamenti o abitudini di vita.
Il reato di stalking viene punito necessariamente a querela della persona offesa: questo vuol dire che è necessario un atto di denuncia all’Autorità Giudiziaria che, in difetto, non può procedere nei confronti del molestatore, anche se in alcuni casi può farlo d’ufficio quando: -a) il fatto viene commesso nei confronti di un minore di età oppure di una persona con disabilità; -b) il fatto viene connesso con altro delitto per cui debba procedersi d’ufficio; -c) il soggetto sia stato ammonito; infatti è previsto che fino a quando non venga proposta querela per il reato di stalking, la persona offesa ha facoltà di esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza, avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta avanzata viene trasmessa, senza ritardo, al questore, il quale, assunte, ove necessario, le informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, nel caso in cui ritenga l’istanza fondata, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento. Lo invita, quindi, a tenere una condotta conforme alla legge e redige, di ciò, processo verbale; copia di tale verbale viene rilasciata al richiedente l’ammonimento nonché al soggetto ammonito.
Il legislatore, inoltre, per poter arrivare a una migliore tutela della parte offesa, ha ampliato lo spettro delle misure cautelari, prevedendone anche una specifica del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art.282-ter Codice di Procedura Penale), e cioé “….di non avvicinarsi a luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa", ovvero “…di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa…..” e, in caso di ulteriori necessità di tutela “…..di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dai prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva…..”.   
In altre parole, se lo stalker viola queste disposizioni, viene immediatamente arrestato.
L’imputato, inoltre, non può comunicare attraverso qualsiasi mezzo con i soggetti protetti dalle norme.
Venendo quindi al suo caso, tralasci la procedura d’ammonimento sopra descritta e, con l’assistenza di un Legale, presenti urgentemente una querela contro queste due persone, esponendo dettagliatamente i fatti ed allegando tutto il materiale probatorio in suo possesso (foto, filmati, registrazioni, testimonianze ecc. ecc.).
Un altro consiglio. I tempi della giustizia, com’è noto, non sono particolarmente rapidi e reati di questo tipo necessitano, invece, di un pronto e deciso intervento del magistrato (che in questo caso è il Procuratore della Repubblica).
Il suo Legale, presentata la querela, se vuole velocizzare gli atti, dovrà chiedere, con apposita istanza (art.335 Codice di Procedura Penale), di conoscere il numero del processo ed il nome del magistrato a cui è assegnato, al fine di avere subito contatti per chiedere con urgenza i necessari atti - anche di natura cautelare e restrittiva della libertà - da adottare nei confronti di questi soggetti che, a quanto mi dice, persistono nella loro illecita condotta.
Dovrà purtroppo attendere i tempi necessari – anche se non brevissimi – ed avere pazienza, ma il ricorso all’Autorità Giudiziaria è l’unico rimedio possibile.
Auguri per il felice esito della sua vicenda.
Saluti.
avv. Antonio Dello Preite

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