15/12/2019 19:49:59

'Ho fatto un incauto acquisto, cosa rischio?'

Salve avvocato.
Vorrei sapere se posso avere problemi per l’acquisto di un telefono cellulare a un prezzo molto vantaggioso, ma che si discosta tantissimo dal valore reale.    Il venditore é un personaggio che ho conosciuto in una chat, che con il tempo é diventato mio amico (in realtà non lo era). Oggi, navigando in rete, per caso mi sono imbattuto in quello che potrebbe essere chiamato "incauto acquisto", e cioè un reato! Alla luce di ciò, le chiedo cosa rischio, in quanto il venditore vive nel Regno Unito e non vuole restituirmi i soldi, con il rischio che mi sequestrino il telefonino e che sia anche condannato (non ho nemmeno la fattura). Dall'estero potrebbero perseguire anche me? Sono certo che il telefono é stato acquistato a rate e non é provento di furto, ma la cosa mi spaventa lo stesso perché l'Imei viene identificato come "frode fiscale"!
Grazie.

Gli acquisti on-line, ormai, sono diventati così frequenti da essere considerati quasi come la regola nella compravendita che, sia pure con le peculiarità del caso, soggiace alle leggi civili e penali che la regolano.
I dispositivi che usiamo ogni giorno escono dalla fabbrica con un loro numero identificativo che è chiamato IMEI (International Mobile station Equipment Identity), cioè un codice numerico univoco che serve a identificare i device (telefonini, smartphone, tablet) e alcune tipologie di satellitari.
Infratti, quando rubano un telefonino, tramite ricerche sull’IMEI accoppiata alla SIM telefonica in uso, la Polizia risale sempre al suo materiale possessore.
Come per tutte le compravendite, il nostro acquisto può avvenire regolarmente ed in buona fede.
Ma cosa accade se debbo acquistare uno smartphone nuovo di ultima generazione che di listino costa dai 1000 euro in su, e qualcuno su internet me lo propone, altrettanto nuovo, a 200 euro?
E’ evidente che qualcosa non va perché quell’oggetto, venduto ad 1/5 del suo valore di mercato, ha certamente “qualche problema” (nel suo caso, sembra essere di natura fiscale).
E qui subentra la legge che scoraggia gli autori di vendite ed acquisti “facili” prevedendo due fattispecie di reato, quello della “ricettazione” (art.648 del Codice Penale) e quello dell’“acquisto di cose di sospetta provenienza” (c.d. incauto acquisto – art.712 del Codice Penale).
La ricettazione prevede che: “….chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da cinquecentosedici euro a diecimilatrecentoventinove euro…. “
L’ incauto acquisto prevede che: “….chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a dieci euro. Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza …”.
Nel suo caso può parlarsi dell’ipotesi più lieve dell’art.712 del Codice Penale.
Infatti, non è necessario che l’acquirente abbia effettivamente nutrito dubbi sulla provenienza della merce, dovendo ritenersi sussistente il reato ogni qualvolta l’acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno e a nulla rilevando le motivazioni personali. Per la configurabilità di questa contravvenzione, inoltre, non occorre che sia accertata la provenienza delle cose da reato, perché è richiesta solo la prova dell’acquisto o ricezione, senza gli opportuni accertamenti.
Il carattere distintivo rispetto alla peculiare figura della ricettazione risiede nell’elemento soggettivo, che, nel primo caso è costituito dalla piena consapevolezza della provenienza delittuosa, mentre nel secondo, è la colpa. Nella fattispecie in esame, infatti, il mancato accertamento della provenienza è, evidentemente, di natura colposa. La condotta consiste nel procurarsi, mediante l’acquisto, cose che per le condizioni alle quali sono offerte o per la qualità delle medesime, si sospetta possano provenire da reato.
Venendo al suo specifico caso, dall’IMEI risulterebbe una frode fiscale avvenuta nel Regno Unito e non un furto o altro reato.
Non vedo particolari rischi di natura penale a suo carico perché la frode fiscale attiene a situazioni estranee al suo rapporto con l’acquirente e dubito che la cosa possa avere ripercussioni qui in Italia dove lei detiene il telefonino, salvo che le Autorità inglesi non ritengano di avviare un’azione penale su larga scala in quanto il suo dispositivo potrebbe rientrare in una maxi frode internazionale e quindi fare avviare un indagine anche qui in Italia.
E’ un’ipotesi piuttosto remota, ma, laddove deprecabilmente questo avvenisse e lei fosse indagato per l’incauto acquisto, potrà risolvere il tutto versando una somma a titolo di oblazione (art.162-bis del Codice Penale) e risolvere definitivamente la questione senza conseguenze ulteriori.
Per il futuro, quindi, sia più avveduto negli acquisti sia su Internet che “sotto casa”.
Saluti.
avv. Antonio Dello Preite

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