Coronavirus, rischi penali e divieti
Dal 9 marzo l’Italia è blindata da stringenti misure destinate al contenimento del Coronavirus. Se un individuo esce dalle zone dove si trova, senza rendere l’attestazione prescritta, cosa rischia? E se transitando per l’Italia, rende una dichiarazione falsa? A cosa vanno incontro i gestori degli esercizi commerciali che non fanno rispettare la distanza interpersonale di un metro? Chi sorveglia sul rispetto delle misure?
Misure nazionali in atto (Dpcm 11 marzo 2020)
L’art.1 prevede che:
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Queste le attività esonerate dal divieto (all.1 e 2 al dpcm 11 marzo 2020)
Allegato 1
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Allegato 2
Servizi per la persona
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse
Rinvio all’art.650 c.p.
L’articolo 4 del DPCM 8 marzo, al comma II testualmente recita:
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’art.3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6”.
Per l’effetto tutti gli “obblighi” contenuti nel provvedimento, risultano sanzionati col reato contravvenzionale ex art.650 c.p., mentre per le numerose “raccomandazioni” ivi contemplate, il medesimo testo non prevede conseguenze.
Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità
Ricompreso nel Libro III (Delle contravvenzioni in particolare), Titolo I, Capo I, Sezione I (Delle contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica) l’art.650 statuisce che “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro”. Ad esempio, i più gravi reati ipotizzabili potrebbero identificarsi in:
- Resistenza a un pubblico ufficiale (art.337 c.p.), per chi, nel fuggire dalle zone “arginate” dalle forze dell’ordine, resista alle stesse;
- Delitti colposi contro la salute pubblica (452 c.p.), che va a punire chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439, attraverso la pena della reclusione, graduata secondo le tre distinte ipotesi ivi contemplate.
Sanzioni per autodichiarazioni mendaci
Nelle zone arancioni, estese a tutta la penisola (in virtù dell’art.1 del DPCM 9 marzo) è prescritto (art.1, c. I, lettera “a”) di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, come pure all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da:
- comprovate esigenze lavorative,
- situazioni di necessità,
- motivi di salute.
Dette circostanze devono essere attestare attraverso l’autodichiarazione disponibile sul portale istituzionale del Viminale (clicca qui per scaricare). E’ il corpo dello stesso modulo a richiamare le sanzioni per le ipotesi di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale:
- art. 76 del DPR n. 445/2000, che richiama i reati di falso, anche commessi ai danni di pubblici ufficiali;
- art. 495 c.p. recante “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri”, prevedendo la pena della reclusione da uno a sei anni.
La sanzione della “sospensione” dell’attività
Nelle zone denominate in un primo momento (8 marzo) “arancioni” (art.1, c. I, lettere “n” ed “o”, estese a tutta la penisola dal DPCM 9 marzo), ma che dal 9 marzo coincidono di fatto con tutto il territorio italiano, sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, sanzionando l’eventuale comportamento antigiuridico attraverso la “sospensione dell’attività”.
Stessa misura (lettera “o”) viene prevista per le attività commerciali (diverse da quelle di cui alla lettera “n”), per le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati (“r”), dove è altresì imposta l’ulteriore condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico. La sanzione in parola era stata contemplata anche per talune misure (art.2, c. I, lettere “c” ed “e”) valevoli per tutto il territorio nazionale ma che, per l’effetto, dal 9 marzo, sono state sostituite da quelle più stringenti contemplate all’art. 1 del DPCM 8 marzo.
Il D.L. 9 marzo 2020, n. 14, all'art. 15, comma 1, specifica che:
- la chiusura dell'esercizio o dell'attività va da 5 a 30 giorni;
- la violazione è accertata ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n.689;
- la sanzione è irrogata dal Prefetto.
Soggetti incaricati al monitoraggio
Il DPCM 8 marzo 2020 incarica i Prefetti territorialmente competenti, cui assegna lo specifico compito di garantire il rispetto dei limiti e delle regole ivi previste, che potranno avvalersi di forze di polizia, vigili del fuoco e forze armate.
Per quanto concerne il monitoraggio sull’andamento degli isolamenti domiciliari, come pure sulla mappatura e sulla diffusione del virus, il decreto individua gli operatori sanitari.
Sanzioni contemplate nella direttiva del Ministro degli Interni rivolta ai prefetti
Nella finalità di attuare i controlli nelle zone a “contenimento rafforzato” la Direttiva del 9 marzo prevede, tra le altre cose, che:
• la veridicità dell’autodichiarazione (per gli spostamenti) potrà essere verificata anche con successivi controlli;
• la sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella indicata dal Dpcm 8 marzo 2020 (articolo 650 c.p., cioè “Inosservanza di un provvedimento di un’autorità”), salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave;
al fine di fornire al pubblico un’informazione non solo corretta ma quanto più esaustiva possibile, il personale operante provvederà anche a informare gli interessati sulle più gravi conseguenze sul piano penale di un comportamento, anche solamente colposo, non conforme alle previsioni del DPCM 8 marzo, che possono portare a configurare ipotesi di reato.
Avv. Antonio Dello Preite
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