Promossi o bocciati al tempo del Coronavirus
Egregio avv. Dello Preite,
Le faccio i miei complimenti per la Sua rubrica legale sul web che seguo da tempo con grande interesse.
Insegno italiano e latino in un liceo di Milano e a causa delle nefaste conseguenze dovute all’attuale pandemia del Covid-19 (soprattutto qui da noi in Lombardia) sono rimasta a casa ed ho dovuto lavorare a distanza, scoprendo le nuove modalità telematiche, a me sconosciute fino a qualche giorno fa.
E’ arrivato il momento degli scrutini e non tutti i miei alunni sono stati bravi e diligenti e tra questi ve ne sono alcuni che non dovrebbero essere ammessi alla classe successiva, sia per scarso profitto nel primo quadrimestre e sia per ancor più scarsa partecipazione alle attività a distanza nel secondo. Il Dirigente ci ha informato di un recente provvedimento emanato dal MIUR con cui noi docenti, a causa della pandemia in atto, dovremo ammettere automaticamente tutti alla classe successiva.
Questo non mi sembra giusto, così come a tanti altri miei Colleghi, perché vi sono stati allievi meritevoli ed altri decisamente scarsi nel profitto che non debbono essere promossi. Esistono regolamenti che prevedono dettagliatamente le modalità di valutazione degli studenti: si applicano o non si applicano? Se decidiamo di “bocciare” un allievo poco o per niente meritevole e non lo ammettiamo alla classe successiva, il nostro provvedimento è valido o è impugnabile?
Attendo, con numerosi miei Colleghi, di leggere un suo parere legale in proposito.
Voglia gradire i miei cordiali saluti.
Un’insegnante indignata.
Gentile Professoressa,
La ringrazio per le lusinghiere parole alla mia rubrica legale che, nel 2020, ha compiuto 15 anni.
Non v’è alcun dubbio che l’attuale pandemia è stato un avvenimento di carattere epocale, imprevedibile e straordinariamente eccezionale
Le particolarissime disposizioni straordinarie relative all’anno scolastico 2019/2020, dovute al Coronavirus, relative alla valutazione degli studenti non impegnati in un esame di Stato (che pure viene disciplinato, seppure in modo semplificato) trovano la loro fonte in due distinti atti, uno normativo (l’art.1 del decreto-legge 08.04.20 n°22) che rinvia ad uno regolamentare (art.4 dell’ordinanza del MIUR n°11 del 16 maggio 2020 concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020): quest’ultimo è il provvedimento a cui ha fatto riferimento il Suo Dirigente.
L’eccezione viene rappresentata dal 6° comma dell’art.4 della citata ordinanza MIUR 16.05.20 che così recita: “Nei casi in cui i docenti del Consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il Consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva”.
Questo è l’unico caso in cui è possibile, con voto unanime del Consiglio, la non ammissione dello studente: è quello dell’allievo che non abbia mai frequentato o abbia superato la soglia di scrutinabilità già alla fine del 1° pentamestre, quadrimestre o trimestre e per cui già c’è stata espressa e pregressa verbalizzazione in tal senso.
In tutti gli altri casi la disciplina da applicare è contenuta nei commi 3° e 5° che testualmente dispongono rispettivamente: “Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, e all’articolo 14, comma 7 del Regolamento” (Regolamento n°122/09) e: “Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento”.
La legge vigente, quindi, varata in piena emergenza sanitaria internazionale, può certamente confliggere con le disposizioni ordinarie perché: “Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.” (art.14 delle disposizioni sulla legge in generale).
Ecco perché queste norme di carattere eccezionale saranno applicate solo per l’Anno scolastico 2019/20 in deroga alle norme regolamentari ordinarie.
Come può ben vedere, un provvedimento di “bocciatura”, al di fuori del particolare caso che esponevo poc’anzi, sarebbe immediatamente impugnabile dai genitori dello studente per palese violazione di legge che – proprio per questo – esporrebbe l’Istituto scolastico ed i docenti del Consiglio (con l’esclusione per chi si è dissociato) ad una responsabilità personale ed anche patrimoniale di tipo risarcitorio.
Il Suo Dirigente, pertanto, ha già dato delle direttive secundum legem in tal senso, perché l’atto è chiarissimo nella sua dizione letterale e rispetta l’antico adagio latino che certamente Lei ben conosce “ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit" (dove la legge ha voluto, ha detto, dove non ha voluto, ha taciuto).
Non comprendo, quindi, le emozionali, ma pur diverse argomentazioni provenienti da insegnanti, da qualche rivista scolastica e dalle spesso improvvide esternazioni di questo o quel personaggio politico, Ministro compreso, perché sono e restano solo delle mere opinioni.
Il mio parere, quindi, è che gli studenti debbano essere tutti ammessi alla classe successiva, senza “se” e senza “ma”: questo significa che i suoi allievi, attualmente poco o per niente meritevoli, dovranno essere promossi alla classe successiva per tabulas ed ogni loro profitto scarso o nullo sarà oggetto di ordinaria valutazione nel prossimo anno scolastico.
Spero di essere stato chiaro ed esauriente.
La saluto e Le auguro buon lavoro.
avv. Antonio Dello Preite
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