Quest’anno è possibile bocciare un alunno?

Egregio avv. Dello Preite,
sono un docente di Matematica di una scuola superiore di Modena.
La contattavo perché, nel tentativo di chiarirmi le idee in merito alla questione caotica della valutazione finale degli alunni in periodo covid, mi sono imbattuto nello scambio tra lei e una professoressa su questo link.
Il comma 6 dell'articolo 4 dell'ordinanza 11 del 16 maggio dice che "Nei casi in cui i docenti del Consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il Consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva”.
Riporto il suo commento: "Questo è l’unico caso in cui è possibile, con voto unanime del Consiglio, la non ammissione dello studente: è quello dell’allievo che non abbia mai frequentato o abbia superato la soglia di scrutinabilità già alla fine del 1° pentamestre, quadrimestre o trimestre e per cui già c’è stata espressa e pregressa verbalizzazione in tal senso".
Mi chiedevo per quale motivo lei parlasse di soglia di scrutinabilità superata, dato che nell'ordinanza non mi pare ci sia nessun riferimento a questa questione, ma soltanto al fatto che si possa non ammettere uno studente alla classe successiva solo se quest'ultimo non abbia ricevuto nessuna valutazione a causa della mancata o sporadica frequenza.
Non è chiaro però, a me e a molti altri colleghi, se la regola della scrutinabilità resti valida oppure no.
Perdoni l'intrusione, spero mi possa aiutare.
Cordiali saluti,
L.Contini
Gentile Professore,
Il “superamento della soglia di scrutinabilità” è da intendersi nel senso che il Consiglio di classe è impossibilitato a valutare il profitto dell’alunno, e quindi ad assegnare voti o giudizi di merito, per sua mancata o sporadica frequenza.
La residuale ed eccezionale ipotesi prevista dal 6° comma dell’art.4 della nota Ordinanza 16.05.20 del MIUR, prevede in buona sostanza che il Consiglio di classe possa non ammettere l’allievo alla classe successiva se, e soltanto se, concorrono tutte e tre le seguenti circostanze: 1) che non disponga di alcun elemento di valutazione a causa della mancanza totale o dell’assoluta sporadicità di frequenza da parte dell’allievo; 2) che tale assenza o assoluta sporadicità di frequenza risulti già formalmente verbalizzata per il primo periodo didattico; 3) che tale decisione sia emessa con voto unanime.
In altre parole, se Tizio non è mai venuto a scuola sin dall’inizio dell’anno o è venuto due–tre volte, la soglia di mancata scrutinabilità è stata ampiamente superata dall’omessa o insufficiente frequenza scolastica nelle misure previste dai regolamenti e, quindi, è in re ipsa, poiché si fa riferimento alla frequenza e non al profitto.
La norma, poi, ammonisce a non fare alcun riferimento al secondo periodo scolastico, ampiamente corroso dalla nota emergenza sanitaria Coronavirus, iniziata praticamente già alla fine di febbraio scorso e tuttora perdurante (cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete).
Se Tizio, per esempio, accecato dal rimorso come San Paolo sulla strada di Damasco, dal mese di aprile si è fatto sentire telematicamente tutti i giorni, questo suo ”ravvedimento operoso”, a mio avviso, non potrà evitagli la bocciatura perché già alla fine del 1° quadrimestre costui aveva superato la soglia massima di mancata o insufficiente frequenza, formalmente certificata, che ne impedisce oggi la scrutinabilità, in quanto il Consiglio di classe non può in alcun modo valutare il profitto dell’alunno, e quindi assegnare voti o giudizi di merito.
L’aspetto formale, poi, è concorrente con quello sostanziale perché prevede che la situazione di mancata frequenza, tale da non consentire alcuna valutazione, sia stata già accertata alla fine del primo periodo scolastico e specificamente verbalizzata: il tutto, poi, deve esser deciso con voto unanime.
Se manca anche uno di questi tre requisiti, l’atto del Consiglio di classe di non ammissione dello studente alla classe successiva è impugnabile per evidente violazione di legge.
Mi consenta, inoltre di aggiungere qualche mia ulteriore riflessione in aggiunta a quelle già esposte nel mio precedente intervento, perché continuo a sentire numerose voci di “dissenso”, soprattutto da parte dei docenti.
Innanzitutto, mi fa piacere citare una recentissima circolare esplicativa del MIUR del 28.05.20, successiva alla mia prima risposta su Luceraweb e che conferma il mio parere, avente ad oggetto: Ordinanze ministeriali n.9, n.10 e n.11 del 16 maggio 2020: chiarimenti e indicazioni operative.
Si legge testualmente: “Nei casi contemplati all’articolo 3, comma 4 e all’articolo 4, comma 4 (alunni ammessi alla classe successiva in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline), anche i voti inferiori a sei decimi sono riportati, oltre che nei documenti di valutazione finale, nei prospetti generali da pubblicare sull’albo on line dell’istituzione scolastica” ed ancora “per le discipline non più impartite nella classe successiva il Consiglio di classe predispone comunque il percorso di recupero nel piano di apprendimento individualizzato; del raggiungimento o del mancato raggiungimento dei relativi obiettivi di apprendimento si terrà conto nella valutazione finale dell’anno scolastico 2020/2021 secondo criteri stabiliti dal Collegio dei docenti. In merito alle possibilità di integrazione del credito scolastico contemplate all’articolo 4, comma 4, si precisa che tale integrazione non può essere superiore ad un punto”.
Vorrei anche evidenziare che in questa circolare si sottolinea anche l’estrema formalizzazione dei verbali di scrutinio e questo, proprio per quei requisiti che sottolineavo poc’anzi, poiché si legge testualmente: “Per tutte le operazioni connesse alla valutazione finale e agli esami del primo e del secondo ciclo, relativamente alla firma degli atti nel caso di effettuazione delle attività e delle riunioni con modalità a distanza, si raccomanda di utilizzare procedure che consentano di acquisire e conservare traccia della presenza e del consenso dei docenti eventualmente connessi, tramite registrazione della fase di approvazione delle delibere (utilizzando la condivisione dello schermo e l’acquisizione del consenso espresso dei docenti con chiamata nominale). In ogni caso il dirigente scolastico o il presidente di commissione potrà procedere, a seconda dei casi, a firmare (con firma elettronica o con firma autografa) a nome del consiglio di classe, della sottocommissione, della commissione e/o dei docenti connessi in remoto”.
E’ mia opinione, inoltre, che il ruolo dei Dirigenti, in questa particolarissima fase storica della Scuola, sia molto delicato perché, oltre a curare i requisiti formali dei verbali di scrutinio, dovranno far rispettare la chiarissima volontà della legge ai sottoposti Docenti, in particolare a quelli che, a torto o a ragione non “hanno digerito” la “promozione obbligatoria”.
Ecco perché la professoressa che mi interpellava in precedenza citava il suo dirigente che aveva già diramato una circolare interna avvisando i docenti che i loro alunni dovevano essere ammessi alla classe successiva, in quanto – sia pure nel rispetto dell’autonomia dei Consigli di classe – così facendo informava tutti sul rispetto dell’eccezionale normativa vigente e, nello stesso tempo, blindava il suo ufficio e la sua persona da indesiderati “contraccolpi giudiziari”.
Vorrei anche precisare che, così come disposto per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il Consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento: credo che questo comporterà una mole di lavoro non indifferente.
Proprio per questo, qualche Suo collega mi ha chiesto se questa attività straordinaria che li attende nel prossimo anno scolastico sia da remunerare separatamente.
Mi dispiace dare un parere negativo su queste “aspettative” che, sia pur legittime sotto l’aspetto lavorativo, non lo sono, purtroppo sotto quello strettamente legale e questo perché quelle disposizioni normative e regolamentari sono coperte dalla clausola di invarianza finanziaria e cioè a costo zero per lo Stato: questo vuol dire che quel lavoro, purtroppo, sarà eseguito gratis et amore dei dai docenti che hanno ammesso l’alunno con voti inferiori a sei decimi.
Spero di aver chiarito i Suoi dubbi.
Le auguro buon lavoro, salutandoLa cordialmente.
avv. Antonio Dello Preite

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