Quando un testamento è valido o nullo?
Egregio Avvocato,
a dicembre 2019, rovistando tra gli indumenti di mia suocera deceduta nell’aprile del 2017, è stata rinvenuta una busta chiusa firmata sui lembi di chiusura e all’interno un testamento con il quale disponeva che i gioielli fossero divisi tra i nipoti e tra l’altro precisava che l’originale di detto testamento era conservato nella tasca di una sua pelliccia di visone consegnata alla moglie del figlio. Da precisare che comunque il testamento trovato, sia pure in fotocopia, è sottoscritto da mia suocera con firma autografa. Verosimilmente mia suocera, soffrendo di artrite reumatoide non ha avuto la forza di scrivere altro testamento e, quindi, una volta scritto il testamento, ha fatto delle copie che ha sottoscritto di suo pugno. Inutile precisare che il testamento olografo non è stato rinvenuto e due figli disconoscono le volontà della madre. La copia rinvenuta – firmata in originale - ha valenza giuridica? Da tenere presente che in questi giorni è stata rinvenuta altra copia sempre firmata in orginale.
La ringrazio anticipatamente e Le porgo i distinti saluti.
Mail firmata
Agli articoli 601 e seguenti, il Codice civile disciplina i cosiddetti “testamenti ordinari”. Fra questi sono annoverati il testamento olografo, quello pubblico o per atto notarile e quello segreto. Il testamento internazionale, seppure ordinario, non trova invece la propria fonte all’interno del codice civile, ma nella legge 387/1990.
L’articolo 602 (testamento olografo) stabilisce che: “Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore. La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data fra due testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento”.
Il testamento olografo, quindi, deve essere necessariamente ed integralmente scritto, sottoscritto e datato dal testatore. La violazione di tali requisiti formali determina l’impugnabilità del testamento come sancito all’articolo 606 del Codice civile: “Il testamento è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo….“.
È l’unico testamento per la cui redazione non è richiesto l’intervento del notaio. Può infatti essere redatto autonomamente dal testatore senza alcun costo. Scrivere un testamento olografo è abbastanza semplice se si tiene conto dei tre fondamentali requisiti formali che il Legislatore fissa ai fini della redazione dello stesso e cioè:
1) Olografia: l’olografia è infatti il primo requisito di questo genere di testamento, il cui difetto determina la nullità dello stesso. Il documento, quindi, deve essere scritto interamente a mano dal testatore, da solo, e se scritto con la macchina da scrivere o stampato con il computer, anche se firmato e datato è nullo. Il legislatore fissa questa rigida norma a tutela della volontà del testatore che, qualora fosse espressa con mezzi meccanici sarebbe molto più facile dal alterare, mentre è evidente come sia necessario salvaguardare le volontà testamentarie prevedendo che le stesse debbano essere espresse “di pugno”, con la propria grafia.
2) Sottoscrizione: il testamento olografo deve essere sottoscritto dal testatore alla fine delle disposizioni, e possibilmente subito dopo le stesse, “in calce” alle medesime. Qualora il documento redatto consti di più di una pagina (non facciata) è opportuno che il testatore, sottoscriva ogni pagina dell’atto. Ciò è utile al fine di evitare qualsiasi possibilità di censura giudiziale per difetto di sottoscrizione anche di parte delle volontà testamentarie. Le pronunce giurisprudenziali della Suprema Corte si sono espresse nel senso della necessaria riconducibilità delle volontà testamentarie contenute nel documento al testatore (Cass. Civ. Sez. II, 16186/03), e il difetto di tale requisito determinerà senz’altro la nullità del testamento. La più recente giurisprudenza ritiene assolto tale requisito formale ove, per mancanza di spazio, la scheda testamentaria sia sottoscritta a margine invece che in calce
3) Datazione: il testamento olografo deve essere datato dal testatore, di suo pugno. La giurisprudenza ha avuto modo di sancire come la datazione scritta anche soltanto non di pugno del testatore determini l’annullabilità del testamento olografo, come previsto dallo stesso articolo 606 del Codice civile. La data deve essere comprensiva di giorno, mese ed anno, ma la giurisprudenza ha ritenuto valide datazioni cosiddette “per relationem”. (ad esempio, “Il giorno di Natale 2005” sarà una datazione valida). Il principio è quello di salvaguardare la volontà testamentaria, che deve essere ritenuta non viziata ove la data sia ricostruibile per relationem, attraverso fatti notori. Nell’esempio di cui sopra è evidente e noto a tutti come il giorno di Natale del 2005 fosse il 25 dicembre dello stesso anno. Ad avviso della più recente giurisprudenza di legittimità la data può essere apposta tanto all’inizio quanto alla fine delle disposizioni testamentarie (Cass. numero 18644 del 3 settembre 2014). Si rammenti inoltre che il testamento è un atto revocabile, per cui, se un secondo testamento annulla il primo, è necessario ricostruire nel tempo quale sia il più recente: ecco perché la data è un importante requisito.
Venendo alla Sua domanda, quindi, non credo che la fotocopia del testamento originale, seppur sottoscritta dalla testatrice, abbia valenza giuridica, proprio perché manca la redazione di proprio pugno e questo fa scattare – per quanto ho spiegato al punto 1 – la sua nullità. Per atto nullo deve intendersi quello che non produce alcun effetto o conseguenza perché è tamquam non esset (come se non esistesse).
In genere, per evitare discussioni tra gli eredi, si lasciano altrettante copie di testamento olografo, ma ognuna di esse deve rispettare le rigide norme che lo regolano (olografia, sottoscrizione e certezza della data): in altre parole se lascio i miei beni a tre eredi, debbo scrivere tre atti uguali, di tal che ognuno è un perfetto originale.
Fatte le superiori precisazioni, se qualcuno degli eredi ha comunque interesse, può eccepire l’invalidità di quel testamento “ritrovato e seppure in copia”, perché formalmente nullo e richiedere le divisione di quei beni secondo le disposizioni della successione legittima. Questo se non c’è l’originale. Se invece, a questo punto, come per miracolo, venisse fuori il testamento originale - che oggi non si trova – bisognerebbe dare corso a quanto in esso ivi contenuto, anche se ne ignoro la portata (vi sono disposizioni di carattere universale? Si attribuiscono beni immobili o altro? Etc.).
Tenga presente che, da quanto mi riferisce, i gioielli attribuiti ai nipoti costituiscono un legato, più che un eredità. Ai sensi dell’articolo 588 del Codice civile, ove siano a titolo particolare sono denominate “legati” ed attribuiscono la qualità di “legatario“, ove siano a titolo universale attribuiscono la qualità di erede. L’istituzione ereditaria sarà infatti sull’universalità dei beni del defunto: le quote di istituzione si calcolano sull’intero patrimonio ereditario. Il legato invece attribuisce un diritto od un bene specifico.
Spero di essere stato chiaro ed esauriente.
Saluti.
avv. Antonio Dello Preite
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