L’eredità di figlia di madre certa e padre ignoto
Buonasera avvocato
io risulto figlia di n.n., anche se nel certificato di nascita c’è scritto chi mi ha partorito e subito mi ha messo il cognome del marito che poi mi ha successivamente disconosciuto. Mi hanno messo un cognome che non è di nessuno dei due.
Adesso mia madre è morta e i miei fratellastri hanno dichiarato di essere gli unici eredi. In mano ho un fascicolo dell’Archivio di stato (sono stata sotto tutore fino ai 18 anni) dove c’è scritto chi sono mio padre naturale e mia madre.
Cosa posso fare? Devo spendere un patrimonio per il riconoscimento?
Grazie mille.
Maristella
Precisiamo alcuni concetti. L’unico fatto certo è che c’è stato un parto da cui è nata lei e questo circoscrive senza alcun ombra di dubbio o contestazione uno dei suoi genitori che è appunto sua madre.
Gli antichi romani affermavano che “mater semper certa, pater numquam” (la madre è sempre certa, il padre mai).
Orbene, perché il suo padre naturale fosse certo, occorreva (e mi pare che questo non sia avvenuto perché come paternità risulterebbe n.n.) un suo atto di riconoscimento.
Debbo ritenere – a lume di naso – che, il marito di sua madre, avendo saputo o compreso di non essere suo padre, abbia intentato una procedura di disconoscimento di paternità e questo vuol dire che lei non è sua figlia e non ha alcun diritto nei suoi confronti.
Diverso discorso, invece, vale per sua madre, anche se defunta, in quanto i suoi beni (se ne aveva) si sono devoluti ai suoi eredi legittimi e lei, come sua figlia, rientra nell’asse ereditario unitamente ai suoi fratellastri.
La legge non fa più differenza tra figli legittimi e figli naturali (prima si chiamavano illegittimi) anche nella nomenclatura: adesso sono tutti figli e, proprio per questo, una volta dichiarata figlia naturale della defunta, lei potrà far valere i suoi diritti ereditari nei confronti dei suoi “fratellastri” .
L’azione di accertamento della maternità va fatta innanzi al Tribunale competente.
Laddove lei abbia un reddito imponibile annuo inferiore ad 11.493,82 euro, potrà chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti e scegliersi un avvocato di fiducia che poi sarà pagato dall’Erario.
Auguri per il felice esito della sua controversia.
avv. Antonio Dello Preite
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