01/04/2021 08:46:43

Truffa informatica da ‘riparare’

Salve avvocato,
leggevo suoi commenti su dei post riguardo alcuni procedimenti penali. Vorrei avere alcune delucidazioni sul mio caso. Premetto di essere incensurato e che, degli avvocati contattati finora, nessuno mi ha convinto pienamente.
Io sono stato rinviato a giudizio per il reato 640 ter, in pratica sono accusato di essere entrato nei sistemi bancari di una persona e di aver ricaricato un conto gioco a mio nome di 20 euro e una carta PostePay di 290 euro non a mio nome.
Vorrei precisare che di questa situazione non ne so nulla, né ho mai preso questi soldi: posso solo immaginare come siano andate le cose frutto della mia troppa ingenuità nei confronti di persone che pensavo fossero amici.
Comunque tralasciando ciò, viste le mie condizioni di salute (ho 34 anni e sono in lista trapianti cuore) e poiché sto provando a fare concorsi pubblici in quanto il lavoro che svolgevo non lo posso più fare, ho cercato di contattare la parte offesa e rimetterci io questi soldi. La signora sarebbe pure d’accordo, ma mi ha riferito che al tempo dei fatti lei ha fatto una denuncia alla polizia postale, portando molti nomi di persone che l’hanno truffata e non so come sia finito il mio. 
Ora chiedo: quella denuncia che lei fece al tempo vale come querela? Perché io ho preso accordi e ce li rimetto io questi 300 euro, basta che sto tranquillo, ma la signora mi ha detto che l’unica cosa che può fare è farmi una liberatoria che potrò presentare al processo sostenendo inoltre che non può ritirare nulla alla polizia perché lo ritirerebbe a nome di tutti. Inoltre, da quello che mi ha fatto capire, lei non ha alcun interesse a questa cosa e presumo che a lei non sia stato notificato nulla. Come mi dovrei muovere per risolvere molto velocemente?
In attesa di una vs. risposta, saluti
Mail firmata

Il reato di frode informatica (art. 640-ter del Codice Penale), punito a querela della persona offesa nelle ipotesi semplici del 1° comma, o d’ufficio degli altri casi così recita: “Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 329 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7”.
Debbo ritenere che i fatti a lei attribuiti rientrino nell’ipotesi semplice, perseguibili, quindi, a querela da parte della signora che – mi pare di capire – abbia fatto lo stesso anche nei confronti di altre persone.
Il diritto di querela (art.120 del Codice Penale) prevede che: “Ogni persona offesa da un reato  per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela” e che (art.123 del Codice Penale) “...si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato”.
La querela, tuttavia, può essere rimessa (artt.152 e ss. del Codice Penale) con accettazione da parte del querelato e conseguenziale estinzione del reato (e quindi del pendente processo, ad es. con il risarcimento del danno, come nel suo caso).
La strada da Lei intrapresa (di risarcire il danno) è quella più veloce ed efficace, ma non nei termini proposti dalla signora (con la liberatoria): il processo penale si definirà ed estinguerà solo e soltanto con la remissione della querela e dell’accettazione da parte Sua.
Altrimenti Lei pagherà e subirà ugualmente il processo.
Questo perché, per espressa previsione di legge (art 153 u.c. del Codice Penale), “...la remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni”.
Se la signora vuole i soldi, ma non intende rimettere la querela perché ci sono altri imputati che le hanno arrecato ulteriori danni, Lei ben potrà offrirLe – prima dell’apertura del dibattimento – una somma a titolo di ristoro del danno (l’importo però potrebbe lievitare oltre quello materiale, per via dei danni morali, delle spese giudiziarie e di quelle della difesa), ritenuto congruo dal giudice anche se – si badi bene – la parte lesa si oppone. 
L’istituto previsto dall’art.162-ter del Codice Penale (Estinzione del reato per condotte riparatorie) così recita: “Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo. Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo240, secondo comma. Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito positivo delle condotte riparatorie. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 612-bis (lo “stalking”, ndr)”.
Inoltre, la sua vicenda potrebbe essere anche definita con una sentenza di improcedibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis del Codice Penale): “Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.”
Come vede, se non c’è la remissione della querela, non esistono scorciatoie veloci e bisogna arrivare comunque al processo.
Il Suo Legale, quindi, potrà intraprendere questi percorsi difensivi per poterlo definire senza strascichi dannosi per Lei.
Auguri per il felice esito della Sua vicenda.
Avv. Antonio Dello Preite 

Per sottoporre quesiti legali scrivere a a.dellopreite@luceraweb.it 
Periodicamente i lettori potranno trovare risposta a quesiti legali generici che rappresentano una divulgazione ed un chiarimento di argomenti giuridici generali ed impersonali. 
Per avere un parere on-line, cliccare qui.
Per tutti i casi della rubrica “L’avvocato sul web”, cliccare qui.

(Luceraweb – Riproduzione riservata)

Condividi con:

0,0313s.