29/04/2021 07:26:28

Contraffazione scarpe, risvolti e conseguenze

Egregio Avvocato, 
volevo chiederle un parere riguardo alla mia situazione. Nel 2014 la Guardia di Finanza di Capua ci ha sorpresi nella produzione di scarpe a marchio Hogan contraffatte. Una decina di noi siamo stati portati in caserma e denunciati. Premetto che sono incensurato e non ho mai avuto a che fare con le forze dell’ordine.
Le indagini preliminari si sono concluse e il Gip mi ha condannato a 2 anni con pena sospesa. Alla fine delle indagini preliminari, mi é arrivata una notifica da parte della Gdf e della Dda di Napoli che in pratica ci hanno contestato anche l’associazione (416, 473, 110, 517). Sono rimasto sorpreso. Solo quella volta, ossia il 4 novembre 2014, e poi non ho mai avuto più a che fare, ed ero un semplice operaio addetto alla produzione.
Il quesito è questo: il nuovo processo correlato al primo potrebbe andare in prescrizione? I 2 anni di pena sospesa nelle indagini preliminari in appello si possono abbassare? Visto che sono incensurato e sono stato denunciato solo in quell’occasione, cosa potrebbe succedermi, visto che in questo nuovo processo si parla di associazione?
La ringrazio e attendo vostra cortese risposta. 
Aniello

Dovrebbe essere un po' più preciso con le date e, soprattutto, con i reati che Le hanno contestato nel processo in cui è stato condannato alla pena di anni due di reclusione con pena sospesa.
Mi pare di capire che il nuovo processo instaurato dalla Procura Distrettuale Antimafia di Napoli qualifichi la stessa vicenda giudicata, ma in forma più grave, perché è contestata in più l’associazione per delinquere (art.416 del Codice Penale).
Descrivendo gli articoli del codice penale da Lei elencati c’è l’art.473 (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, ovvero di brevetti, modelli e disegni), l’art.517 (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) e l’art.110 (il concorso di persone nel reato).
Ritengo che questi reati siano stati giudicati con la sentenza del Gip dove Lei è stato condannato a due anni di reclusione con pena sospesa: se le cose stanno così, la sentenza è stata emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare (il Gup, non il Gip) a seguito di rito abbreviato.
Questo significa che il giudice ha unificato i due reati (473 e 517) sotto il vincolo della continuazione e Le ha ridotto di 1/3 la pena che, in concreto, è stata quantificata in tre anni, ma, per il rito prescelto, è stata diminuita a due.
Il Suo Legale, evidentemente, ha ritenuto opportuno chiedere la definizione processuale con quel rito che consiste nel rinunciare al successivo processo dibattimentale vero e proprio (con i testimoni, i tecnici, i documenti ecc.), ed ha discusso la causa sulla base degli atti presenti nel fascicolo del Pubblico Ministero: in cambio, la legge prevede il beneficio dello “sconto” di un terzo sulla pena effettiva (artt.438 e ss. del Codice di Procedura Penale). 
Con il termine “prescrizione” si intende l’estinzione di un reato a causa del trascorrere di un determinato lasso di tempo. 
Orbene, le prescrizioni per quei reati (artt.473 e 517) sono di anni sette e mesi sei dalla loro commissione (art.157 del Codice Penale) per cui se l’anno - come mi pare di capire - sia il 2014 (però non mi dice il giorno ed il mese), la consumazione di quel termine è molto vicina.  
L’associazione per delinquere (art.416 CP) si prescrive in 11 anni e tre mesi.
Spero che il Suo Legale abbia impugnato la sentenza innanzi alla Corte d’Appello di Napoli e questo anche per fare maturare il termine di prescrizione che, tra le altre, è comunque un’ulteriore difesa dell’imputato.
Tenga presente, tuttavia, che è configurabile l’associazione per delinquere anche quando i delitti commessi dagli associati sono prescritti, trattandosi di condotte reiterate "riconducibili a un meccanismo illecito non occasionale e anzi connaturato all'esistenza di un consolidato vincolo associativo", così come stabilito dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n°.17276/2020.
La pena inflittaLe potrebbe anche essere tecnicamente ridotta perché gli edittali lo consentirebbero (art.473 CP da uno a quattro anni di reclusione e multa da € 3.500 ad € 35.000 - art.517 reclusione fino a due anni e multa fino a € 20.000). Rammenti, però, che, se per effetto della nuova contestazione, la pena dovesse malauguratamente aumentare, anche di un solo giorno, il beneficio della pena sospesa sarà revocato perché il limite dei due anni è il tetto massimo per goderne.
Avrà compreso che la maggiore complessità della Sua vicenda è questa nuova riqualificazione dei fatti che, secondo la DDA, sarebbero sussunti sotto la più grave fattispecie del vincolo associativo. 
Vedo che è stato contestato l’art.110 del Codice Penale che disciplina il concorso di persone nel reato (Lei mi dice che eravate una decina): questo vuol dire che quei fatti sono stati commessi da più soggetti, mentre il come verrebbe ampliato in modo più grave dal reato associativo (art.416 CP).
L’associazione per delinquere (art. 416 CP) è così definita e punita “Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più”.
Mentre il reato previsto dall’artt.473 CP è contro la Fede Pubblica e l’art.517 CP contro l’Economia, l’associazione per delinquere è un reato contro l’Ordine Pubblico ed è più grave: in particolare esso prevede che tre o più persone si organizzino stabilmente (con capi, promotori ed associati), nel tempo e sul territorio (il c.d. pactum sceleris), con il comune programma di commettere più delitti (i c.d. reati–fine): questo implica che tale fattispecie non possa esistere da sola, ma deve essere necessariamente contestata con i suoi reati-fine (ad esempio, finalizzata alle estorsioni, ai furti, alle truffe, alla corruzione o, alla contraffazione e vendita del marchio Hogan, come nel Suo caso). 
È necessaria, quindi, la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune. (v. per tutte Cass. pen., sez. II, 3.04.2013, n. 20451).
La Sua condotta – come ipotizzato dalla DDA e secondo i criteri sopra enunciati – sarebbe configurata come quella di un associato e non come quella di semplice operaio.
La differenza con il semplice concorso di persone (art.110 CP), sta nel fatto che l’azione criminosa si limita a quello o altri episodi, senza l’accordo previsto, invece, dall’art. 416 CP.
Non conosco gli atti e le indagini della DDA, ma sarà compito del Suo Legale dimostrare l’insussistenza del vincolo associativo - come sopra illustrato - essendovi stato il solo concorso occasionale nei fatti del 2014, con la richiesta al Giudice di non doversi procedere in quanto quei fatti contestati sono stati già giudicati con precedente sentenza e non essendo possibile ripetere un nuovo processo per gli stessi fatti, perché tanto è vietato dalla Legge per il noto principio processuale del ne bis in idem (art.649 del Codice di Procedura Penale), fatte salve eventuali prescrizioni nel frattempo maturate a suo favore.
Auguri per il felice esito della Sua vicenda.
avv. Antonio Dello Preite

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