Casa da dividere, ipotesi e scenari
Buongiorno avvocato.
Nel 2019 mio padre si è risposato con la sua compagna. Ora lui è deceduto e sto avviando le pratiche di successione. Loro vivevano nella casa costruita e pagata da mia madre e mio padre. Premetto che nostra madre è deceduta cinque anni fa.
Ora la mia domanda è questa: se la sua nuova moglie dovesse morire, noi due fratelli come rientriamo in percentuale nella successione? Lei non ha figli ma ha un nipote e due fratelli.
Grazie, attendo sua risposta.
Da quanto mi riferisce, mi pare di capire che la casa paterna di cui mi parla era cointestata ad entrambi i Suoi genitori e, quindi, nella misura del 50% ad ognuno di essi. Nel momento in cui una persona muore, il suo patrimonio (inteso come insieme di attività e passività) si devolve necessariamente – per legge o per testamento – ad una categoria di persone ben individuate (ascendenti, coniuge e figli, i cosiddetti legittimari) che possono accettare o rinunciare ad esso (per esempio se ci sono solo debiti).
Poiché non mi parla di testamento, debbo ritenere che la successione si sia devoluta per legge (art.581 del Codice Civile) secondo le divisioni da essa previste (1/3 al coniuge e 2/3 ai figli).
Nel Suo caso, si è aperta una prima successione per la morte di Sua madre relativa al suo 50% della casa ed adesso una seconda per la morte di Suo padre.
Nella prima ipotesi, la quota di Sua madre si è devoluta per 1/3 a suo padre e per 2/3 a voi due figli: in tal modo Suo padre era diventato comproprietario della casa nella misura arrotondata del 67% (il 50% era già suo + 1/3 per successione = 67%), prima di risposarsi, mentre voi due figli lo eravate nella misura dell’altro 16,5% ciascuno.
A questo punto, secondo gli stessi criteri, al momento della sua morte, la sua quota del 67% è andata in successione per 1/3 al nuovo coniuge e 2/3 a voi figli.
Rammenti, inoltre, che in base all’art.540 del Codice Civile, al coniuge superstite, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati vita natural durante i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e l’uso dei mobili che la corredano.
Le quote, al momento, hanno una consistenza del 22% per l’attuale vedova e del 44,66% per voi due figli, a cui va aggiunto il 33,33% relativo alla successione materna (e quindi nella misura complessiva del 78%).
La configurazione arrotondata della proprietà attuale, pertanto, è una comunione ereditaria in cui la casa appartiene per il 22% all’attuale vedova, per il 39% a Lei e per l’altro 39% a Suo fratello.
Per ciò che riguarda la quota della vedova (il 22%), al momento della sua morte questa andrà in successione agli eredi che la legge prevede nei casi di mancanza di legittimari (coniuge, ascendenti e figli) e cioè ai suoi due fratelli nella misura dell’11% ciascuno (art.570 del Codice Civile): tenga tuttavia presente che la signora, proprio perché non ha quei vincoli, con testamento, può escluderli dalla sua successione, lasciando quella sua quota ad un soggetto qualsiasi (ad esempio al nipote di cui mi parla oppure a qualche Opera religiosa).
Ritengo che la questione possa e debba essere risolta – se possibile – prima che la signora passi a miglior vita, anche perché la casa prima o poi, dovrebbe essere - come spesso accade - oggetto di divisione oppure di vendita.
Se dovessero insorgere contrasti, le segnalo che questa materia (D.lvo 28/2010) deve essere preventivamente oggetto di un bonario tentativo di conciliazione tra le parti: per farsene un’ idea consulti il seguente link www.anparfoggia.it.
Cordiali saluti.
Avv. Antonio Dello Preite
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