19/05/2021 07:47:23

Separati ma pentiti, cosa fare?

Buongiorno avvocato, 
ho letto un quesito di una signora che le ha scritto perché si è separata ma ci ha ripensato. È un po' il mio problema. Per rabbia qualche mese fa ho chiamato un avvocato ed ho fatto la separazione con la negoziazione assistita, ma ora ci vogliamo bene più di prima. Io a gennaio ho tolto la residenza di mio marito. So che deve passare un anno, però il Comune mi ha detto che la pratica è stata aperta. C'è qualcosa che possiamo fare? Ogni giorno ho dei forti sensi di colpa perché avrei voluto non separarmi. Buona giornata.
Mail firmata

Allo stato attuale, sono ormai diverse le coppie che ricorrono all’istituto della separazione a fronte dei disaccordi e dissapori tra loro esistenti. Non sempre, però, il fine auspicato risulta essere quello di addivenire al divorzio; taluni possono avvalersi di siffatto strumento (anche) unicamente al fine di riflettere sulle ragioni che hanno fatto sorgere una crisi.
La legge italiana favorisce in tutti i modi la riconciliazione dei coniugi e non prescrive formalità particolari per la sua attuazione, anche se c’è stata una separazione sia consensuale, come nel Suo caso con la negoziazione assistita, che giudiziale davanti al Tribunale.
Così recita l’art.157 del codice civile: “I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione”.
La separazione dei coniugi, quindi, non è irrevocabile. Marito e moglie possono fare un passo indietro e cancellare, di fatto, senza neanche bisogno dell’avvocato o di un procedimento davanti al giudice, la battaglia che si erano inizialmente fatti l’un l’altro. Insomma, è sempre possibile far cessare di comune accordo gli effetti della sentenza di separazione (sia essa giudiziale che consensuale).
In base alla legge, i coniugi possono far cessare, di comune accordo, gli effetti della separazione con: 1) una dichiarazione espressa (orale o per iscritto), oppure, 2) con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.
Tale dichiarazione o comportamento, quindi, cancella tutti gli effetti della separazione, senza bisogno di andare in tribunale e revocare la sentenza emessa.
La riconciliazione potrebbe avvenire anche quando la causa di separazione è ancora in corso, così come nel caso in cui il giudice abbia già emesso la sentenza di separazione.
Affinché della precedente separazione non rimanga alcuna traccia, è necessario che i coniugi seguano una particolare procedura.
Costoro, muniti dei propri documenti di identità e della sentenza o dell’omologa (in caso di separazione consensuale) possono recarsi presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune presso cui è stato celebrato o trascritto il matrimonio, dove depositano la dichiarazione di riconciliazione, che sarà annotata nell’atto di matrimonio.
Non è necessario che i coniugi vadano personalmente al Comune. È possibile anche trasmettere per posta o via fax la dichiarazione di riconciliazione: la domanda, con allegati i documenti di identità di entrambi, va indirizzata all’Ufficio dello Stato Civile del Comune dove è stato celebrato o trascritto il matrimonio.
Nel momento in cui i coniugi si riconciliano viene ricostituita l’unione coniugale.
Se, successivamente, uno dei due coniugi si pente della riconciliazione stessa e vorrà nuovamente separarsi, dovrà presentare autonomo ricorso per la separazione. Infatti, tutte le condizioni presenti nel precedente ricorso hanno perso efficacia con la riconciliazione.
La riconciliazione può avvenire, come detto in precedenza, anche attraverso atteggiamenti concludenti, cioè fatti significativi che dimostrino una reale unione di intenti e di vita dei coniugi.
Tenga presente, però, che non sono sufficienti, perché si possa parlare di riconciliazione, i seguenti comportamenti: a) ripresa della convivenza, in via sperimentale e per un breve periodo;  b) manifestazioni di buona volontà da parte di un coniuge con doni, elargizioni di denaro ed esecuzione di opere nella casa coniugale; c) ritorno del coniuge in famiglia solo per i fine settimana o in occasione delle vacanze; d) assistenza prestata attraverso visite giornaliere al coniuge separato bisognoso di cure; e) sporadica ripresa dei rapporti sessuali (anche con conseguente nascita di un figlio); f) convivenza dei coniugi nella stessa casa anche se dormono in camere da letto separate.
Spero di essere stato chiaro ed esauriente.
Saluti.
Avv. Antonio Dello Preite

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