Green Pass e dintorni, obblighi e sanzioni
Domani vanno in vigore le disposizioni governative in materia di obbligo di esibizione del Green Pass sui luoghi di lavoro, pubblici e privati. In attesa di ulteriori approfondimenti, anche pratici, alcune cose si possono già dire.
I lavoratori che ne saranno sprovvisti non potranno accedere e saranno considerati assenti ingiustificati, per i giorni in cui non lavoreranno non percepiranno lo stipendio, senza però essere sospesi dal lavoro.
Il controllo spetta al datore di lavoro. Questi può delegare un lavoratore opportunamente informato sul da farsi.
In tal senso occorre preparare una delega scritta ed informare l’incaricato al controllo su cosa deve fare. I controlli effettuati verranno annotati in un apposito registro.
Il green pass deve essere controllato tramite l’applicazione VerificaC19 che funziona anche senza internet, è però necessario abilitare la connessione internet almeno una volta al giorno per consentire gli aggiornamenti.
Il Ministero della Salute specifica che il soggetto incaricato deve procedere alla verifica a vista della corrispondenza dei dati anagrafici dell'intestatario mostrati dalla app e quelli di un documento di identità mostrato dall'interessato.
A questo punto, l’applicazione darà istantaneamente la risposta: “Certificato valido” oppure “Certificato non valido”, ed alcune informazioni di base come nome, cognome e data di nascita del cittadino.
Poiché queste informazioni sono dati del lavoratore, devono essere trattate nel rispetto della legislazione sulla privacy, per cui il green pass non può essere fotocopiato o scansionato o fotografato per la conservazione dei dati, ma deve essere solo esibito dal lavoratore e verificato al momento.
Al datore di lavoro non deve interessare la sua scadenza, perché questi non può conoscere le modalità con cui è stato rilasciato (se per vaccinazione, guarigione o tampone), tuttavia è opportuno sapere che la validità dipende dal ciclo vaccinale completo (due dosi oppure l’unica dose secondo il tipo di vaccino): comporta una durata di 12 mesi, così come nel caso di accertata e certificata guarigione e ha successivamente fatto una dose di vaccino. La sola guarigione dal Covid dà luogo a un green pass valido 6 mesi.
Il tampone antigenico rapido con esito negativo dà luogo ad un green pass valido 48 ore, per il tampone molecolare, invece, sono 72 ore.
Il lavoratore che entra in azienda senza green pass può essere sanzionato con una ammenda da 600 a 1.500 euro. Il datore di lavoro può incorrere in sanzioni nel caso in cui, durante un controllo degli enti preposti venga trovato nei luoghi di lavoro un lavoratore sfornito di green pass oppure nel caso in cui non vengano effettuati i controlli da parte del datore di lavoro o se il datore di lavoro non ha dato disposizioni in merito e/o predisposto una procedura interna per l’effettuazione dei controlli.
In queste occasioni il datore di lavoro incorrerà nelle violazioni indicate dall’art.4, commi 1, 3, 5 e 9, del D.L. 25.03.2020, n.19, cioè la sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, raddoppiabile se l’illecito è reiterato.
E’ importante anche precisare che se in azienda vengono appaltati dei lavori, (esempio: tinteggiatura ufficio) il controllo deve essere effettuato sia dal datore di lavoro degli operai (nell’esempio, i tinteggiatori) che dal committente.
Dott. Michele D’Apote
Per sottoporre domande per la rubrica “Lavoro & Sicurezza” scrivere a: dapote@luceraweb.it
Per consulenze private si può contattare il dottor D’Apote al seguente indirizzo e-mail: info@dapote.it
Vedi anche: Il nuovo manuale anti Covid sul lavoro
Riepilogo dei modelli scaricabili gratuitamente e stampabili:
Delega scritta controllo Green Pass
Informativa per addetto controlli Green Pass lavoratori
Registro controlli Green Pass
Per scaricare la App Verifica C19
Per Android
Per Ios
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