19/11/2021 11:25:13

Lavorare tramite agenzia: la somministrazione di lavoro

Il contratto di lavoro in somministrazione è quel rapporto lavorativo che fino a un po’ di anni fa veniva chiamato lavoro interinale. Si tratta di un contratto di lavoro subordinato stipulato tra tre soggetti: un lavoratore, un’azienda e un’agenzia per il lavoro accreditata.
Il lavoro in somministrazione è una forma di lavoro subordinato relativamente recente. Questo genere di contratto è stato infatti introdotto nel 2003 tramite la cosiddetta Legge Biagi, in sostituzione del contratto di lavoro interinale.
La somministrazione prevede che un lavoratore, regolarmente assunto da un’agenzia per il lavoro, venga somministrato – ossia inviato – presso un’azienda utilizzatrice per svolgere una determinata attività. Il contratto può dunque essere stipulato da qualsiasi agenzia accreditata per conto di un utilizzatore che necessiti di manodopera o personale specializzato per uno specifico periodo di tempo.

Specializzata in diversi settori professionali tra cui logistica, Ho.Re.Ca. e retail, Jobtech è un’agenzia per il lavoro leader in Italia nell’ambito della fornitura di lavoro in somministrazione. A renderla unica è la sua connotazione 100% digitale. I suoi recruiter si avvalgono dell’utilizzo di tool tecnologici di ultima generazione, che consentono di semplificare, velocizzare e ottimizzare l’intero processo di ricerca e selezione del personale da somministrare.
L’agenzia si incarica quindi di assumere il lavoratore che verrà inviato in missione presso l’azienda utilizzatrice. Qualsiasi impresa che sia in regola con la sicurezza sul luogo di lavoro può fare ricorso alla somministrazione di lavoro. Questo specifico rapporto non può invece essere attuato per integrare lavoratori in sciopero o licenziamenti collettivi avvenuti negli ultimi 6 mesi, né all’interno di aziende in cui siano state attuate riduzioni d’orario che interessano i lavoratori addetti alle mansioni in cui si otterrebbe la somministrazione.

I lavoratori somministrati possono essere assunti tramite due tipologie di contratto: a tempo determinato o a tempo indeterminato (in quest’ultimo caso, si parla più propriamente di staff leasing). Il primo, utilizzato generalmente per far fronte a picchi di lavoro stagionali o improvvisi, può avere una durata massima di 36 mesi. Il secondo non ha una scadenza prefissata ed è disciplinato dalla norma che regola i contratti standard di lavoro a tempo indeterminato. L’utilizzatore può tuttavia ricorrervi entro un limite prefissato: il numero di personale assunto in staff leasing non deve infatti superare il 20% del numero di lavoratori assunti direttamente dall’azienda con un contratto a tempo indeterminato tradizionale.
I lavoratori somministrati hanno diritto di percepire lo stesso stipendio e di essere inquadrati con il medesimo livello dei loro pari grado alle dirette dipendenze dell’utilizzatore.

f.g.

(Luceraweb – Riproduzione riservata)

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