Indulto e/o amnistia per lo spaccio di droga
Avvocato buongiorno.
Le posso chiedere un’informazione? Sto facendo un processo per spaccio ma ho la recidiva. Se uscisse un indulto o l'amnistia io ci entrerei? Grazie mille. Mi scusi del disturbo.
Lettera firmata.
Al momento non sono operativi i provvedimenti da lei invocati.
La legge prevede che il Parlamento, con una maggioranza qualificata di due terzi (e qui con gli attuali schieramenti, la vedo già molto dura perché non ci sono i numeri) possa concedere dei provvedimenti di clemenza: l’amnistia e l’indulto.
L’amnistia estingue il reato, l’indulto estingue la pena, in tutto o in parte.
Il provvedimento può prevedere che taluni reati siano esclusi: ad esempio nell’ultimo indulto (L.31.07.06 n°241) erano esclusi dal beneficio taluni reati come l’associazione a delinquere di stampo mafioso (art.416 bis), la violenza sessuale (art.609 bis), l’usura (art.644) ed altri ancora.
In genere l’amnistia viene concessa per i reati non particolarmente gravi: l’ultima del 1990 prevedeva, con qualche eccezione, che venissero amnistiati i reati puniti con la pena nel massimo non superiore a quattro anni (ad esempio, la minaccia, le percosse, la truffa semplice, le contravvenzioni etc.): se viene promulgata un’amnistia ed il soggetto si trova sotto processo, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere per sopraggiunta estinzione del reato e la cosa finisce lì.
Diverso è il caso dell’indulto che condona la sola pena o, in genere, parte di essa: l’ultimo provvedimento del 2006 prevedeva uno sconto di pena non superiore a tre anni per le pene detentive (reclusione ed arresto) e 10.000 euro per le pene pecuniarie (multa ed ammenda). In questo caso il processo si celebra ugualmente e il giudice, se pronuncerà una sentenza di condanna, dichiarerà anche condonata l’intera pena o parte di essa.
Un altro provvedimento di clemenza – che però è rivolto alla singola persona e non a chiunque – è la grazia, di esclusiva competenza del Presidente della Repubblica, quale che sia il reato e quale che sia la pena.
Concludendo, nell’ipotesi da lei prospettata, laddove sia concessa amnistia, non credo che essa sia applicabile allo spaccio di sostanze stupefacenti che la riguarda (art.73 DPR 09.10.90 n° 309 - Reclusione da sei a venti anni e multa da euro 26.000 a 260.000) mentre, potrebbe applicarsi un eventuale indulto, al momento in cui sia pronunciata una sentenza di condanna, sempreché quel reato non sia espressamente escluso dal relativo provvedimento e sempreché esista un provvedimento di indulto (che al momento non c’è).
In ogni caso, tenga presente che entrambi i provvedimenti sono flessibili e possono comprendere o negare la loro applicazione o condizionarla alla buona condotta negli anni successivi o escludere taluni soggetti dal beneficio.
È difficile dirlo in anticipo.
Saluti.
avv. Antonio Dello Preite
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