Nullità del matrimonio: casi e risvolti
Salve Avvocato,
le scrivo questa mail perché il mio compagno vorrebbe chiedere l'annullamento del matrimonio con la sua ex moglie poiché già divorziato.
Da questo matrimonio hanno avuto due figli ormai maggiorenni, ma la moglie durante il suo corso per ben tre volte ha abbandonato il tetto coniugale e quindi, alla terza, il mio compagno si è rivolto al suo avvocato. Dopo alcuni anni hanno divorziato consensualmente.
La domanda che vorrei farle e se è possibile avviare una pratica di annullamento.
Grazie e cordiali saluti.
Prima di rispondere ai suoi quesiti, occorre fare un po' di chiarezza sugli istituti giuridici interessati.
Il suo compagno – mi pare di capire – ha già divorziato consensualmente dalla ex moglie ed ora vorrebbe chiedere l’annullamento del matrimonio celebratosi a suo tempo.
Gli istituti giuridici che regolano un vincolo matrimoniale sono regolati dalle norme sul Codice Civile (artt.79 e ss.) dove sono anche affrontati i tassativi casi di nullità (artt.117–129bis).
La separazione (art.151) può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole: è quindi un rimedio alla crisi del matrimonio, per cui i coniugi cessano di vivere sotto lo stesso tetto pur rimanendo marito e moglie e vengono meno alcuni dei doveri che nascono dal matrimonio, primo tra tutti quello della coabitazione.
Successivamente, lo scioglimento del vincolo è costituito dal divorzio, regolato dalla legge 01/12/1970 n°898 e quello consensuale, come indica il nome, implica il consenso di entrambi i coniugi: serve una condivisione non solo sulla volontà di divorziare ma anche sul contenuto dell’accordo.
Come può agevolmente comprendere, il presupposto della separazione prima e del divorzio dopo, è da ricercarsi nell’impossibilità di poter ricostruire gli affetti coniugali (affectio coniugalis) con la conseguenza della intollerabile o penosa prosecuzione della convivenza.
La legge prevede anche ipotesi di divorzio per situazioni molto gravi (ad es. condanna all’ergastolo o a pene per tentato omicidio o lesioni gravi di uno dei due coniugi), ma non è questo il suo caso.
Altro presupposto è che il matrimonio sia stato regolarmente celebrato e che sia valido ad ogni effetto di legge, anche se, successivamente, quel rapporto è fallito per altre cause.
Le nullità del matrimonio, invece, attengono alla mancanza di regolare e legittima costituzione del vincolo e che qui riassumo brevemente: -a) matrimonio contratto in violazione dei precedenti artt.84, 86, 87 e 88 (età, libertà di stato, parentela, affinità, adozione, delitto); -b) interdizione di uno dei coniugi; -c) incapacità di intendere o di volere di uno dei coniugi; -d) violenza o errore; -e) simulazione; -f) vincolo di precedente matrimonio.
Altri casi che possono portare all’annullamento del matrimonio sono il fraintendimento sulla reale identità o sulle capacità del coniuge, in grado di minare in maniera pesante il rapporto di coppia, oppure l’errore che, in questo caso, deve essere riferito a fatti presenti o passati, ma non su circostanze future e che possono essere le seguenti: malattia fisica o psichica presente prima del matrimonio e in grado di influire in modo negativo sul rapporto tra i due, deviazione sessuale, condanna alla reclusione non inferiore a 5 anni per delitto compiuto con dolo, quindi con consapevolezza di commettere un reato, dichiarazione di delinquenza professionale, condanna per delitti legati alla prostituzione con pena non inferiore a 2 anni, stato di gravidanza, in cui il padre non è il coniuge.
Come può vedere, queste situazioni sono tassative e il loro accertamento in sede giudiziale determina il venir meno del matrimonio stesso.
Sulla base di quanto mi riferisce per il suo caso, quindi, non vedo ipotesi di annullamento da avanzare e – se mi consente – l’utilità di tale azione, visto che il vincolo matrimoniale si è comunque sciolto con il divorzio tra i due ex coniugi.
Questo sotto il profilo civilistico: se poi il suo compagno, per ragioni di fede religiosa, intende agire per un annullamento del vincolo innanzi ad un Tribunale ecclesiastico (Sacra Rota) dovrà procedere in quelle Sedi per i particolari motivi previsti dal diritto canonico.
Cordiali saluti.
avv. Antonio Dello Preite
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