18/02/2023 10:04:57

Superbonus e blocco delle cessioni dei crediti

Il Consiglio dei Ministri di giovedì scorso ha decretato lo stop della possibilità di cedere a terzi o banche i crediti derivanti dal superbonus 110% e in genere per tutti i crediti derivanti da altre tipologie di interventi come sisma bonus, bonus facciate, ecobonus, etc. Oltre al divieto di cessione, è incluso anche lo sconto in fattura. 
In pratica, quindi, l’unico uso del credito è quello dell’utilizzo per ridurre le tasse da parte del titolare del credito stesso. Si salvano i crediti già in essere prima della data di entrata in vigore del decreto, le abitazioni unifamiliari per le quali sia stata presentata la Cilas prima del decreto e i condomini con delibera assembleare per la richiesta Cilas anteriore al decreto. 
Per i bonus diversi dal 110%, necessiterà aver iniziato i lavori prima del suddetto nuovo decreto. 
Con tale provvedimento il Governo mira a ridurre il costo che la norma ha comportato per le casse erariali e soprattutto i cosiddetti “bonus frodi” e sbloccare il blocco che si era creato da parte di banche, poste e intermediari finanziari anche a seguito delle diverse pronunce che la Cassazione aveva emanato sul sequestro preventivo o conservativo sui crediti ceduti ma oggetto di indagine,  con il blocco degli stessi.
Va da sè che, mai come ora, necessita che l’acquirente si cauteli con la documentazione necessaria ad annullare la solidarietà con il cedente, in caso di credito illegittimo. Come ha avuto modo di precisare l’Agenzia delle Entrate con la circolare 33/E dello scorso ottobre, l’acquirente deve aver posto in essere tutte le operazioni atte a dimostrare la veridicità dell’opera realizzata da cui è scaturito il credito, ed essere pure in possesso dei documenti tali da attestare la validità del credito. Ad esempio: la Cilas, le autorizzazioni, la notifica all’Asl, il progetto, le asseverazioni dei tecnici incaricati, la visura catastale, la documentazione fotografica geolocalizzata a firma del direttore dei lavori, le fatture con i mezzi di pagamento e quant’altro può necessitare. 
Attenzione: anche con questi documenti, in caso di crediti dubbi, resta sempre  aperta la possibilità di vedersi il credito congelato nel cassetto fiscale dell’acquirente, qui il decreto nulla dice. Inoltre, il decreto dovrà essere comunque convertito in legge, e quindi potrebbero esserci ulteriori modifiche. Un’ultima considerazione di carattere economico-finanziario: per effetto dello sblocco è probabile che, per i crediti provenienti dal passato che non soggiacciano alle nuove restrizioni, possa verificarsi un aumento del prezzo in caso di cessione.

Studio Viola & Partners

Vedi anche: Superbonus edilizio 110%: la torre di Babele
 

(Luceraweb – Riproduzione riservata)

Condividi con:

0,0469s.