21/10/2023 09:13:54

La contesa giudici-Governo sugli immigrati

Egregio avvocato,
l’altra sera, con un gruppo di amici, commentavamo la nota vicenda riferita dai telegiornali circa la liberazione di un extracomunitario da parte del Tribunale di Catania.
Secondo quanto riferito, il magistrato avrebbe emesso un provvedimento contro la legge che prevede il trattenimento della persona in un centro e non la sua liberazione, provocando così le ire del Governo e gli attacchi a certa magistratura politicizzata.
E’ possibile che avvengano cose del genere?  Quel magistrato poteva disattendere la legge invece di applicarla? Siamo davvero curiosi e ne vorremmo sapere di più.
Grazie

La risposta è sì: un giudice italiano può disapplicare una legge, se questa è contraria ai nostri principi costituzionali ed a quelli della Comunità Europea: tale principio è stato più volte ribadito tanto dalla nostra Corte Costituzionale che dalla Corte di Giustizia Europea.   
Questo il fatto. Il Tribunale di Catania, sezione Immigrazione, esaminava la richiesta di convalida del provvedimento di trattenimento emesso dal Questore della Provincia di Ragusa nei confronti di X, cittadino tunisino entrato nel territorio dello Stato in data 20 settembre 2023 dalla frontiera di Lampedusa.    Questa persona, proveniente da un paese designato di origine sicura, presentava la domanda di riconoscimento della protezione internazionale nella zona di transito della provincia di Ragusa. Lo stesso non consegnava il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e non prestava idonea garanzia finanziaria secondo le disposizioni del decreto del Ministro dell'Interno del 14 settembre 2023, recante indicazione dell'importo e delle modalità di prestazione della garanzia finanziaria a carico dello straniero durante lo svolgimento della procedura per l'accertamento del diritto di accedere al territorio dello Stato.
La legge “contestata” dal Giudice Iolanda Apostolico è il cosiddetto “decreto-legge Cutro” (DL 20 / 2023) che, tra le varie novità, ha introdotto una nuova ipotesi di procedura accelerata per domande presentate direttamente alla frontiera o in zone di transito da un richiedente asilo proveniente da un Paese di origine sicuro (art.28 bis d.lvo 25/2008  -  Direttiva UE 32/2013).
L’obiettivo della nuova disciplina è da ricercare nel tentativo di arginare il massiccio fenomeno migratorio da parte di soggetti provenienti da Stati ritenuti sicuri, vale a dire, da Paesi dotati di un sistema democratico in cui non siano in atto persecuzioni o situazioni simili 

L’altra novità recentemente introdotta è la garanzia finanziaria (art.6 bis d.lvo 142/2015) che, si badi, non è un’invenzione del nostro Legislatore, ma è espressamente richiamata dalla direttiva europea come misura alternativa al trattenimento (art.8 c.4 direttiva UE 33/2013). Il decreto attuativo adottato dal Ministero dell’Interno il 14 settembre 2023 ne ha indicato l’importo (poco meno di 5 mila euro) e le modalità di prestazione: va corrisposta in un’unica soluzione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, è individuale e non può essere versata da terzi.
Quello sopra delineato è il quadro normativo che il Tribunale di Catania, Sezione Immigrazione, ha ritenuto di disapplicare, considerando quelle disposizioni in contrasto con la disciplina comunitaria così come interpretata dalla Corte di Giustizia Europea. 
La lunga ordinanza (che allego integralmente per chi volesse approfondire) enuncia i seguenti principi di diritto secondo cui «deve escludersi che la mera provenienza del richiedente asilo da Paese di origine sicuro possa automaticamente privare il suddetto richiedente del diritto a fare ingresso nel territorio italiano per richiedere protezione internazionale» e che, inoltre, la garanzia finanziaria come delineata nel nostro ordinamento «non si configura come misura alternativa al trattenimento ma come requisito amministrativo imposto al richiedente prima di riconoscere i diritti conferiti dalla direttiva 2013/33/UE, per il solo fatto che chiede protezione internazionale»
Con una decisione che non ha mancato di sollevare polemiche, il giudice siciliano non ha convalidato il provvedimento di trattenimento emesso dal questore nei confronti di quel cittadino tunisino entrato nel nostro Paese dalla frontiera di Lampedusa e ne ha disposto l’immediato rilascio: vedremo quali saranno gli sviluppi ulteriori.
Spero di essere stato chiaro ed esauriente.

Cordiali saluti.

Avv. Antonio Dello Preite

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